Tribunale di Livorno: linee guida per i professionisti nella composizione negoziata della crisi e nel concordato semplificato
07 Novembre 2024
Con questo documento, il tribunale intende «offrire alcune direttive minime all'imprenditore che intende perseguire la composizione negoziata della crisi, all'esperto che dovrà rapportarsi con il Tribunale durante e dopo la CNC, e all'ausiliario che dovrà supportare il Tribunale in caso di domanda di omologa di concordato semplificato». Il documento tratta delle misure idonee e gli adeguati assetti (organizzativo, amministrativo e contabile) per l'emersione della crisi prescritti dall'art. 3 c.c.i.i., del test pratico e del progetto di piano di risanamento che l'imprenditore deve redigere per accedere alla composizione negoziata (art. 17, comma 3, lett. b), c.c.i.i.) secondo le indicazioni della lista di controllo (check list) di cui all'art. 13 comma 2. Il documento si concentra sul ruolo dell'esperto in sede di prima conferma delle misure protettive e in sede di deposito della transazione fiscale (quest'ultima oggi possibile nell'ambito della composizione negoziata in seguito all'inserimento, nell'art. 23 c.c.i.i., del comma 2-bis ad opera del Correttivo-ter). In quest'ultimo ambito, il documento chiarisce le verifiche che l'esperto è tenuto a svolgere al fine di fornire parere al giudice (tenuto a sua volta a verificare «la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo»). Segnatamente, l'esperto dovrà verificare:
Infine, il documento tratta:
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