Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 c.c.i.i.

Nicola Rumìne

inquadramento

Al centro dell'istituto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore vi è la proposta di cui all'art. 67 del nuovo codice dell'impresa, attraverso la quale il debitore deve indicare in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha peraltro contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento in qualsiasi forma, anche parziale e differenziato, dei crediti.

Formula

TRIBUNALE DI ....

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ....

nato/a a .... il .... e residente a .... in via/piazza ...., C.F. ...., ai fini del presente procedimento rappresentato/a, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. .... del foro di ...., nel cui studio in ...., via .... n. .... tel. .... fax .... PEC .... elegge domicilio,

PREMESSO CHE

– il ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);

– ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;

– non è soggetto od assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019[1] ;

– non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

– non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;

– non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;

– è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmette in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

– trasmette altresì in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi di ...., che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

– si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori (breve esposizione delle cause del sovraindebitamento):

....

– come da prospetto in allegato al doc. ...., in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi, il consumatore è attualmente debitore delle seguenti somme:

...., nei confronti di .... [2] ;

...., nei confronti di ....;

...., nei confronti di ....;

...., nei confronti di .....

Totale complessivo: ....

– gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono a .... e sono quelli di cui al prospetto allegato al doc. .... [3] ;

– il debitore è proprietario (o comproprietario nella misura del ....) dei seguenti beni immobili:

....;

....;

.... [4]

– la presente proposta di accordo prevede una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo, nonché uno stralcio di talune posizioni debitorie, come descritto dettagliatamente nel piano allegato sub ....; [5][6][7]

– pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 14/2019, il proponente ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata al doc. .... con l'ausilio del Dott. ...., quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi. [8]

* * *

Tutto ciò premesso, il Sig/Sig.ra. ...., come sopra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di ...., ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

«- in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

– in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze» [9] .

Con osservanza.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a, nato a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., n. ...., delego a rappresentarmi e difendermi ai fini del presente procedimento, in ogni sua fase e grado e sino a completa esecuzione, l'Avv. ...., del foro di ...., C.F. ...., PEC ...., fax ...., eleggendo domicilio presso il suo studio sito a ...., in via ...., n. ...., conferendogli ogni facoltà e potere di legge, ivi compreso quello di sottoscrivere e depositare la suestesa proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed istanza di sospensione ex art. 70, comma 4 d.lgs. n. 14/2019, rinunciare agli atti e alla domanda, nonché accettare le avversarie rinunce, nominare sostituti processuali e consulenti di parte.

Autorizzo altresì l'Avv. .... al trattamento dei miei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 (legge sulla privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato.

Luogo e data ....

Firma dei ricorrenti ....

È autentica

Firma Avv. ....

[1]Da evidenziare che nel nuovo codice della crisi di impresa non sono stati codificati i principi espressi dalla precedente giurisprudenza europea, di merito e di legittimità, che aveva incluso nella nozione di consumatore anche i fideiussori garanti di attività di terzi, nonché i professionisti sovraindebitati in relazione ai debiti estranei all'attività professionale svolta (Trib. Padova 27 giugno 2018; Trib. Brescia 22 maggio 2018; Trib. Torino 7 agosto 2017; Trib. Rovigo 13 dicembre 2016; Cass. I, n. 1869/2016; ABF, coll. coord. n. 5368/2016; Corte Giust. UE, 19 novembre 2015, C-74/15).

[2]Specificare per ogni credito se è garantito da pegno o ipoteca.

[3]In alternativa: «il debitore non ha compiuto nessun atto di disposizione del proprio patrimonio in pregiudizio ai creditori;».

[4]Oppure: «il debitore non è proprietario di alcun bene immobile;».

[5]Se il piano è in parte liquidatorio, è opportuno aggiungere «- ed include altresì la liquidazione dei cespiti di proprietà del Sig. .... (o della Sig.ra ....)».

[6] Qualora il piano preveda l'apporto di risorse esterne, mediante il conferimento di beni in garanzia di proprietà di terzi o il rilascio di fideiussioni, deve specificarsi altresì: «- ai fini dell'attuabilità in concreto del presente accordo, è previsto il conferimento da parte del Sig./Sig.ra/Società .... del seguente bene .... in garanzia, e/o il rilascio di una fideiussione da parte di .... per la somma di Euro ....;».

