Convocazione del debitore

Farolfi Alessandro

Inquadramento

Il debitore persona fisica e gli amministratori o liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale sono tenuti, ai sensi dell'art. 149 c.c.i.i., a comunicare al curatore la propria residenza o il proprio domicilio, nonché ogni successiva modifica. Si tratta di un dovere funzionale a rendere effettiva la vigilanza del curatore, nonché a consentire al medesimo di reperire prontamente detti soggetti al fine di ricevere ogni informazione ritenuta necessaria. Quanto occorre, perciò, detti soggetti devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

Non di rado accade, tuttavia, che tale dovere venga ignorato dal debitore o dagli amministratori della società sottoposta a procedura concorsuale. Il curatore ha certamente un potere autonomo di convocazione, tuttavia può essere opportuno che lo stesso – una volta verificatosi un primo diniego o constata l'assoluta inerzia del debitore – solleciti il Giudice delegato a disporre la convocazione del medesimo avanti a sé, come consentito dal già citato art. 149, comma 2 c.c.i.i. ed in precedenza dall'art. 122 c.c.i.i. per il tribunale.

Secondo l'opinione preferibile la convocazione disposta dagli organi della procedura o dal Giudice non è coercibile coattivamente. Tuttavia, la violazione anche di tale convocazione ben potrà essere oggetto di informativa alla Procura della Repubblica, nonché essere successivamente valorizzato quale circostanza che può acquisire valore di ostacolo all'esdebitazione, sotto il profilo soggettivo ex art. 280, comma 1, lett. c), c.c.i.i.

Formula

TRIBUNALE DI ...

SEZIONE ...

Ill.mo Giudice delegato, dott. ...

Con la presente istanza si segnala che questo Curatore ha provveduto inutilmente a convocare il debitore sig. ..., corrente in ... (ovvero l'amministratore della società ..., con residenza in ... ) al fine di ottenere informazioni indispensabili per il buon andamento della procedura di liquidazione giudiziale.

In particolare, a fronte del mancato aggiornamento delle scritture contabili, sostanzialmente non più redatte dalla data del ..., risulta necessario acquisire informazioni sul periodo che va dal ... alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale [1].

PERTANTO

Si richiede che la S.V. Ill.ma provveda a convocare il sig. ... avanti a sé, al fine di rendere le informazioni indispensabili che precedono e tutte quelle ulteriori che si riterranno utili e/o necessarie.

Luogo e data ...

Il curatore ...

Il Giudice delegato, dato atto di quanto sopra,

ritenutane la necessità,

visto l'art. 149 c.c.i.i.

DISPONE

la convocazione del sig. ..., corrente in ..., via ... per l'audizione avanti a sé, Aula ..., piano ... del Tribunale di ..., posto in via ..., per la data del ..., ore ... . All'audizione dovrà presenziare il Curatore.

Manda la cancelleria per la notifica della presente convocazione al debitore e per la comunicazione al Curatore.

Luogo e data ...

Il Giudice delegato ...

1. Formula esemplificativa da adattare al caso concreto. Possono rilevare ad es. informazioni su specifiche operazioni commerciali o dismissive, chiarimenti su verbali assembleari, ecc.

COMMENTO

Si è ritenuto che la violazione da parte del fallito (oggi debitore sottoposto a liquidazione giudiziale o amministratore della società parimenti sottoposta a tale procedura concorsuale) dell'obbligo di presentarsi personalmente per fornire le informazioni od i chiarimenti richiesti dagli organi della procedura integri il reato di cui al combinato disposto degli artt. 49,220 e 226 l.fall. (così Trib. Milano 11 marzo 2013, ove anche la condivisibile precisazione circa il potere del G.D. di disporre detta convocazione).

Per Cass. n. 37840/2022, è onere del contribuente indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e a tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, così come in caso di fallimento prevede l'art. 49 l.fall. nei confronti dell'organo concorsuale (nonché l'attuale art. 149 c.c.i.i.), non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio.

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