Riparto di giurisdizione sugli indennizzi per i proprietari e la convenzione di lottizzazione su area destinata ad edilizia residenziale: appartiene al G.O. competenza a statuire in materia

Redazione Scientifica Processo amministrativo
08 Novembre 2024

S ussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia concernente una convenzione avente ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie su area destinata ad edilizia residenziale se sia contestata la debenza di quanto richiesto.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda per il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della l. n. 167 del 1962, e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, l'individuazione del debitore, laddove non sia in contestazione il rapporto di concessione e non sussista alcun potere discrezionale della P.A. sulla determinazione del predetto corrispettivo.

La controversia concernente la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell'ambito di convenzione stipulata spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.), solo se sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, sia contestato "ex ante" il contenuto sulla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario e non  riguardi "ex post" il versamento del corrispettivo o l'effettività dell'obbligazione di pagamento; in quest'ultima ipotesi la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della deroga di cui all'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. b), ove esclude dall'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi".

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