[7]Laddove il debitore intenda far salvo il contratto di mutuo per l'acquisto della sua abitazione principale si aggiunga: «- il piano prevede il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo del .... stipulato con .... garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, avendo il consumatore adempiuto alle proprie obbligazioni alla data del deposito della domanda»; oppure se il debitore non ha adempiuto regolarmente alle rate del mutuo: «- il piano prevede il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo del .... stipulato con .... garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, chiedendo all'Ill.mo Sig. Giudice di autorizzare il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data;».

[8] Oppure: «quale professionista nominato dal Tribunale di .... che svolge i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, in quanto nella circoscrizione del Tribunale competente non vi era un O.C.C.».

[9]Se il debitore intende richiedere la conversione della procedura in quella liquidatoria, in ipotesi di rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre aggiungere quanto segue: «- in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore sopra indicata, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato, exartt. 268 e ss. c.c.i.i.».

commento

A differenza dei diversi Stati europei ed extraeuropei che da anni sperimentano con successo procedure di risanamento della crisi del debitore, in Italia gli istituti dedicati al sovraindebitamento hanno fino a tempi recenti esercitato scarso appeal (Modica, La ristrutturazione dei debiti del consumatore, in Pellecchia - Modica, La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Pisa, 2019, 109 ss.): quanto sopra ha spinto il legislatore ad apportare sostanziali correttivi all'impianto disegnato dalla l. n. 3/2012, nella direzione della semplificazione della procedura e della estensione dei beneficiari.

A tal riguardo occorre soffermarsi sulla nozione di “consumatore”, che l'art. 2, comma 1, lett. e) del c.c.i.i. fino al recente intervento del d.lgs. n. 136/2024, definitiva e come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali».

Tale definizione di consumatore era indubbiamente più estesa rispetto alla previgente l. n. 3/2012, ma non aveva risolto i dubbi interpretativi sorti sotto il vigore della l. n. 3/2012.

Nel codice della crisi di impresa non sono stati infatti codificati i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, di merito e di legittimità, che aveva incluso nella nozione di consumatore anche i fideiussori garanti di attività di terzi, nonché i professionisti sovraindebitati in relazione ai debiti estranei all'attività professionale svolta (Trib. Padova 27 giugno 2018; Trib. Brescia 22 maggio 2018; Trib. Torino 7 agosto 2017; Trib. Rovigo 13 dicembre 2016Cass. I, n. 1869/2016; ABF, coll. coord., n. 5368/2016; Corte Giust. UE, 19 novembre 2015, C-74/15).

In proposito si veda ad esempio la pronuncia del Tribunale di Nola del 16 novembre 2022, secondo cui è ammissibile anche il piano del consumatore avente ad oggetto debiti professionali, quando contemporaneamente sussistano debiti non professionali, a condizione che il debitore non svolga più attività di impresa o professionale e l'ammontare dei debiti da ristrutturare sia prevalentemente non professionale. Così anche Trib. Reggio Emilia 2 febbraio 2023 e Trib. Roma XIV, 18 novembre 2022.

In senso contrario, però, Trib. Ivrea 20 aprile 2023 (ove ulteriori riferimenti di giurisprudenza) e App. Bologna 16 giugno 2023, secondo cui, nel caso di passivo promiscuo, i creditori devono essere tutelati attribuendo loro il diritto di voto e quindi devono essere posti nella condizione di rifiutare la proposta mediante un atto di volontà, anche se espresso a maggioranza, secondo quanto previsto dalle norme in tema di concordato minore.

App. Firenze 20 giugno 2023, ha invece proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione (successivamente ritenuto inammissibile) circa la possibilità o meno di fare ricorso alla procedura ex art. 67 c.c.i.i. da parte della persona fisica che non eserciti da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, «agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale», con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa.

Trib. Gela, 26 marzo 2025 ha ribadito che ciò che conta è lo scopo per cui è stato contratto il debito, con la conseguenza che non supera il vaglio di ammissibilità la domanda che includa debiti contratti quale imprenditore individuale, anche se l'impresa è cessata.

Il d.lgs. n. 136/2024, c.d. correttivo al codice della crisi d'impresa, ha sostituito l'espressione «per debiti estranei a quelli sociali”, con quella “per debiti contratti nella qualità di consumatore», così sembrando assumere una posizione negativa rispetto alla possibilità di ricorrere al piano di ristrutturazione anche per debiti non consumeristici.

