Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da membri conviventi della famiglia ex art. 66 c.c.i.i.inquadramentoIl piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere presentato, oltre che da quest'ultimo personalmente, anche dai propri familiari in modo congiunto. Con l'espressione “membri della famiglia”, ai sensi dell'art. 66 del codice della crisi d'impresa, si fa riferimento al coniuge, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, nonché alle parti dell'unione civile e ai conviventi di fatto di cui alla l. n. 76/2016. FormulaTRIBUNALE DI .... PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PRESENTATA DA FAMILIARI CONVIVENTI ex ART. 66 C.C.i.i. – Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) .... nato/a a .... il .... e residente a .... in via/piazza ...., C.F. ...., E – Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) .... nato/a a .... il .... e residente a .... in via/piazza ...., C.F. ...., ai fini del presente procedimento rappresentati, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. .... del foro di ...., nel cui studio in ...., via .... n. .... tel. .... fax .... PEC .... eleggono domicilio, giusta procura speciale in allegato al presente atto, PREMESSO CHE – i ricorrenti sono membri dello stesso nucleo familiare ai sensi dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019, in quanto il Sig. .... e la Sig.ra .... sono coniugi (v. certificato di matrimonio, doc. ....); 12 – i Sigg.ri .... sono conviventi poiché risiedono a .... in via ...., n. c. ...., (v. doc. ....); – versano tutti in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); – ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ciascun componente del nucleo familiare che ha attivato la presente procedura riveste la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (in proposito si veda da ultimo, proprio in relazione a una procedura familiare, Trib. Gela, 26 marzo 2025); – nessuno di loro è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/20193 ; – nessuno di loro ha mai fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; – nessuno di loro ha subito per cause imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019; – non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode; – sono in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmettono in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione in relazione a ciascun debitore; b) della consistenza e della composizione del loro patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia; – trasmettono altresì in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi di ...., che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata da ciascun debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di ciascun debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; – si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che coinvolge l'intero nucleo familiare e che rende probabile l'insolvenza dei debitori; – tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori (breve esposizione delle cause del sovraindebitamento): .... – come da prospetto in allegato al doc. ...., in cui viene data evidenza di ogni creditore e dei relativi importi, il Sig. (o la Sig.ra) .... è attualmente debitore delle seguenti somme: ...., nei confronti di .... 4 ; ...., nei confronti di ....; ...., nei confronti di ....; ...., nei confronti di ..... Totale complessivo: .... – come da prospetto in allegato al doc. ...., in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi, il Sig. (o la Sig.ra) .... è attualmente debitore delle seguenti somme: ...., nei confronti di .... 5 ; ...., nei confronti di ....; ...., nei confronti di ....; ...., nei confronti di ..... Totale complessivo: .... – gli atti di disposizione compiuti dal Sig. (o dalla Sig.ra) negli ultimi cinque anni si riferiscono a .... e sono quelli di cui al prospetto allegato al doc. .... 6 ; – gli atti di disposizione compiuti dal Sig. (o dalla Sig.ra) .... negli ultimi cinque anni si riferiscono a .... e sono quelli di cui al prospetto allegato al doc. .... 7 ; – il Sig. (o la Sig.ra) .... è proprietario/a (o comproprietario) nella misura del .... dei seguenti beni immobili: 8 ....; ....; ....; – la presente proposta di accordo prevede una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo, nonché uno stralcio di talune posizioni debitorie, come descritto dettagliatamente nel piano allegato sub ....; 91011 – pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 d.lgs. n. 14/2019, il proponente ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata al doc. .... con l'ausilio del Dott. ...., quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi. 12 * * * Tutto ciò premesso, il Sig. (o la Sig.ra) .... e il Sig. (o la Sig.ra), come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, CHIEDONO che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di ...., ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia: «- in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento; – in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze». Con osservanza. Luogo e data .... Firma Avv. .... PROCURA SPECIALE Noi sottoscritti, Sig. (o Sig.ra) ...., nato/a a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., n. ...., e Sig. (o Sig.ra) ...., nato/a a ...., il ...., C.F. ...., residente in ...., via ...., n. ...., deleghiamo a rappresentarci e difenderci ai fini del presente procedimento, in ogni sua fase e grado e sino a completa esecuzione, l'Avv. ...., del foro di ...., C.F. ...., PEC ...., fax ...., eleggendo domicilio presso il suo studio sito a ...., in via ...., n. ...., conferendogli ogni facoltà e potere di legge, ivi compreso quello di sottoscrivere e depositare la suestesa proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed istanza di sospensione ex art. 70, comma 4 d.lgs. n. 14/2019, rinunciare agli atti e alla domanda, nonché accettare le avversarie rinunce, nominare sostituti processuali e consulenti di parte. Autorizziamo altresì l'Avv. .... al trattamento dei nostri dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 (legge sulla privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del presente mandato. Luogo e data .... Firma dei ricorrenti .... È autentica Firma Avv. .... [1] [1]O in alternativa “parenti entro il quarto grado (v. doc. ....);”, o “affini entro il secondo grado (v. doc. ....);” o “parti di un'unione civile o conviventi di fatto di cui alla l. n. 76/2016 (v. doc. ....)”