Atto di citazione per revocatoria ordinaria ex artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c. in relazione a cessione di bene immobileinquadramentoMutuando la formulazione dell'art. 66 l.fall., l'art. 165 c.c.i.i. attribuisce al Curatore la legittimazione ad esperire nell'interesse della massa dei creditori la revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. I presupposti sono quelli stabiliti da tale ultima norma, dovendosi rammentare che lo strumento tutela la garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c. e non la par condicio creditorum. FormulaTRIBUNALE DI .... [1] ATTO DI CITAZIONE La Liquidazione Giudiziale dell'impresa .... (Codice Fiscale ....), in persona del Curatore, ...., in virtù del decreto di autorizzazione concessa in data ...., dal Giudice Delegato del Tribunale di ...., dott. .... (DOC. 1), rappresentato e difeso in virtù di delega [a margine del /in calce al] presente atto, dall'avv. .... del Foro di .... e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in ...., il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo PEC .... PREMESSO IN FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. .... R.G. Liq., depositata in data ...., il Tribunale di .... ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa ...., con sede legale in ...., via ...., nominando Giudice Delegato il dott. .... e Curatore ....; 2) Dalla verifica della documentazione in possesso dell'impresa in liquidazione giudiziale, è emerso che con atto a rogito Notar .... in data .... nn. .... Rep. e .... Racc. (DOC. 2) successivamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. con presentazione n. .... del .... ai nn. Reg. .... Gen. e .... Part. (DOC. 3) l'impresa ancora in bonis ha venduto a .... al prezzo di € .... il bene immobile costituito da .... e sito in .... così identificato: in Comune di ...., via ...., n. ...., porzione di fabbricato ...., identificata al N.C.E.U. al foglio ....; mapp. ...., sub. ...., piano ...., cat. ...., cl. ...., mq ...., r.c. ....; 3) Ad evidenziare sin d'ora l'evidente compromissione della garanzia patrimoniale generica posta a tutela dei creditori dall'art. 2740 c.c. si deve sottolineare che nella specie il corrispettivo che risulta essere stato versato in favore dell'impresa per l'alienazione dell'immobile non è stato comunque acquisito all'attivo del fallimento, essendo stato successivamente prelevato dal conto dell'impresa come emerge dalla relazione del Curatore ai sensi dell'art. 130 c.c.i.i. (DOC. 4). Deve ritenersi che la compravendita per cui è causa abbia integrato tutti i presupposti che giustificano l'esperimento da parte della Curatela della revocatoria exartt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c., allo scopo di far dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dello stesso atto di alienazione. Va premesso, in diritto, che: a) ad integrare il pregiudizio ex art. 2901 c.c. è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 2792/2002; Cass. n. 11916/2001; Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 7452/2000). b) Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass., n. 11471/2003). c) Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Cass. n. 26151/2014). d) In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 27546/2014). e) Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 1759/2006; Cass. n. 7507/2007; Cass. n. 10430/2005). f) Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. n. 1068/2007), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. n. 1759/2006; Cass. n. 10430/2005). g) Ulteriormente, deve ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. n. 14489/2004; Cass. n. 7262/2000). h) In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. n. 1902/2015). i) Nell'ambito della modificazione qualitativa del patrimonio del debitore che integra l'eventus damni, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. n. 1896/2012) mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 7767/2007). Operate tali premesse in diritto, si deve rilevare che nel concreto sussistono tutti i presupposti per addivenire alla declaratoria di inefficacia della compravendita, in quanto: a) alla data in cui è stata posta in essere la compravendita l'impresa era gravata già da un passivo pari ad € ...., a fronte di attività per la minor somma di Euro ...., peraltro costituite quasi all'80% proprio dal bene oggetto dell'alienazione; b) quanto alla scientia fraudis, è