In questa direzione si muove anche l'art. 66 del codice, sempre all'esito del correttivo, laddove prevede che, in caso di piano di ristrutturazione presentato dai membri della stessa famiglia, rispetto al membro non consumatore non trovano applicazione le norme di cui alla seconda sezione del capo dedicato a piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Altra novità del codice della crisi d'impresa da evidenziare è l'abolizione, per il consumatore, della facoltà di scelta tra l'attivazione della procedura del consumatore (ora rinominata «procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore»), che richiede ancora l'indispensabile omologazione del piano da parte del giudice, a prescindere dal consenso dei creditori, e quella di avanzare proposta di accordo con i creditori (ora rinominata «proposta di concordato minore») che necessitava invece, per essere approvata, del consenso dei creditori rappresentanti quantomeno il sessanta per cento dell'importo complessivo del debito.

In particolare, per effetto del c.c.i.i., il debitore-consumatore può attivare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la procedura di liquidazione dei beni del debitore (ora rinominata “liquidazione controllata”) oppure la nuova procedura di esdebitazione del debitore incapiente, ma non più la proposta di concordato minore.

In ordine ai requisiti soggettivi, il nuovo art. 69 c.c.i.i. dispone che il consumatore non deve avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode (su tale verifica si veda Trib. Santa Maria Capua a Vetere V, 24 aprile 2023 e App. Firenze II, 8 novembre 2023, sottolineando le differenze rispetto alla l. n. 3/2012) e non deve avere beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, similmente a quanto previsto dalla l. n. 3/2012.

App. Bologna III, n. 309/2024 ha sottolineato che l'art. 69 del c.c.i.i., a differenza di quanto previsto in precedenza dalla l. n. 3/2012, prevede che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, eliminando quindi il requisito della valutazione della colpa, genericamente intesa.

Il legislatore avrebbe deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti anche in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza e ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi.

Il giudice, quindi, non deve più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede o da un suo comportamento fraudolento.

Trib. Taranto II, 2 novembre 2023, ha di recente indagato la nozione di “colpa grave”, ritenendo che la stessa sia integrata, non soltanto quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l'obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere, ma anche quando, nel corso dell'esecuzione del rapporto obbligatorio, abbia tenuto un contegno idoneo a compromettere la propria capacità di adempiere. Ciò si verifica quando il debitore, consapevole delle esposizioni già esistenti e pur privo di intenzioni fraudolente, ricorra insistentemente e imprudentemente al credito, erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ovvero quando non amministri diligentemente e oculatamente le risorse finanziarie ottenute, così concorrendo, attraverso tale condotta, a determinare – in difetto di eventi sopravvenuti non prevedibili e come tali non imputabili – le condizioni di insorgenza della situazione di sovraindebitamento.

Sempre a titolo esemplificativo, Trib. Termini Imerese fall., n. 37/2024 ha ritenuto non sussistere la colpa grave del debitore in un caso in cui l'indebitamento era risultato dovuto a una forma patologica di ludopatia.

Sulla nozione di colpa grave si veda anche Trib. Foggia III, n. 64/2024: si ha colpa grave quando per il debitore era del tutto irragionevole, avuto riguardo al patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere adempiere regolarmente, ovvero quando il debito è sproporzionato alle capacità restitutorie del debitore e questi poteva avvedersene con la normale diligenza.

Da ultimo Trib. Avellino, 28 ottobre 2024: nell'ottica del codice della crisi “l'accesso alla procedura è consentito (…) non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamento che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato)”.

A proposito dei requisiti soggettivi si segnala inoltre che il giudice può disporre l'omologazione del piano una volta verificatane l'ammissibilità giuridica e la sua fattibilità (l'aggettivo “economica” di cui all'art. 70, comma 7, del codice è stato eliminato dal d.lgs. n. 83/2022, attuativo della direttiva UE 2019/1023), non dovendo più verificare se il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero se abbia colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (cfr. art. 12-bis, comma 3 l. n. 3/2012).

Al contrario, a mente dell'art. 68, comma 3 del c.c.i.i., «l'O.C.C., nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita», disponendosi altresì, al successivo art. 69, comma 2 c.c.i.i. (come modificato dal d.lgs. n. 147/2020), che in tal caso il creditore non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

La Corte di legittimità ha peraltro avuto modo di precisare che in tale ipotesi il credito non può proporre opposizione per contestare la convenienza della proposta, ma può opporsi contro l'omologa per c.d. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento (Cass. I, n. 20672/2025).
Quanto alla valutazione del merito creditizio la Corte di Cassazione (Cass. I, n. 20725/2025) ha di recente chiarito che l'intermediario non è tenuto a richiedere sempre e comunque ulteriori informazioni al consumatore, posto che l'art. 124 bis t.u.b. è chiaro tanto nel prevedere tanto la possibilità che le informazioni adeguate siano fornite dal consumatore, quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano ottenute consultando una banca dati soltanto ove necessario.

