La soluzione della Corte
La Corte di cassazione si è pronunciata a favore della competenza funzionale del tribunale del lavoro ogni qualvolta il lavoratore abbia agito in giudizio (anche) a tutela della sua posizione all'interno dell'impresa e, quindi, non solo al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro.
In altre parole, la Corte conferma l'orientamento, ormai consolidato, che definisce il giudice del lavoro come “il giudice del rapporto”, con la conseguenza che ad esso - anche solo per ragioni di specialità del rito - deve essere demandata la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore e il suo diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, nonché alla sua corretta qualificazione. Ciò significa che è riservata al giudice del lavoro la competenza per: i) le azioni di mero accertamento, in particolare dell'esistenza del rapporto di lavoro, ovvero di riconoscimento della qualifica della prestazione; ii) le azioni costitutive, principalmente di impugnazione del licenziamento, anche quando comprensive della domanda di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro; iii) le azioni finalizzate all'accertamento di nullità, invalidità o inefficacia di atti di cessione di ramo d'azienda, in funzione del ripristino del rapporto di lavoro con la parte cedente, in caso di insolvenza della cessionaria.
Al giudice del concorso, invece, è riservato l'accertamento (e la relativa qualificazione), dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso.
La pronuncia, al fine di delineare ancor meglio i limiti di delibazione del giudice del lavoro, richiama una precedente sentenza della Corte (la n. 234183 del 6 ottobre 2017), che aveva già affermato il principio secondo il quale «le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento del crediti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne); e ciò in quanto la “vis actractiva” attribuita, ai sensi della l. fall., art. 24, alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le “azioni derivanti dal fallimento”».
Se da una parte, quindi, non vi è dubbio che l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione sia costituito dall'accertamento del giudice del concorso, è altrettanto vero che il procedimento di verifica endoconcorsuale ha ad oggetto non già l'accertamento del credito, ma piuttosto la verifica del diritto di (credito per la) partecipazione al concorso.
Appare chiara, quindi, la diversità di causa petendi e petitum tra le domande relative al rapporto (di competenza del giudice del lavoro, dove a rilevare è l'interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa) e quelle di ammissione al passivo (riservate in via esclusiva al giudice del concorso, perché ciò che si fa valere è un mero diritto di credito che può incidere sulla massa dei creditori).
È di tutta evidenza, quindi, che il principio confermato dalla Corte con la pronuncia in commento rappresenti il necessario tentativo di bilanciare, da una parte, l'esigenza di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni che abbiano ad oggetto crediti nei confronti del soggetto insolvente così da garantire in primis la par condicio creditorum e, dall'altra parte, l'esigenza di una tutela differenziata delle posizioni del lavoratore in ragione della natura dei diritti di cui il lavoratore chiede tutela, costituzionalmente garantiti (anche perché non hanno una dimensione strettamente patrimoniale).
Alla luce dei principi affermati dalla Corte, dunque, il Tribunale e la Corte d'appello avrebbero errato nel ritenere improcedibile la domanda del lavoratore finalizzata al riconoscimento del superiore inquadramento, e ciò a prescindere dalla circostanza che il medesimo avesse o meno richiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive. Il giudice del lavoro, infatti, avrebbe dovuto (limitarsi ad) accertare l'eventuale diritto al superiore inquadramento, senza pronunciare alcuna condanna nei confronti del datore di lavoro insolvente, preservando così la vis actractiva a favore del giudice del concorso.
Un caso particolare: l'impugnazione del licenziamento
Una specifica notazione merita il riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice del concorso nel caso in cui la domanda del lavoratore abbia ad oggetto l'impugnazione del licenziamento.
Sino ad un certo momento, infatti, si è ritenuto che il giudice del lavoro potesse disporre la reintegrazione del lavoratore, ma nulla di più; rimaneva, dunque, di esclusiva competenza del giudice del concorso la domanda relativa all'accertamento dell'invalidità del licenziamento, e questo perché non era possibile sottrarre la domanda di risarcimento danni al principio del concorso ex art. 52 l. fall. (oggi art. 151 c.c.i.i.), né alla procedura di accertamento dello stato passivo.
Possiamo dire però che oggi la situazione è definitivamente mutata, e ciò anche in ragione delle modifiche alla normativa in materia di licenziamento illegittimo, che incentiva l'applicazione della tutela risarcitoria, risultando residuale la tutela reintegratoria.
Il radicale mutamento del regime di commisurazione delle tutele ha inevitabilmente inciso sulla ripartizione cognitoria del giudice del lavoro. Ed infatti la Corte, con la sentenza n. 16443 del 21 giugno 2018, ha affermato che «spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria».
In estrema sintesi, possiamo concludere che proprio sulla scorta dell'assunto che “il giudice del lavoro è il giudice del rapporto”, la giurisprudenza di legittimità ritiene, alla luce delle recenti modifiche normative, che anche l'accertamento dell'entità dell'indennità risarcitoria spetti al giudice del lavoro, al quale, ovviamente, continua ad essere inibita la pronuncia di condanna.