. [2] [2]Nella relazione illustrativa del codice della crisi d'impresa, a spiegazione della norma, è evidenziata la circostanza che a fronte di una situazione debitoria del singolo componente gli altri sono talvolta spinti ad attingere alle proprie risorse o all'indebitamento per farvi fronte (v. Bonaccorsi-De Santis, L'ambito soggettivo di applicazione delle “nuove” procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Pellecchia-Modica, La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Pisa, 2019, 47 ss.). [3] [3]La dottrina ritiene che questo e gli altri requisiti di meritevolezza debbano essere vagliati con riferimento ai singoli membri della famiglia (v. Bonaccorsi-De Santis, L'ambito soggettivo di applicazione delle “nuove” procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, cit., 51). [4] [4]Specificare se eventualmente garantito da pegno o ipoteca. [5] [5]Anche in tal caso specificare se eventualmente garantito da pegno o ipoteca. [6] [6]Oppure: «il Sig. (o la Sig.ra) .... non ha compiuto nessun atto di disposizione negli ultimi cinque anni;». [7] [7]In alternativa: «il Sig. (o la Sig.ra) .... non ha compiuto nessun atto di disposizione negli ultimi cinque anni». [8] [8]Oppure: «il Sig. (o la Sig.ra) .... non è proprietario di nessun bene immobile». [9] [9]Se il piano è in parte liquidatorio, occorre aggiungere «ed include altresì la liquidazione dei cespiti di proprietà del Sig. .... (o della Sig.ra ....)». [10] [10]Qualora il piano preveda l'apporto di risorse esterne, mediante il conferimento di beni in garanzia di proprietà di terzi o il rilascio di fideiussioni, deve specificarsi altresì: «- ai fini dell'attuabilità in concreto del presente accordo, è previsto il conferimento da parte del Sig./Sig.ra/Società .... del seguente bene .... in garanzia, e/o il rilascio di una fideiussione da parte di .... per la somma di Euro ....». [11] [11]Laddove il debitore intenda far salvo il contratto di mutuo per l'acquisto della sua abitazione principale si aggiunga: «- il piano prevede il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo del .... stipulato con .... garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, avendo il consumatore adempiuto alle proprie obbligazioni alla data del deposito della domanda»; oppure se il debitore non ha adempiuto regolarmente alle rate del mutuo: «- il piano prevede il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo del .... stipulato con .... garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, chiedendo all'Ill.mo Sig. Giudice di autorizzare il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data». [12] [12]Se il debitore intende richiedere la conversione della procedura in quella liquidatoria, in ipotesi di rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, aggiungere quanto segue: «- in via subordinata: in caso di mancato accoglimento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore sopra indicata, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore sovraindebitato, exartt. 268 e ss. c.c.i.i.» commentoLe procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in seguito al d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. “c.c.i.i.”), sono essenzialmente quattro: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta di concordato minore, il piano di liquidazione controllata del sovraindebitato; la procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Tali procedure – e questo è uno dei profili più significativi della riforma – possono essere instaurate non soltanto dal singolo debitore sovraindebitato, ma anche dai propri familiari, tramite la presentazione di un'unica domanda di accesso (così si esprime il codice a seguito del decreto correttivo, d.lgs. n. 136/2024). Con l'espressione “membri della famiglia”, ai sensi del comma 2 dell'art. 66 d.lgs. n. 14/2019, si fa riferimento al coniuge, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, nonché alle parti dell'unione civile e ai conviventi di fatto di cui alla l. n. 76/2016. A ben vedere, il concetto di famiglia non assume la qualifica di un autonomo centro di imputazione di interessi distinto dai membri che la compongono. La definizione normativa in questione ha lo scopo di individuare i soggetti che possono accedere congiuntamente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma in ogni caso, in virtù del principio generale della responsabilità patrimoniale, le masse attive e passive di ciascun debitore restano totalmente distinte tra loro. L'ammissibilità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento “familiari” è giustificata da chiare esigenze di economia sostanziale e processuale, dato che i costi di accesso alle procedure possono in tal modo essere suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati appartenenti al nucleo familiare, con