Ricorso del Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudizialeinquadramentoIl pubblico ministero può, ogni qual volta abbia conoscenza di una situazione di insolvenza, ricorrere per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di un'impresa assoggettabile alla stessa. Il comma 2 dell'art. 38 c.c.i.i. prevede, peraltro, che l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. FormulaTRIBUNALE DI .... [1] RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI .... PREMESSO CHE – in data .... ha trasmesso, a carico della Società Alfa, con sede in ...., P.I. .... la segnalazione ....; – ritenuta evidente l'irreversibile incapacità della Società Alfa di far fronte alle proprie obbligazioni; Per i suesposti motivi .... CHIEDE CHE il Tribunale adito, previa convocazione [2] delle parti [3], voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale [4] a carico della Società Alfa ...., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in .... Si produce: Sottoscrizione del Pubblico Ministero. [1]Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale del luogo nel quale l'impresa ha la sede, rispetto al quale vi è solo una presunzione, che può essere superata con indici univoci in senso contrario, della coincidenza della sede effettiva con la sede legale. [2]In virtù dell'art. 41 c.c.i.i. il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (ferma la possibilità di abbreviazione di tali termini da parte del Presidente o del giudice relatore quando sussistano particolari ragioni di urgenza, da evidenziare nel decreto). L'audizione delle parti può essere delegata al giudice relatore. [3]L'art. 40 c.c.i.i. dispone che in caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 35 nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata. [4]A tal fine può essere espletata attività istruttoria che si concreta anche nella raccolta di informazioni, disposta dal giudice, presso banche dati pubbliche e pubblici registri. commentoIl Codice della crisi conferma la legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria. A tal fine il Pubblico Ministero è destinatario delle segnalazioni che tutte le autorità giudiziarie devono effettuare (art. 38, comma 2 c.c.i.i.) quando dagli atti di un qualsiasi procedimento emergono gli indici d'insolvenza riguardo ad un imprenditore (anche quando si tratta d'imprenditore minore). Resta peraltro ferma la possibilità per il pubblico ministero di presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. È stato inoltre contemplato dal comma 3 dell'art. 38 c.c.i.i. il potere del pubblico ministero di intervenire in tutti i procedimenti. |