Diritto a un ricorso effettivo: il giudice nazionale non è tenuto ad applicare una decisione della sua Corte costituzionale che violi il diritto comunitario

Redazione Scientifica Processo amministrativo
16 Ottobre 2024

In base al principio del primato del diritto dell'Unione, un giudice nazionale non è tenuto ad applicare una decisione della Corte costituzionale del proprio Paese che violi il diritto unionale.

Richiesta dalla corte territoriale di pronunciarsi sulla compatibilità tra tale legge nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale rumena, e il diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori, la Corte di Giustizia UE ha affermato che il diritto dell'Unione osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d'ufficio decisioni della Corte costituzionale di tale stato membro, sebbene le ritengano, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte, in contrasto con il diritto comunitario.

In motivazione, la Corte ha evidenziato che dal principio del primato del diritto dell'Unione deriva il principio di interpretazione conforme, che esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima.

La Corte UE ha anche precisato che l'eventuale responsabilità disciplinare dei giudici di diritto comune per inosservanza delle decisioni di una corte costituzionale nazionale può sussistere solo in taluni casi, del tutto eccezionali, a causa di decisioni giudiziarie adottate da questi ultimi, come condotte gravi e totalmente inescusabili imputabili ai giudici, ma che appare essenziale, al fine di preservarne l'indipendenza, non esporre i giudici di diritto comune a procedimenti o sanzioni disciplinari per aver esercitato la facoltà di adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la quale rientra nella loro competenza esclusiva.

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