Sentenza ex artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c.

Federico Rolfi

Inquadramento

Mutuando la formulazione dell'art. 66 l.fall., l'art. 165 c.c.i.i. attribuisce al Curatore la legittimazione ad esperire nell'interesse della massa dei creditori la revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. I presupposti sono quelli stabiliti da tale ultima norma, dovendosi rammentare che lo strumento tutela la garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c. e non la par condicio creditorum.

Formula

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ...

in composizione monocratica nella persona di ..., in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale ... / ..., promossa con atto di citazione notificato in data ... a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di ...

DA

Liquidazione Giudiziale dell'impresa ... [C.F. ... ], in persona del Curatore ..., ed elettivamente domiciliat ... a ..., presso lo studio de ... Avv. ..., che la rappresenta ... e difend ..., come da procura ...

PARTE ATTRICE

CONTRO

... [C.F. ... / P.I. ... ], [in persona del legale rappresentante pro tempore ed] ed elettivamente domiciliat ... a ..., presso lo studio de ... Avv. ..., che la rappresenta ... e difende, come da procura ...

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria ex artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data ... i procuratori delle parti precisavano ...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Liquidazione Giudiziale dell'impresa ... ha riferito in fatto:

- Con sentenza n. ... R.G. Liq., depositata in data ..., il Tribunale di ... ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa ..., con sede legale in ..., via ..., nominando Giudice Delegato il dott. ... e Curatore ...

- Dalla verifica della documentazione in possesso dell'impresa in liquidazione giudiziale, è emerso che con atto a rogito Notar ... in data ... nn. ... Rep. e ... Racc. successivamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. con presentazione n. ... del ... ai nn. Reg. ... Gen. e ... Part. l'impresa ancora in bonis ha ... [1] a ... [al prezzo di Euro ... ] il bene immobile costituito da ... e sito in ... così identificato: in Comune di ..., via ..., n. ..., porzione di fabbricato ..., identificata al N.C.E.U. al foglio ...; mapp. ..., sub. ..., piano ..., cat. ..., cl. ..., mq ..., r.c. ...

- Tale atto aveva integrato tutti i presupposti che giustificano l'esperimento da parte della Curatela della revocatoria exartt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c.

Ciò premesso, ha chiesto dichiararsi l'inefficacia exartt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c. del suddetto atto.

Parte convenuta si è regolarmente costituita, contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendo, conseguentemente, il rigetto delle stesse.

Ha in particolare eccepito e dedotto:

- ...

- ... [2].

Senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non appare inopportuno, ai fini della valutazione della domanda della Curatela il richiamo ad alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c., applicabili anche alla fattispecie contemplata all'art. 165 c.c.i.i.

1) L'azione revocatoria, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità la sussistenza di un pregiudizio, integrato dal fatto che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 2792/2002; Cass. n. 11916/2001; Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 12678/2001).

2) Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'“eventus damni” (Cass. I, n. 11471/2003). Qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione (Cass. III, n. 26151/2014).

3) In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. III, n. 27546/2014).

4) Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. I, n. 1759/2006; Cass. II, n. 7507/2007; Cass. I, n. 10430/2005). Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. II, n. 1068/2007), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. I, n. 1759/2006; Cass. I, n. 10430/2005). Ulteriormente, deve ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. IV, n. 14489/2004; Cass. IV, n. 7262/200).

5) In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (Cass. II, n. 1902/2015).

6) Nell'ambito della modificazione qualitativa del patrimonio del debitore che integra l'eventus damni, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass. n. 1896/2012) mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 7767/2007).

7) Per ciò che concerne l'ipotesi di esclusione della revocatoria di cui all'art. 2901, comma 3 c.c., la Suprema Corte ha da tempo affermato che tale previsione ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. I, n. 14420/2013; Cass. III, n. 16756/2006). Tale esenzione – fondata sull'inapplicabilità alla revocatoria del principio della "par condicio", sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale - e salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (così Cass. III, n. 14557/2009).

Emerge anche dalla relazione ex art. 130 c.c.i.i. prodotta dalla Curatela (DOC. ... ) che alla data di conclusione dell'atto di [3] (avvenuta in data ... : cfr. atto prodotto come DOC. ... attoreo), l'impresa ... era già fortemente indebitata nei confronti di una pluralità di creditori, i quali risultano essersi poi regolarmente insinuati allo stato passivo (cfr. DOC. ... ), risultando quindi la sussistenza di debiti anteriori all'atto di disposizione, e la conseguente compromissione della garanzia patrimoniale dei suddetti creditori.