Deve poi essere ricordato che per effetto della riforma è mutato sensibilmente anche il ruolo dei creditori, che possono effettuare ampie contestazioni al piano presentato dal debitore per il tramite dell'O.C.C., non solo al fine contestare il trattamento riservato al credito o il piano in generale, ma anche per proporre suggerimenti all'O.C.C.

Il destinatario delle contestazioni dei creditori non è più soltanto il giudice, ma anche l'O.C.C., tanto che la nuova legge prevede che quest'ultimo, se ritiene fondate le osservazioni dei creditori, possa modificare il piano anteriormente all'omologa.

La ratio di tali correttivi è quella di favorire una maggiore partecipazione dei creditori alla procedura, allo scopo di superare sin da subito i contrasti che potrebbero sfociare in impugnazioni all'omologa del piano (Amisano, Il sovraindebitamento del consumatore. Lal.3/2012 e il codice della crisi d'impresa: procedure a confronto, Piacenza, 2019, 127).

Anche il ruolo del gestore della crisi risulta peraltro sostanzialmente modificato, considerando che non è più possibile affidare la redazione del piano ad un professionista di fiducia del debitore.

Il piano deve poi avere una durata ragionevole, che parte della giurisprudenza ha individuato mediamente in cinque-sette anni, salvo deroghe giustificate dal vantaggio che ne derivi al creditore (Trib. Roma 21 febbraio 2024).

Al di là di tali innovazioni, la riforma è stata l'occasione per risolvere talune problematiche interpretative sorte intorno alle disposizioni della l. n. 3/2012.

La principale è riconducibile all'annosa questione dell'abolizione del vincolo di infalcidiabilità dei tributi costituenti risorse dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate, la quale aveva impegnato a lungo la giurisprudenza, sia comunitaria, sia di merito, sia di legittimità ed anche, di recente, della Corte Costituzionale.

A tal riguardo si sosteneva che il predetto vincolo di infalcidiabilità previsto per le procedure di sovraindebitamento determinasse un'inaccettabile disparità di trattamento rispetto alle procedure fallimentari e ciò aveva indotto gran parte della giurisprudenza a ritenerlo illegittimo poiché in contrasto con l'art. 3, comma 1 Cost. (Trib. La Spezia 10 settembre 2018; Trib. Pistoia, sez. fall., 26 aprile 2017).

La questione era stata poi portata all'attenzione della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo l. n. 3/2012 limitatamente alle parole: «all'imposta sul valore aggiunto», nella parte in cui negava al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell'IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso (Corte cost. n. 245/2019).

Ancor prima delle citate pronunce giurisprudenziali, la questione era stata analizzata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui l'art. 4, par. 3, TUE, e gli artt. 2,250, par. 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'IVA, non precludevano al legislatore nazionale di prevedere la possibilità di un pagamento soltanto parziale dell'IVA, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente che avesse attestato che, in ipotesi di fallimento, il debito IVA non avrebbe ricevuto un trattamento migliore (Corte Giust. UE II, 7 aprile 2016, n. C-546/14).

Ad ogni buon conto, la presente questione è adesso superata dal nuovo Codice della crisi d'impresa, che ha opportunamente espunto tale divieto.

Ulteriore correttivo di notevole importanza introdotto dalla riforma all'art. 67, comma 5 c.c.i.i. è relativo ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca volti all'acquisto dell'abitazione principale del debitore.

È stato in proposito stabilito che il piano può prevedere il rimborso delle rate del mutuo secondo le scadenze convenute, qualora il debitore, alla data della domanda, abbia adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni o comunque quando il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduti a tale rata.

In buona sostanza la nuova previsione normativa consente al debitore di isolare il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa adibita ad abitazione principale, rispetto alle vicende che interessano gli altri debiti e gli altri creditori, allo scopo di rendere più appetibile per il debitore la possibilità di ricorrere al piano di sovraindebitamento.

