Divieto di nova in appello: necessaria distinzione tra motivo di ricorso e sua argomentazione
06 Dicembre 2024
Il caso in esame riguarda l'impugnazione dell'esito della procedura concorsuale indetta per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B. Il candidato appellante impugnava gli atti della procedura e domandava la disapplicazione, l'annullamento o la declaratoria di nullità del contratto di lavoro, ove medio tempore stipulato tra l'Ateneo e la controinteressata. L'adito T.R.G.A. di Trento dichiarava in parte inammissibile e per il resto respingeva il ricorso. L'appellante insisteva con ricorso in appello nel dolersi che non era stata rispettata la separazione tra la fase della valutazione e identificazione del vincitore e quella della chiamata, imposta dalla l. n. 240/2010, perché la Commissione si limitava a stilare la rosa degli idonei, mentre il Consiglio della struttura dipartimentale, ai sensi del Regolamento d'Ateneo, espletava una parte della valutazione e disponeva la chiamata. In primo luogo, il Collegio ha sgombrato il campo dal dubbio, sollevato con l'eccezione di inammissibilità della controinteressata, che la doglianza relativa ai poteri attribuiti al Consiglio della struttura dipartimentale sia questione nuova. Ciò in quanto ad avviso del Collegio non si è trattato di una censura formulata per la prima volta in appello, alla stregua di una mutatio libelli, proposta in violazione del divieto dei “nova” ex art. 104 c.p.a., che rende inammissibili domande nuove per via di un nuovo o mutato petitum, o da una nuova o mutata causa petendi, che determinino una nuova o mutata richiesta giudiziale, ovvero nuovi o mutati fatti costitutivi della pretesa azionata; il divieto di “nova” ex art. 104 comma 1, c.p.a. ha carattere assoluto e valenza di ordine pubblico processuale a presidio “del principio del doppio grado di giurisdizione”. In proposito, il Collegio ha richiamato l'orientamento del Consiglio di Stato, per cui ai fini del giudizio sull'estensione o meno del thema decidendum nell'atto di appello, occorre verificare se si tratta di una nuova argomentazione di un motivo di ricorso già articolato in primo grado, oppure di una nuova doglianza per la prima volta in appello. Sul punto il Collegio ha richiamato la decisione n. 21 del 27 luglio 2016 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione, e ha chiarito che l'art. 104, comma 1, c.p.a., preclude la proposizione in appello di nuove domande od eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce la formulazione di nuove argomentazioni per contrastare il percorso motivazionale sotteso alla decisione di primo grado e illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado. Nel caso di specie ad avviso del Collegio la censura relativa al ruolo preminente attribuito dal Regolamento dell'Ateneo al citato Consiglio, quale organo deputato a identificare il vincitore e procedere alla sua chiamata, non rappresenti una doglianza nuova, ma un mero sviluppo e articolazione più dettagliata di censure già presenti nel ricorso di primo grado, avente ad oggetto anche l'impugnazione del predetto Regolamento. Quanto al merito il Collegio ha ritenuto l'illegittimità delle disposizioni regolamentari dell'Università di Trento per violazione dei principi fondamentali di trasparenza, merito, imparzialità e par condicio posti dalla legge statale e aventi rango costituzionale che, nelle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, oltrepassano i limiti di autonomia riconosciuta all'ateneo dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, svalutando il ruolo della commissione e attribuendo ruolo preminente al Consiglio. L'assegnazione al Consiglio di una parte della fase valutativa relativa all'apprezzamento di un seminario presentato dai candidati indicati idonei dalla Commissione, nonché della decisione sulla chiamata del candidato vincitore, in esclusiva e senza altri controlli, è illegittima, essendo il Consiglio un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica e non essendo deputato in via ordinaria a svolgere attività valutative che, invece, spettano alle commissioni di concorso, che nel caso di specie si è limitata solo alla stesura di una lista di candidati idonei. Quindi, il Collegio ha affermato che l'illegittimità del regolamento comporta, a cascata, l'illegittimità degli atti della procedura valutativa adottati in sua applicazione, mentre l'annullamento delle norme regolamentari illegittime comporta l'annullamento dell'intera procedura selettiva, esteso alle pregresse operazioni valutative della Commissione ed alla loro approvazione da parte del Rettore. Nel caso di specie non può invocarsi il principio di conservazione degli atti giuridici giacché l'insieme delle operazioni della Commissione risulta inficiato dai vizi riscontrati, da cui consegue la rinnovazione ab imis della procedura selettiva con affidamento delle operazioni di valutazione a una nuova Commissione giudicatrice Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ha accolto il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti e gli atti con esso impugnati, comprese le disposizioni di natura regolamentare censurate nel ricorso in primo grado, e, in virtù dell'efficacia erga omnes della pronuncia di annullamento, disponendo la pubblicazione della decisione da parte dell'Università appellata ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. |