Presentazione della domanda a mezzo pec: risulta tardiva la consegna 35 secondi dopo la scadenza del termine
09 Dicembre 2024
Il Comune di Vicenza aveva presentato domanda per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti nello sviluppo della logistica agroalimentare nell'ambito del PNNR a mezzo posta elettronica certificata che, come da relative ricevute d'invio, d'accettazione e di consegna, recava rispettivamente le ore 12.00.33 e 12.00.35; il Comune riceveva da Invitalia s.p.a la comunicazione di esclusione dalla procedura per irricevibilità della domanda che, come prescritto dal bando doveva essere presentata entro le ore 12.00. Il Comune chiedeva a Invitalia l'annullamento in autotutela della comunicazione di irricevibilità perché il bando prevedeva la presentazione della domanda entro le ore 12.00, senza alcuna indicazione dei secondi. Invitalia s.p.a. confermava l'irricevibilità dato che la domanda era stata inviata alle ore 12.00.33, superando di fatto il termine perentorio disciplinato dalla lex specialis. Il Comune di Vicenza impugnava avanti al T.a.r. per il Lazio il rigetto della domanda presentata, i provvedimenti di esclusione e di conferma dell'esclusione dalla procedura di accesso all'incentivo e di approvazione della graduatoria finale. Il Tar adito respingeva il ricorso. Il Comune proponeva appello, assumendo che il bando, indicando il termine di scadenza alle ore 12:00, non si riferisce solo all'unità di misura dell'”ora”, ma alle unità di misura dell'ora e dei minuti, questi ultimi pari a zero; quindi, poiché la ricevuta di accettazione della spedizione è stata generata alle ore 12:00 (:33), la domanda si è perfezionata tempestivamente quando non era ancora spirato il primo minuto successivo alle ore 12:00. Al riguardo il Collegio ha osservato che l'avviso pubblico stabilisce che le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate all'Agenzia, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro le ore 12.00 e che la domanda del Comune è stata inviata, con spedizione all'indirizzo del destinatario e con accettazione del messaggio alle ore 12:00:33 e consegna alle ore 12:00.35 del medesimo giorno. Dunque, ad avviso del Collegio, la domanda è stata presentata in ritardo, sebbene di pochi secondi, rispetto all'orario previsto dalla disposizione del bando, non essendo condivisibile quanto sostenuto dal Comune per cui la domanda dovrebbe considerarsi perché il bando avrebbe indicato solo i minuti (“00”) dopo le 12 e non i secondi. Il Collegio ha chiarito che la clausola del bando indica con precisione il termine di presentazione delle domande fissato alle ore 12.00, perciò anche un istante successivo a tale termine deve essere considerarsi tardivo, poiché supera l'orario stabilito. Tale ricostruzione risulta la più aderente al testo del bando e conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, che contraddistinguono una selezione pubblica. La perentorietà del termine per la presentazione della domanda è posta in funzione dei criteri a cui si deve ispirare la p.a. nella gestione di una procedura selettiva della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti. Sul computo del termine di scadenza, il Collegio ha richiamato sia l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con la sentenza del 19.3.2018, n. 1745, per cui ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell'ora successiva, sia quello della Corte di cassazione, che con la sentenza del 18 gennaio 2023, n. 1519 ha affermato che il giorno termina alle ore "23:59:59", mentre quello seguente segnerà le ore "00:00:00", senza soluzione di continuità, rappresentando il primo secondo del nuovo giorno. In definitiva, per quanto sopra argomentato, il Collegio ha ritenuto non vi fosse spazio per l'interpretazione proposta dall'appellante, neppure invocando il principio del favor partecipationis, poiché la disposizione del bando che indica la scadenza del termine appare chiara e il Comune poteva rispettarla non avendo adotto alcuna giustificazione del ritardo di inoltro della domanda. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. |