Altra novità riguarda i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione i quali, com'è noto, impongono al datore di lavoro, o all'ente previdenziale, di versare mensilmente al creditore il venti per cento della prestazione dovuta al debitore.

Si tratta di una forma di credito assai costosa, in ragione dei costi dei servizi accessori connessi al rimborso del credito, ma che comunque può risultare conveniente per coloro che, altrimenti, otterrebbero difficilmente nuovi finanziamenti.

La possibilità di impegnare una parte dello stipendio o della pensione del debitore induce infatti l'istituto di credito erogante a confidare nel buon esito del finanziamento e di conseguenza ad essere più indulgente nella valutazione del merito creditizio del debitore.

Per quanto d'interesse, la problematica che si poneva, applicando la l. n. 3/2012, concerneva la possibilità di rompere il vincolo di pagamento periodico del finanziamento, con la conseguenza che le erogazioni mensili dovessero essere distribuite tra tutti i creditori in base alle condizioni stabilite nel piano.

Ebbene anche tale problematica interpretativa è stata risolta dal nuovo Codice della crisi d'impresa per il tramite del disposto dell'art. 67, comma 3 c.c.i.i., il quale, prevedendo che la proposta possa prospettare anche la ristrutturazione dei debiti e la falcidia dei crediti derivanti da contratti di finanziamento dietro cessione del quinto, riconosce implicitamente che il creditore/finanziatore può vedere falcidiato il proprio credito ugualmente agli altri creditori, anche se continuerà a godere della corresponsione diretta della quota dell'emolumento da parte del debitore ceduto (v. Crivelli, Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nellal. n. 3/2012 e nel CCI, in Fall., 2019, 719 ss.).

Non pone invece alcuna questione il fatto che nel piano del consumatore sia proposto il ricorso ad un nuovo finanziamento dietro cessione del quinto (v. Trib. Rimini 1° marzo 2019).

Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 67 c.c.i.i., il piano è a “contenuto libero” tant'è che, differentemente da quanto era previsto dalla l. n. 3/2012, potrebbe essere proposto anche un piano “misto”, ossia in parte liquidatorio ed in parte ristrutturatorio.

A seguito del d.lgs. n. 147/2020, all'art. 67 comma 1 si prevede precisamente che il soddisfacimento dei creditori possa essere anche “parziale e differenziato”. Per una applicazione pratica si veda ad es. Trib. Modena III, 28 agosto 2023.

Però per Trib. Bari 21 febbraio 2024, il patrimonio del debitore va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741 c.c., non realizzando l'art. 67 una deroga espressa o comunque inequivoca all'art. 2741 c.c.

Ciò chiarito, pare utile ricapitolare i momenti essenziali della riforma e le differenze più rilevanti con l'impianto previgente, nei termini che seguono:

1) la nozione di consumatore è ora esplicitamente estesa anche ai soci;

2) il consumatore può attivare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o la liquidazione controllata o la procedura di esdebitazione del debitore incapiente, ma non più la proposta di concordato minore;

3) il piano è ora a “contenuto libero” per cui può essere proposto anche un piano misto, ovvero in parte liquidatorio ed in parte ristrutturatorio;

4) il giudizio in merito ai requisiti soggettivi del debitore non si colloca più nel momento dell'eventuale omologazione del piano, ma è anticipato in sede di verifica di ammissibilità del medesimo;

5) il giudice non deve più valutare se il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento;

6) per decidere dell'assenza di mala fede o colpa grave o frode, il giudice è tenuto a fare riferimento alle relazioni dell'O.C.C., con particolare riguardo al grado di diligenza impiegata dal debitore all'atto di assumere obbligazioni ed alle cause dell'indebitamento;

7) è mutato il ruolo del creditore, che può anche proporre all'O.C.C. modifiche migliorative al piano;

8) è profondamente modificato anche il ruolo del gestore della crisi, dato che le sue funzioni sono ancora più rilevanti nella fase di predisposizione del piano, non potendo essere introdotto in giudizio un piano non redatto dall'Organismo di composizione della crisi;

9) è stato abolito il vincolo di infalcidiabilità dei tributi costituenti risorse dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate;

10) è stata prevista espressamente la facoltà di falcidia e la ristrutturazione dei debiti anche derivanti da finanziamenti dietro cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e della pensione;

11) il debitore può chiedere di isolare il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa adibita ad abitazione principale, rispetto alle vicende che interessano gli altri debiti e gli altri creditori.

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