Questione di giurisdizione sulla revoca del componente di parte nel costituendo Collegio Consultivo Tecnico: la competenza al giudice amministrativo
03 Dicembre 2024
Il caso in esame riguarda l'impugnazione della revoca dell'Agenzia del Demanio della nomina in precedenza conferita ai ricorrenti, quali componenti di parte del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), i quali proponevano, altresì, domanda ai sensi dell'art.116 c.p.a. per l'annullamento del diniego alle relative istanze di accesso e ostensione della documentazione richiesta. In via preliminare il Collegio ha esaminato la questione di giurisdizione, sollevata dalla Agenzia del Demanio, sulla domanda di annullamento degli atti di revoca della nomina dei ricorrenti. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, assumendo la natura privatistica degli atti impugnati e qualificando l'incarico di componente del CCT dell'Agenzia del Demanio quale mandato, inquadrando, perciò, gli atti impugnati nella revoca per giusta causa ex art. 1723 c.c. Il Collegio ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione sollevata e, di conseguenza, la declaratoria del difetto del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che l'Agenzia del Demanio, per la scelta dei due componenti di parte del CCT - che deve essere costituito ai sensi degli artt. 215 ss., d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse durante l'esecuzione dei contratti - aveva provveduto in relazione ad uno specifico appalto pubblico tramite avviso pubblico volto alla formazione di due elenchi di soggetti interessati in possesso dei requisiti. Da tali elenchi l'Agenzia avrebbe individuato il nominativo dei componenti di parte mediante sorteggio pubblico. Ed infatti, dato che all'esito della formazione degli elenchi i due ricorrenti sono risultati sorteggiati, l'Agenzia del Demanio resistente ne ha disposto la nomina quali componenti del CCT, che si è costituito con la scelta anche da parte della società aggiudicataria dei propri componenti di parte e la nomina del presidente. Nel corso della esecuzione dell'appalto è sorto un contrasto fra l'Agenzia del Demanio e il Collegio Consultivo Tecnico che ha interessato i rapporti fra la stazione appaltante ed i propri componenti designati in rappresentanza, fino all'adozione della decisione di revocare l'incarico di componente di parte del CCT e di nominare altri due candidati entro i citati elenchi nominativi. Pertanto, il Collegio ha chiarito che la controversia di specie ha origine in una fase successiva e diversa dalla fase della decisione, obbligatoria, di costituire il CCT, rispetto alla quale la stazione appaltante e la società appaltatrice sono parti del contratto pubblico, in una posizione di parità. Ad avviso del Collegio nella fattispecie in esame non è rilevante neppure la decisione di costituire l'organo, ma solo la scelta dei componenti di parte, rispetto alla quale la stazione appaltante non è soggetto pubblico, ma piuttosto parte di un contratto, che al pari del soggetto privato deve provvedere a costituire il CCT, le cui determinazioni, salvo espressa volontà contraria, hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art.808-ter c.p.c. (art. 215, co.2, codice contratti pubblici). Per tutto ciò, ad avviso del Collegio ritenuta la posizione paritaria dei contraenti, pubblico e privato, altrettanto paritario è il rapporto che si instaura fra la parte contrattuale, pubblica o privata, da un lato, e i componenti di parte da essa scelti quali componenti del Collegio Consultivo Tecnico, che può ricondursi al mandato (artt.1703 ss. c.c.) con natura fiduciaria. In particolare, il Collegio sottolinea che nella scelta del componente di parte da indicare per il costituendo Collegio Consultivo Tecnico, la stazione appaltante non esercita un potere pubblicistico ma un potere di natura privatistica, così come per la decisione di revocare quella scelta qualora il rapporto di fiducia sia venuto meno. Anche in questo caso l'amministrazione esercita un potere privato, il cui sindacato non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando una posizione di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo. Il T.a.r. per la Calabria ha dichiarato la inammissibilità della domanda di annullamento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. |