Elenco esperti per la composizione negoziata: vale la precedente esperienza da Commissario giudiziario

La Redazione
22 Novembre 2024

Al CNDCEC è stato posto un quesito dall’Ordine di Torino in materia di accesso all’Elenco degli esperti per la composizione negoziata, da parte del professionista che abbia svolto incarichi di Commissario giudiziario in procedure di accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'ODCEC di Torino ha chiesto se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art. 63 c.c.i.i., disponga dei requisiti di accesso all'Elenco di esperti per la composizione negoziata di cui all'art. 13, comma 3, c.c.i.i.

Si riporta il testo del comma 3:

«3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza».

Il Consiglio Nazionale segnala, con riguardo alle “esperienze” menzionate dalla norma, che le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 20211, dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa quello di commissario giudiziale (figura che può essere nominata in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti).

Al quesito viene data, pertanto, risposta positiva.

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