Un’ipotesi particolare di persona fisica “non consumatore” ai fini della ristrutturazione dei debiti
15 Novembre 2024
Le motivazioni del rigetto il ricorso per l'omologa del piano prendono le mosse dalla mancanza, in capo al ricorrente persona fisica, della qualità di consumatore, richiesta espressamente dall'art. 67 c.c.i.i. per l'accesso al piano di ristrutturazione del consumatore e la cui definizione è rinvenibile all'art. 2, comma 1, lett. e), c.c.i.i. Proprio secondo tale definizione («la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore») la qualità di consumatore non si pone in relazione all'attività svolta ma, piuttosto, in ragione del titolo delle obbligazioni che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Il riferimento alla giurisprudenza europea e nazionale (C. Giustizia UE, sentenza 19 novembre 2015 in causa C-74/15; conf. C. Giustizia UE 14 settembre 2016, n. 534, in causa c-534/15; Cass. civ., se. un., 27 febbraio 2023, n. 5868) serve al tribunale per affermare che «non par dubbio che i debiti contratti (da garanzia prestata o da altro titolo) ovvero insorti per collegamenti funzionali del debitore con la società, escludono che il primo rinvesta la qualifica di consumatore, anche nei termini delineati dal codice della crisi». "Collegamenti funzionali" che, secondo la citata giurisprudenza, vanno individuati ne «l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale». Nel caso di specie, l'indebitamento del ricorrente derivava da accertamenti compiuti sulla Cooperativa di cui costui era amministratore e rappresentante (in quanto presidente del c.d.a.) e risoltisi in sanzioni amministrative comminate alla società e al ricorrente stesso (per il cui importo risultava creditrice AdER). Al che corrisponde, conclude il tribunale, che le suddette sanzioni siano state attribuite al ricorrente in virtù del suo vincolo funzionale con la cooperativa e che, dunque, «non appare ricorrere in capo al ricorrente la qualifica soggettiva richiesta dall'art. 67 c.c.i.i.». Al netto di quanto sopra, il piano proposto appare al tribunale non rispettare il requisito della “fattibilità economica”, da intendersi quale non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il tribunale rileva infatti come «La condizione principale frapposta all'erogazione della finanza esterna, costituita dalla rinunzia di Ader a valersi della sentenza non si è tuttavia verificata, per espressa rinunzia agli atti del creditore. Ne deriva che manchi la fattibilità del piano proposto». |