Delibere tariffarie in tema di tributi locali: termine decadenziale per l’impugnazione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
23 Ottobre 2024

Le delibere tariffarie relative ai tributi locali devono essere tempestivamente impugnate entro il termine di cui all'art. 29 c.p.a. decorrente dalla data di pubblicazione, senza attendere alcun atto applicativo se sono direttamente lesive di una categoria di contribuenti.

La sentenza in esame concerne l'impugnazione di una pronuncia del T.a.r. della Campania che aveva dichiarato irricevibile, per tardività della notifica, il ricorso proposto da una società proprietaria di comprensorio edilizio, avverso una delibera del Comune relativa all'approvazione del Piano finanziario TARI. Il contenzioso trae origine dalla contestazione da parte della società appellante della classificazione tariffaria ai fini TARI degli immobili di proprietà, quali utenze non domestiche. 

Il  Collegio, innanzi tutto ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata pronuncia del Tribunale sull'istanza di riunione dei ricorsi proposti negli anni successivi avverso altre delibere che hanno continuato a classificare il complesso immobiliare nell'ambito delle utenze non domestiche.

Il Collegio ha chiarito che, trattandosi di ricorsi proposti avverso atti amministrativi distinti ed autonomi, la riunione avrebbe potuto essere disposta solo sulla base di una scelta discrezionale riservata al giudice ai sensi dell'art. 70 c.p.a., con conseguente insindacabilità in appello della scelta negativa, ancorché implicita.

Quanto alla dichiarazione di irricevibilità pronunciata dal T.a.r., il Collegio ha ribadito il principio generale, affermato da costante giurisprudenza, in base al quale i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo se contengano disposizioni immediatamente lesive delle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, sono impugnabili solo quando sorge l'interesse a ricorrere, o meglio, congiuntamente all'atto applicativo che determini una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura.

In particolare, il Collegio, ha precisato che tale principio generale deve essere declinato caso per caso. Infatti, per la delibera tariffaria, per valutare la sua immediata lesività si devono ritenere decisivi sia il contenuto della delibera, che il tenore delle doglianze. Le censure proposte devono essere considerate immediatamente dirette avverso la delibera quando riguardano i criteri di quantificazione e gli importi delle tariffe per una determinata utenti. Tale categoria di utenti deve essere indicata nella delibera tariffaria, inclusi i suoi allegati e gli atti preparatori, come quella di appartenenza del soggetto che si duole di essere stato leso dalle tariffe di nuova introduzione.

In tal senso, il Collegio precisa che le delibere che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali sono immediatamente lesive dei soggetti contribuenti, e quindi impugnabili nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione, quando il contribuente conosce la categoria di appartenenza e sia contestata l'imposizione o la modifica tariffaria riferita a tale categoria.

Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che già al momento della pubblicazione della delibera impugnata, il contenuto della stessa consentiva di percepirne la lesività nei confronti della società ricorrente. Ciò in quanto già dalla relazione di accompagnamento alla prima delibera comunale, a cui sono seguite le altre delibere impugnate dalla società, il complesso immobiliare era stato inserito nella categoria delle utenze non domestiche.  

La società appellante, quindi, conosceva tale classificazione, avendola in precedenza contestata in via giudiziale e poteva conoscere quali fossero le tariffe TARI che sarebbero state applicate ai propri immobili sin dalla pubblicazione dalla prima delibera di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI.

In conclusione, il Collegio ha ritenuto che, sulla scorta del principio di diritto precisato in merito alla portata immediatamente lesiva delle delibere tariffarie rivolte alle categorie di utenti a cui appartiene il soggetto che si assume leso, la prima delibera tariffaria e gli atti allegati, contestualmente pubblicati, avrebbero dovuto essere impugnati nel termine di decadenza decorrente da tale ultima data.

Il Collegio ha, dunque, confermato la sentenza del T.a.r che ha dichiarato irricevibile il primo ricorso tardivamente proposto, ai sensi  dell'art. 42, comma 1, c.p.a

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello.

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