Quanto alla sussistenza in concreto di tale compromissione si deve rilevare che il cespite immobile alienato costituiva non solo l'unico cespite di tal tipo presente nel patrimonio dell'impresa ma, stando ai dati del bilancio relativo all'anno in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione (DOC. ... ) costituiva più di metà dell'intero patrimonio dell'impresa, peraltro all'epoca già incapiente rispetto ai crediti vantati da terzi.

La generalità dei creditori ha, quindi, subito una modificazione qualitativa del patrimonio del proprio debitore, ed ha subito un ulteriore pregiudizio costituito dal fatto che [4].

Tale essendo la fattispecie, [e trattandosi di atto a titolo oneroso] la declaratoria di inefficacia dell'atto presupponeva e presuppone la prova del fatto: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore; 2) «che ( ... ) il terzo fosse consapevole del pregiudizio» [5].

Essendo la Curatela subentrata nelle parti sia dei creditori sia della stessa impresa debitrice, vi è da rilevare che le condizioni patrimoniali dell'impresa stessa, messe in evidenza anche in precedenza, non potevano non rendere evidente agli amministratori della medesima il fatto che l'atto di disposizione era idoneo a sottrarre il bene all'aggressione esecutiva della generalità dei creditori, trasformando il bene in liquidità pecuniaria che non risulta essere stata utilizzata per pagare altri debiti ma [6].

Concludendo, il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale dell'impresa ... dell'atto meglio descritto nel dispositivo della presente decisione.

La presente statuizione, nei limiti in cui la domanda attorea risulta accolta, costituisce titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma 1, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri ministeriali in attuazione del d.l. n. 1/2012.

Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%.

L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

P.Q.M.

il Tribunale di ..., definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) revoca e dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale dell'impresa ... l'atto a rogito Notar ... in data ... nn. ... Rep. e ... Racc. successivamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. con presentazione n. ... del ... ai nn. Reg. ... Gen. e ... Part. l'impresa ancora in bonis ha [7] a ... il bene immobile costituito da ... e sito in ... così identificato: in Comune di ..., via ..., n. ..., porzione di fabbricato ..., identificata al N.C.E.U. al foglio ...; mapp. ..., sub. ..., piano ..., cat. ..., cl. ..., mq ..., r.c. ...

2) dichiara la statuizione di cui al capo n. 1) titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;

3) condanna ... al pagamento in favore di ... delle spese processuali che liquida in € ... per spese, Euro ... per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.

Luogo e data ...

Firma ...

1. Indicare la tipologia di atto specificando in particolare se è a titolo gratuito o oneroso, con i relativi riflessi sul regime della revocatoria.

2. Le difese possono concernere la decadenza ex art. 170 c.c.i.i. (se ritenuta applicabile), la prescrizione o ragioni di merito (assenza di eventus damni o di elemento soggettivo).

3. Indicare la tipologia di atto specificando in particolare se è a titolo gratuito o oneroso, con i relativi riflessi sul regime della revocatoria.

4. Indicare gli ulteriori profili di pregiudizio, primo fra i quali il fatto che il ricavato – se l'atto è a titolo oneroso – non è stato impiegato per pagare debiti. Altro profilo di pregiudizio può derivare dal fatto che il corrispettivo sia inadeguato ed abbia quindi determinato un sostanziale depauperamento, pur non assumendo i caratteri del negotium mixtum cum donatione.

5. Se l'atto è a titolo gratuito l'eventus damni è automaticamente presente e non deve essere provato lo stato soggettivo del terzo

6. Indicare gli ulteriori profili di pregiudizio, primo fra i quali il fatto che il ricavato – se l'atto è a titolo oneroso – non è stato impiegato per pagare debiti. Altro profilo di pregiudizio può derivare dal fatto che il corrispettivo sia inadeguato ed abbia quindi determinato un sostanziale depauperamento, pur non assumendo i caratteri del negotium mixtum cum donatione

7. Indicare la tipologia di atto specificando in particolare se è a titolo gratuito o oneroso, con i relativi riflessi sul regime della revocatoria.

COMMENTO

Cfr. formula «Atto di citazione per revocatoria ordinaria ex artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c. in relazione a cessione di bene immobile».

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