Conflitto di giurisdizione in materia di atti negoziali per la gestione dei rifiuti: è competente il giudice ordinario
22 Novembre 2024
Il Consiglio di Stato, nel sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla pronuncia declinatoria resa dal giudice ordinario, ha ritenuto rispettato il limite temporale della “prima udienza” di cui all'art. 11, comma 3, c.p.a., per aver il T.a.r. espressamente affrontato la questione nella prima udienza di merito (con decisione motivata di non sollevare il conflitto), posto che tale statuizione è stata oggetto di specifico motivo di appello che, in forza dell'effetto devolutivo del gravame, ripropone in secondo grado la medesima questione tempestivamente esaminata, “alla prima udienza”, dal giudice di primo grado all'esito dell'udienza di trattazione del merito. Nello specifico, il collegio ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia azionata da una pubblica amministrazione relativa all'adempimento di un accordo finalizzato a porre rimedio, senza rinuncia alle rispettive pretese, alle reciproche contestazioni relative ad inadempimenti rispetto agli impegni assunti con un contratto di concessione di costruzione e gestione, realizzata secondo il meccanismo finanziario del project financing, di impianti di gestione di rifiuti (Cdr) e di termovalorizzazione. Non ha ritenuto, invece, sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a. (controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti), in quanto non è la generica inerenza dell'oggetto della controversia a una “materia” tra quelle elencate nell'art. 133 c.p.a. a radicare la giurisdizione esclusiva, ma la contestazione sulle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia. Nella fattispecie, la controversia al suo esame riguardava la fase di attuazione ed esecuzione di un contratto di concessione stipulato tra le parti a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, in cui si inseriva la sottoscrizione da parte delle concessionarie di un atto d'obbligo, un accordo finalizzato a porre rimedio, senza rinuncia alle rispettive pretese, alle reciproche contestazioni relative ad “inadempimenti” rispetto agli impegni assunti con la stipula di precedenti contratti. Il collegio, quindi, ha ritenuto trattarsi di controversia che attiene alla fase esecutiva del rapporto in relazione alla concessione di costruzione e gestione e, più in particolare, alla fase attuativa di un accordo stipulato, senza che vengano in rilievo poteri pubblici, per cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. |