quindi evidente che l'amministratore della società nei cui confronti è stata poi aperta la procedura di liquidazione giudiziale non poteva non aver piena consapevolezza del fatto che l'alienazione del cespite che costituiva l'asset di preponderante valore della società stessa avrebbe inevitabilmente leso la garanzia patrimoniale generica della consistente massa di creditori già formatasi all'epoca dell'alienazione, sottraendo ai medesimi un bene facilmente aggredibile – quale è un immobile – e trasformandolo in liquidità assai meno facilmente aggredibile, come poi nei fatti è avvenuto; c) quanto alla participatio fraudis del convenuto ...., si rileva che lo stesso era un fornitore abituale dell'impresa fallita, ed anzi aveva assunto anche la veste di creditore di quest'ultima, ottenendo il pagamento del proprio credito in forma rateizzata, sulla base di un piano di rientro che la stessa società poi posta in liquidazione giudiziale aveva proposto con una comunicazione (DOC. 5) in cui aveva testualmente dichiarato “la società sta affrontando un periodo di grave crisi che non consente di reperire l'intera liquidità necessaria per adempimento”; d) se a tale circostanza si aggiunge il fatto che l'ultimo rateo del piano di rientro era stato versato in ritardo dopo che parte convenuta aveva inviato un sollecito prospettando azioni esecutive (DOC. 6) e che i fatti in questione precedono di soli quattro mesi la compravendita per cui è causa, appare evidente che parte convenuta aveva adeguata contezza delle gravi difficoltà in cui versava l'impresa poi in liquidazione giudiziale, e poteva agevolmente percepire che la compravendita per cui è causa, trasformando un bene immobile in denaro, era idonea a compromettere – come è poi avvenuto – la garanzia patrimoniale della generalità dei creditori. Alla luce di tali considerazioni è da ritenersi che sussistano tutti i presupposti per addivenire alla declaratoria di inefficacia della compravendita nei confronti della Liquidazione Giudiziale dell'impresa ...., con conseguente facoltà di quest'ultima di procedere alla vendita come se il bene stesso non fosse mai uscito dal patrimonio dell'impresa [2] . Tutto ciò premesso, la Liquidazione Giudiziale dell'impresa ...., in persona del Curatore, ...., come sopra rappresentato e difeso, DICHIARA che parte attrice è stata informata dal proprio difensore della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ex art. 4, d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali legati all'utilizzo della procedura; CITA .... (C.F. .... /P.I. ....), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in .... a comparire e a costituirsi innanzi al Tribunale di ...., Sezione e Giudice designandi ex art. 168-bis, commi 1 e 2, c.p.c., per l'udienza del giorno ...., ore di rito; INVITA .... medesim .... a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis; AVVERTE che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; AVVERTE che in difetto di costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti: CONCLUSIONI Nel merito: 1) revocare e conseguentemente dichiarare inefficace exartt. 2901 c.c. e 165c.c.i.i. nei confronti della Liquidazione Giudiziale dell'impresa .... la compravendita conclusa con atto a rogito Notar .... in data .... nn. .... Rep. e .... Racc., successivamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. con presentazione n. .... del .... ai nn. Reg. .... Gen. e .... Part., con cui l'impresa .... ancora in bonis ha venduto a .... al prezzo di Euro .... il bene immobile costituito da .... e sito in ...., così meglio identificato: in Comune di ...., via ...., n. ...., porzione di fabbricato ...., identificata al N.C.E.U. al foglio ....; mapp. ...., sub. ...., piano ...., cat. ...., cl. ...., mq ...., r.c. ....; 2) ordinare al Conservatore dei RR.II. di .... di procedere all'immediata annotazione della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma 1, c.c., con esonero del Conservatore medesimo da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria delle spese e compensi di lite In via istruttoria: La causa è da ritenersi di natura documentale. In ogni caso, si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova, ove ritenuti necessari ai fini del decidere: A) “Vero che .... ” B) “Vero che .... ”. Si chiede sin d'ora l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Si producono i seguenti documenti: 1) copia autentica decreto di autorizzazione ad agire in giudizio in giudizio; 2) copia del rogito di compravendita in data ....; 3) visura di Conservatoria aggiornata al ....; 4) relazione del Curatore ai sensi dell'art. 130 c.c.i.i. con allegato estratto conto 5) Missiva contenente proposta di piano di rientro. 