Tribunale di Livorno: linee guida per i professionisti nella composizione negoziata della crisi e nel concordato semplificato

La Redazione
07 Novembre 2024

Il Tribunale di Livorno ha diffuso le «Linee guida per le procedure di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato, aggiornate ad ottobre 2024.

Con questo documento, il tribunale intende «offrire alcune direttive minime all'imprenditore che intende perseguire la composizione negoziata della crisi, all'esperto che dovrà rapportarsi con il Tribunale durante e dopo la CNC, e all'ausiliario che dovrà supportare il Tribunale in caso di domanda di omologa di concordato semplificato».

Il documento tratta delle misure idonee e gli adeguati assetti (organizzativo, amministrativo e contabile) per l'emersione della crisi prescritti dall'art. 3 c.c.i.i., del test pratico e del progetto di piano di risanamento che l'imprenditore deve redigere per accedere alla composizione negoziata (art. 17, comma 3, lett. b), c.c.i.i.) secondo le indicazioni della lista di controllo (check list) di cui all'art. 13 comma 2.

Il documento si concentra sul ruolo dell'esperto in sede di prima conferma delle misure protettive e in sede di deposito della transazione fiscale (quest'ultima oggi possibile nell'ambito della composizione negoziata in seguito all'inserimento, nell'art. 23 c.c.i.i., del comma 2-bis ad opera del Correttivo-ter). In quest'ultimo ambito, il documento chiarisce le verifiche che l'esperto è tenuto a svolgere al fine di fornire parere al giudice (tenuto a sua volta a verificare «la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo»). Segnatamente, l'esperto dovrà verificare:

  • che l'accordo non abbia ad oggetto crediti previdenziali o tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea;
  • la presenza della relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria per il creditore pubblico, che dovrà essere redatta secondo le linee guida sancite dai Principi di attestazione dei piani di risanamento e contenere – per quanto possibile – la valutazione delle eventuali azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie esperibili nella liquidazione giudiziale e controllata;
  • la presenza della relazione del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, che dovrà anch'essa essere redatta secondo le linee guida sancite dai Principi di attestazione dei piani di risanamento;
  • la regolarità delle sottoscrizioni da parte dei contraenti;
  • la regolarità della documentazione allegata;
  • la corrispondenza di quanto contenuto nelle relazioni con gli accertamenti da lui eseguiti e con le informazioni da lui assunte.

Infine, il documento tratta:

  •  della relazione finale dell'esperto prevista dagli artt. 17, comma 8, e 25-sexies, comma 1, c.c.i.i. (e in particolare della valutazione circa la buona fede e correttezza dell'imprenditore);
  • del parere «con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte» che questi è tenuto a redigere, ex art. 25-sexies, comma 3, c.c.i.i., nel concordato semplificato;
  • del parere dell'ausiliario, sempre nel concordato semplificato.

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