Debitoria mista e procedure familiari eterogenee

01 Ottobre 2024

Una rapida panoramica sulla giurisprudenza di merito circa la possibilità di presentare una domanda per l’apertura di procedure familiari eterogenee, in presenza di debitoria mista.

Orientamento favorevole

La tematica concernente la possibilità di presentare una domanda per l'apertura di procedure familiari eterogenee, in presenza di debitoria mista, ha diviso la giurisprudenza di merito.

Infatti, da un lato vi è un orientamento che, pur premettendo che i presupposti giustificativi della presentazione di una procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i. sussistono quando i familiari propongono una medesima procedura di sovraindebitamento, non potendo la procedura familiare operare prevedendo, ad esempio, per alcuni componenti l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento e per altri la richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 c.c.i.i., ha considerato comunque procedibile la domanda disponendo  la trattazione separata delle due richieste.

Tale orientamento viene esplicitato nel provvedimento del Tribunale di Bari dell'8 ottobre 2023; nel caso di specie, due familiari richiedevano l'apertura di una procedura familiare, presentando uno la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. c.c.i.i., l'altro la richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente.

Il Tribunale pugliese nel disporre la trattazione separata della richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente con formazione di separato fascicolo da parte della Cancelleria ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta da uno dei familiari.

Orientamento contrario

A tale orientamento se ne contrappone un altro opposto, che trova esplicitazione nelle pronunce della Corte d'Appello di L'Aquila (sentenza del 11 ottobre 2023, in ilcaso.it) e del Tribunale di Modena (decreto del 28 agosto 2023), che ha dichiarato inammissibile una domanda volta all'apertura di una procedura familiare con debitoria mista.

Nel primo caso, due coniugi avevano presentato un piano di ristrutturazione contraddistinto da una debitoria mista, ossia formata da debiti personali familiari, derivanti in larga misura da un mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, e da debiti erariali relativi alla pregressa e cessata attività imprenditoriale di uno dei coniugi.

La Corte decide sul reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'omologa del piano, che prevedeva la soddisfazione dei debiti personali in un arco di 17 anni con il versamento di una rata mensile, il che consentiva di pagare integralmente i debiti prededucibili, al 40% i debiti ipotecari, e al 10% i debiti chirografari, mentre nessuna soddisfazione veniva offerta al credito erariale, i cui debiti non venivano riportati nel piano di ristrutturazione.

La Corte ha ritenuto inammissibile, accogliendo quindi il reclamo proposto, la richiesta di omologa di un simile piano, in base al disposto di cui all'art. 67, comma 2, c.c.i.i., ai sensi del quale «la domanda è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione»; pertanto, non è ammissibile un accordo soltanto con alcuni creditori, considerato che tale violazione arrecherebbe all'Agenzia delle Entrate, creditore escluso dall'accordo, un ingente danno in termini di mancata riscossione in caso di rigetto del presente reclamo.

Nel secondo caso, due coniugi presentavano, anch'essi, un'istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale, in adesione al decreto del 26 luglio 2023 della Prima Presidente della Suprema Corte di cassazione, che richiama il principio affermato nella sentenza Cass., sez. I, 1 febbraio 2016, n.1869, secondo cui, ai fini del riscontro della qualifica di consumatore, deve operarsi un vaglio sostanziale ed attuale sulla natura delle obbligazioni da ristrutturare, ha stabilito che la procedura in parola debba rimanere riservata a chi intenda ristrutturare obbligazioni che abbiano natura squisitamente consumeristica. Nel caso di specie, uno dei due coniugi aveva contratto una quota significativa dei suoi debiti attuali in base alla cessata attività imprenditoriale; pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del coniuge che esercitava attività imprenditoriale, mentre ha dichiarato ammissibile il ricorso dell'altro coniuge.

Conclusioni

Alla luce degli orientamenti emersi, si auspica un intervento della giurisprudenza di legittimità, che possa risolvere tale contrasto, affermando la possibilità o meno di presentare domanda, in presenza di debitoria mista, per l’apertura di una procedura familiare.

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