Parere del commissario giudiziale in sede di omologazione del concordato preventivo

Antonio Picardi

inquadramento

A seguito dell'approvazione del concordato, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo la pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Formula

TRIBUNALE DI ....

Concordato preventivo n. ....

Giudice Delegato: Dr. ....

PARERE MOTIVATO EX ART. 48, COMMA 2, c.c.i.i.[1]

PREMESSA

Il sottoscritto Dott. .... con studio in ...., iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di .... al nr. ...., è stato nominato Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo della Società ...., con sede in ...., C.F. e iscrizione al R.I. di ...., n. ...., con decreto del Tribunale di .... del .... depositato in data ....

PREMESSO CHE:

– a seguito di domanda depositata in data ...., la Società .... veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di .... con decreto del ....;

– in data .... iniziavano le operazioni di voto che terminavano in data ....;

– all'esito delle operazioni di voto risultava che la proposta concordataria aveva ricevuto il voto favorevole dei creditori, rappresentanti il .... dei crediti complessivamente ammessi al voto;

– in osservanza a quanto disposto dall'art. 48 c.c.i.i., il Tribunale, previa informazione da parte del Giudice Delegato, fissava l'udienza del .... per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale e disponeva a carico del debitore ricorrente la notifica al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti;

– lo scrivente svolgeva l'ulteriore attività richiesta dal proprio ruolo;

In ottemperanza a quanto disposto dalle disposizioni in materia di concordato preventivo, lo scrivente deposita il presente parere ex art. 48, comma 2, c.c.i.i.

Parere la cui funzione è quella di fornire al Tribunale, più che ai creditori (visto che deve essere depositato successivamente al termine concesso a questi ultimi per la costituzione in giudizio ai fini della proposizione delle opposizioni), elementi di conoscenza e valutazione circa la sussistenza delle condizioni per far luogo all'omologazione.

In particolare, il parere verrà sviluppato:

– sui requisiti di ammissibilità relativi alla procedura;

– sulle condizioni di procedibilità della domanda (tra cui la sussistenza delle condizioni prescritte e l'esito della votazione);

– sulla fattibilità della proposta concordataria in termini finanziari, sottolineandone i connessi “profili di rischio” e i “profili di incertezza”;

– illustrando i principali eventi verificatisi successivamente al deposito della relazione ex art. 105 c.c.i.i.;

– sull'aderenza della proposta concordataria agli interessi dei creditori (controllo, a tutela dei creditori dissenzienti, della convenienza del concordato rispetto ad altre alternative concretamente praticabili);

1. Sui requisiti di ammissibilità

Ritualità della domanda di concordato

[ .... ]

Sottoscrizione della proposta e potere rappresentativo

[ .... ]

Osservanza dalla par condicio

[ .... ]

Pagamento dei creditori privilegiati

[ .... ]

Relazione del professionista

[ .... ]

2. Sulle condizioni di procedibilità

2.1 Deposito delle spese di procedura

[ .... ]

2.2 “Atti di frode”

[ .... ]

2.3 Atti non autorizzati

[ .... ]

2.4 Operazioni di voto e decisioni del Giudice Delegato

[ .... ]

2.5 Dichiarazioni di voto dei creditori

[ .... ]

2.6 Notifica del decreto di comparizione

[ .... ]

3. Sulla fattibilità e convenienza della proposta

3.1 Proposta del debitore

[ .... ]

3.2 Revisione svolta dal commissario

[ .... ]

3.3 Profili di incertezza

[ .... ]

3.4 Profili di rischio

[ .... ]

3.5 Fattibilità della proposta

[ .... ]

3.6 Tempi necessari ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

[ .... ]

3.7 Funzionalità della continuità aziendale al miglior soddisfacimento dei creditori

[ .... ]

4. Principali eventi successivi al deposito della relazione ex art. 105 c.c.i.i.

4.1 Aggiornamento della situazione economico patrimoniale al ....;

[ .... ]

4.2 Altri accadimenti

[ .... ]

5. Considerazioni e parere conclusivo [2]

Luogo e data ....

Il Commissario Giudiziale ....

[1]La norma così dispone: «Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza».

[2]Cfr. Cass. I, n. 18987/2011 secondo cui: «In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale assume la veste di parte del relativo procedimento, solo in quanto provveda alla propria formale costituzione, munendosi, ex art. 82, comma 3, c.p.c., della rappresentanza tecnica, nonché al deposito di memoria, con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa; pertanto, la costituzione del commissario giudiziale, al solo fine di depositare il proprio parere motivato, nel quale – come nella specie – lo stesso si limiti ad illustrare le carenze della previsione di realizzo del concordato, non ha la funzione tipica dell'opposizione all'omologazione».

commento

La formula di parere sopra riportata si riferisce alla ipotesi di omologa di un concordato preventivo in continuità diretta.

Su un piano più generale, occorre considerare che nel sistema delineato dalla riforma, il parere del commissario giudiziale costituisce un fondamentale strumento conoscitivo soprattutto per il Tribunale, atteso che il termine per il suo deposito (cinque giorni prima dell'udienza) risulta essere successivo a quello per il deposito di opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi controinteressato (dieci giorni prima dell'udienza).

Ciò tanto più se si considera che il sindacato del tribunale, nel caso di concordato in continuità, è volto a verificare, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) c.c.i.i. (nella versione modificata dal decreto legislativo di recepimento della direttiva Insolvency) se «il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali».

Ne deriva che la funzione precipua del citato parere è quella di consentire al tribunale di verificare il persistere delle condizioni di fattibilità (oltre che di ammissibilità) del concordato avuto riguardo agli avvenimenti verificatisi successivamente al deposito della relazione ex art. 105 c.c.i.i.

Difatti, dal momento che il controllo del tribunale, in sede di omologa, si estende anche al riesame delle condizioni di ammissibilità del concordato, appare opportuno che il parere del commissario giudiziale si pronunci sulla loro persistenza, non potendosi escludere che sopravvenienze in corso di procedura ne determinino il venir meno.

L'art. 48, comma 2 c.c.i.i. ha soppresso qualsiasi riferimento all'obbligo di costituzione del commissario giudiziale (contenuto, invece, nell'art. 180, comma 2 l.fall.).

Tuttavia, già nel sistema della legge fallimentare, la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che il commissario giudiziale, quando deposita il parere motivato, non è tenuto a costituirsi formalmente nel giudizio di omologazione (cfr. Cass. I, n. 18987/2011).

Naturalmente, il commissario giudiziale ha pur sempre la facoltà di costituzione, che eserciterà sulla base di sue valutazioni di opportunità (non occorrendo alcuna autorizzazione del giudice delegato)

Pare evidente che la costituzione del commissario avrà un senso soltanto ove egli intenda interloquire in relazione all'omologazione in quanto portatore di un interesse suo proprio, ipotesi per la verità di difficile realizzazione in concreto.

In ogni caso, qualora ritenga di costituirsi nel giudizio di omologazione, il commissario avrebbe l'obbligo di accollarsi le spese legali, atteso che, diversamente, sul debitore dovrebbero gravare le spese processuali di un soggetto che assume una posizione a tutela di interessi suoi propri, che potrebbero anche confliggere con quelli del debitore in concordato.

Dalla possibile assunzione, da parte del commissario, della qualità di parte, discende la legittimazione dell'organo della procedura a presentare reclamo avverso la sentenza di accoglimento o di rigetto dell'omologazione, nelle ipotesi in cui egli si avvalga della facoltà di costituzione.

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