Comunicazione del liquidatore giudiziale di apertura del conto corrente intestato alla procedura

Antonio Picardi

Inquadramento

Nel concordato con cessione dei beni, tra i primi adempimenti del liquidatore giudiziale vi è quello di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale far confluire il ricavato della liquidazione dell'attivo concordatario. L'individuazione dell'istituto di credito rientra nella discrezionalità del liquidatore, anche se non sono pochi i casi in cui è il tribunale, nel provvedimento di omologa, ad indicare la banca presso la quale aprire il conto corrente (generalmente sulla base di convenzioni in atto).

Formula

TRIBUNALE DI ...

CONCORDATO PREVENTIVO ... R.C.P.

GIUDICE DELEGATO: DOTT. ...

COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. ...

LIQUIDATORE GIUDIZIALE: DOTT. ...

COMUNICAZIONE DI APERTURA DI CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA PROCEDURA

Il sottoscritto Dott. ..., nella propria qualità di Liquidatore Giudiziale del Concordato Preventivo in epigrafe indicato,

COMUNICA

l'apertura del conto corrente n. ... intestato al sottoscritto liquidatore giudiziale, presso Banca ...

Si indicano, di seguito, le principali condizioni del rapporto di conto corrente: ...

Luogo e data ...

Firma liquidatore giudiziale ...

COMMENTO

È evidente come la necessità di aprire un conto corrente intestato al liquidatore giudiziale, sul quale far confluire il ricavato della liquidazione dell'attivo, rappresenti caratteristica precipua del concordato con cessione dei beni, quale conseguenza della formazione, per effetto dell'omologazione, di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento dei creditori anteriori. Il debitore risulta, quindi, privato dei poteri gestionali e dispositivi sui beni che ne formano oggetto, che sono trasferiti al liquidatore in virtù di un mandato irrevocabile, già insito nella volontà manifestata dal debitore e perfezionatasi con la nomina effettuata dal tribunale. La gestione del patrimonio affidata al liquidatore è finalizzata, appunto, alla liquidazione dei beni che ne fanno parte ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori, al cui soddisfacimento la separazione patrimoniale è preordinata (cfr. Cass. I, n. 7661/2005; n. 15699/2011).

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