Ricorso per Cassazione: è ammissibile anche se l’atto risulta notificato via Pec dalla casella di un altro avvocato?
03 Dicembre 2024
Il collegio si è pronunciato sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, secondo la quale la notificazione del ricorso avvenuta a mezzo pec da parte di un avvocato non munito di procura alle liti renderebbe la stessa inesistente e quindi non sanabile e non sanata dalla costituzione della stessa controricorrente. Il collegio ha statuito che l'eccezione è infondata in quanto la relata di notifica era stata redatta dall'avvocato, difensore munito di procura, la quale, spendendo il proprio nome come autore della notifica, aveva dichiarato di essere stato autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente. La notifica è stata poi materialmente eseguita tramite la casella di posta elettronica certificata di un altro avvocato, mentre l'avvocato di parte ha successivamente attestato la conformità dell'atto notificato in forma digitale per mezzo della suddetta casella di posta elettronica. Per quanto rilevato, la Corte ha osservato che la materiale attività notificatoria può anche essere delegata ad altro avvocato purché munito della debita autorizzazione da parte del Consiglio dell'ordine. Inoltre, è stato evidenziato che le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Invero, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Applicando di questi principi al caso di specie, si deve ritenere che la notifica a mezzo pec del ricorso per cassazione, effettuata dal difensore munito di procura ed autorizzato ex art. 7 legge n. 53/1994, ma avvalendosi materialmente della casella di posta elettronica certificata di altro avvocato, casella di posta peraltro riconducibile all'account istituzionale della parte ricorrente, non è inesistente, dal momento che contiene tutti gli elementi utili ad identificare la parte ricorrente e il suo difensore, e a rendere riconoscibile detta attività di trasmissione come notificazione compiuta da un soggetto dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività. La notifica deve quindi considerarsi regolare ed in ogni caso, non essendo inesistente, sanata dalla costituzione di controparte. |