Abusi edilizi: per la Corte EDU l’ordine di demolizione di un'opera costruita illegalmente è una misura ripristinatoria e non una pena secondo la normativa italiana

La Redazione
20 Settembre 2024

Nella sentenza pronunciata nel ricorso n. 35780/18, la Corte EDU ha dichiarato inammissibile un ricorso inerente ad un ordine di demolizione emesso in occasione di una sentenza pronunciata nel 1997 che condannava il ricorrente per una costruzione non autorizzata. La Corte ha ritenuto in particolare che, sebbene l'ordine di demolizione nel caso di specie fosse stato disposto dal giudice penale, tale misura avesse natura ripristinatoria (mirava a ripristinare il sito suo stato precedente) e non punitiva. Pertanto, non vi era «pena» ai sensi dell'art. 7 CEDU e tale ingiunzione non poteva essere soggetta al termine di prescrizione.

In diritto italiano l'ordinanza di demolizione di una struttura abusivamente realizzata è una misura ripristinatoria e non una pena. Nella sua decisione – definitiva –  resa nel ricorso n. 35780/18, la Corte Europea dei diritti dell'uomo dichiara all'unanimità il ricorso inammissibile.

Il caso riguardava un ordine di demolizione emesso in una sentenza resa nel 1997 di condanna di L. per la costruzione abusiva di un capannone agricolo di 200 mq in Sicilia.

La Corte ha ritenuto in particolare che, sebbene in questo caso l'ordine di demolizione fosse stato in effetti emesso (in via alternativa rispetto alle autorità comunali) da parte del giudice penale, tale provvedimento mirava a ripristinare il sito – vale a dire a riportarlo allo stato originario precedente – e non a punire l'autore. In queste condizioni non si configurava alcuna “sanzione” ai sensi dell'art. 7 CEDU (nessuna sanzione senza legge) e quindi l'ordine non è soggetto a termine di prescrizione. La Corte ha respinto il ricorso basato su questo articolo, nonché quelli basati sugli art. 6 e 1 Protocollo 1.

Nella decisione la Corte esamina il regime nazionale in materia di concessioni edilizie, concessioni in sanatoria e condoni edilizi e analizza l'articolazione tra le norme che regolano l'edilizia e quelle che regolano il processo penale. Si rileva che l'ordine di demolizione è stato emesso ai sensi dell'art. 7, comma 9, legge n. 47/1985 (riprodotto nell'art. 31, comma 9, Testo unico edilizia) e che tale ingiunzione, quando emessa dal giudice penale, è della stessa natura di quella emessa da un'autorità comunale. Nota inoltre la Corte che un ordine di demolizione può essere pronunciato anche se l'opera non appartiene all'autore del reato (può ad esempio essere di proprietà di una persona giuridica, di successori o di terzi).