6) Missiva di sollecito di parte convenuta in data .... Luogo e data .... Firma .... SEGUE PROCURA [1]Il tribunale competente è quello di cui all'art. 27 c.c.i.i. [2]Qualora il bene risulti alienato a terzi con atto opponibile alla liquidazione giudiziale e non sussistano i presupposti per convenire in giudizio il successivo acquirente ai sensi dell'art. 2901, comma 4 c.c., si potrà agire per la condanna dell'acquirente al pagamento dell'importo corrispondente al valore dell'unità immobiliare all'epoca della cessione. Occorre, quindi, sia verificare la situazione dell'immobile in Conservatoria, sia procedere alla quanto più tempestiva trascrizione della domanda. commentoL'azione è finalizzata, non al recupero dei beni alienati al patrimonio del debitore, bensì a consentire l'aggressione esecutiva dei beni medesimi come se appartenessero ancora al debitore nell'interesse dei creditori cui è stata sottratta la garanzia generica. L'atto revocato subisce una declaratoria di inefficacia e non di invalidità. Si pone il tema se a trarre vantaggio della revocatoria promossa da curatore sia la generalità indistinta dei creditori, o i soli creditori anteriori all'atto dispositivo, in tal modo delimitando gli effetti della revocatoria stessa. Il curatore subentra anche nella posizione processuale che spetterebbe al debitore in un'azione ex art. 2901 promossa contro il debitore in bonis. L'azione è soggetta alla regolata dall'art. 2903 c.c. Anche nel caso dell'art. 165 l'effetto dell'accoglimento della revocatoria è quello tipico dell'art. 2901: l'atto di disposizione risulta inefficace anche se valido, con la conseguenza che il bene può essere aggredito e realizzato in danno del terzo come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore. Restano invece identici – come già detto – i presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.: atto dispositivo, eventus damni, scientia damni o consilium fraudis. Il pregiudizio può consistere non solo nell'impossibilità, ma anche nella mera difficoltà di soddisfacimento delle pretese dei creditori e si determina tramite una comparazione tra la consistenza dei crediti anteriori all'atto dispositivo vantati dai creditori ammessi al passivo, da un lato, e la modifica qualitativa o quantitativa del patrimonio, dall'altro. Non sono revocabili gli atti con cui il debitore abbia dismesso beni allo scopo di estinguere propri debiti, in quanto la revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale generica e non la par condicio creditorum. Il requisito soggettivo esso consiste nella scientia damni in capo al debitore nonché (se l'atto è a titolo oneroso) al terzo, e consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, e non nella conoscenza dell'insolvenza, qualora l'atto sia successivo al sorgere del credito. L'onere della prova dei presupposti della revocatoria grava sul curatore. È discutibile che alla revocatoria in esame siano applicabili le esenzioni previste dall'art. 166, comma 3, c.c.i.i., in quanto previsioni di carattere eccezionale. Discussa è la tematica dell'incidenza l'apertura della liquidazione giudiziale può avere sulla revocatoria ordinaria eventualmente già instaurata da uno dei creditori dell'impresa quando questa era ancora in bonis. Un filone dottrinale e giurisprudenziale afferma che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, il creditore originario attore perde la propria legittimazione attiva, mentre quest'ultima passa in via esclusiva al curatore, ma si registrano voci favorevoli all'affermazione della legittimazione concorrente del curatore e dei singoli creditori, sulla base dell'argomentata diversità dell'azione promossa dal singolo creditore rispetto a quella proposta dal curatore, ponendosi le due azioni in rapporto di continenza. Il secondo comma dell'art. 165, prevede che la proponibilità dell'azione non solo nei confronti del contraente immediato ma anche dei suoi aventi causa, ove possibile, richiamando in sostanza il quarto comma dell'art. 2901 c.c. Presupposto imprescindibile per agire nei confronti del subacquirente è il previo accertamento della inefficacia del primo atto quale atto che è presupposto logico-giuridico dell'acquisto del subacquirente. |