evidente vantaggio anche per i creditori, che in questo modo possono infatti fare affidamento su risorse superiori. Nella relazione illustrativa del codice della crisi d'impresa sono poi evidenziate ulteriori giustificazioni di carattere socio-economico e in particolare la circostanza che, a fronte di una situazione debitoria del singolo componente del nucleo familiare, gli altri suoi membri sono spesso spinti ad attingere alle proprie risorse o all'indebitamento per farvi fronte (v. Bonaccorsi–De Santis, 47 ss.). Orbene l'art. 66 d.lgs. n. 14/2019 stabilisce che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento in due ipotesi specifiche: 1) quando i familiari sono conviventi; 2) quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. In primo luogo si è presupposto che a fronte di una situazione di convivenza sia pressoché inevitabile che le difficoltà economiche di uno membro si ripercuotano negativamente sull'intero nucleo familiare (per un caso giurisprudenziale recente si veda ad esempio Trib. Catanzaro I, n. 2/2024). La seconda ipotesi prospettata dalla norma sopra citata, ossia l'origine comune del sovraindebitamento, pare invece riferirsi specialmente al caso in cui la situazione debitoria sia stata determinata da una successione ereditaria, evidentemente rivelatasi poco conveniente per gli eredi. Per un caso giurisprudenziale si veda Trib. Reggio Emilia 20 ottobre 2022. Va detto che la questione dell'ammissibilità delle procedure familiari non è una novità assoluta del codice della crisi d'impresa e che infatti, già in passato, nel vigore della l. n. 3/2012, la giurisprudenza aveva ritenuto ammissibili tali procedure, seppur subordinandole al verificarsi di specifiche condizioni. In diverse pronunce era stato rilevato che il concetto di debitore doveva essere inteso in senso estensivo, ovvero anche come ente collettivo costituito dai debitori appartenenti alla famiglia in crisi da sovraindebitamento, in special modo quando lo squilibrio finanziario era stato originato dalla gestione della vita in comune dei suoi membri (Trib. Novara 10 settembre 2018; Trib. Bergamo 26 settembre 2018; Trib. Mantova 8 aprile 2018; Trib. Napoli Nord 18 maggio 2018; Trib. Livorno 21 marzo 2018; Trib. Torino 24 dicembre 2017; Trib. Mantova 22 dicembre 2017; Trib. Milano 6 dicembre 2017). Facendo tesoro dell'esperienza giurisprudenziale, il codice della crisi ha innanzitutto chiarito che le masse attive e quelle passive di ciascun membro della famiglia devono rimanere distinte e che pertanto, nell'ipotesi in cui siano state presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. Altro profilo d'interesse concerne la competenza del Tribunale per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ogniqualvolta esse vengano presentate nell'ambito di un'unica procedura “familiare”. Infatti, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 27 c.c.i.i., è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali e che coincide, per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio nonché, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Nel caso di domanda presentata da più membri della stessa famiglia, il legislatore della riforma ha stabilito che la competenza appartiene al Tribunale adito per primo, purché almeno uno dei debitori abbia il proprio centro di interessi principale nell'ambito di tale foro. Per quanto concerne, poi, la liquidazione del compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi, anche in questo caso il legislatore, all'ultimo comma dell'art. 66 c.c.i.i., ha previsto che la liquidazione del compenso sia ripartita tra i membri della famiglia, in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno di essi (prima del correttivo era previsto che il compenso fosse commisurato all'entità dei debiti di ciascuno dei membri). Si fa notare che una parte della giurisprudenza (Trib. Lucca 27 febbraio 2024) esclude che l'istanza proposta dai familiari ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. possa essere riferita anche alla liquidazione controllata, posto che tale norma riguarda soltanto le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che la stessa fa riferimento agli strumenti di composizione che hanno base negoziale (a differenza della liquidazione controllata) e che l'art. 65 c.c.i.i. parimenti non fa riferimento a tale possibilità. Si fa peraltro notare che in alcune delle pronunce che si sono espresse a favore dell'applicazione dell'art. 66 c.c.i.i. alla liquidazione controllata si finisce poi contraddittoriamente per disporre l'apertura di distinte procedure quanti sono i familiari coinvolti. Il recente correttivo (d.lgs. n. 136/2024) ha preso posizione in proposito stabilendo che la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trova nelle condizioni previste dall'art. 283 del codice (condizioni per l'esdebitazione), se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo (presenza di attivo da distribuire, anche previo esperimento di azioni giudiziarie). Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza nulla stabilisce, invece, in ordine alla verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi. Sul punto la dottrina ritiene che mentre il requisito soggettivo della meritevolezza debba essere vagliato rispetto ai singoli componenti della famiglia, nel verificare il requisito della fattibilità del piano il giudice debba considerare la famiglia complessivamente intesa (v. Bonaccorsi - De Santis, 51). Per quanto riguarda poi, nello specifico, il procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da più familiari, è dato rilevare che in tal caso tutti i membri della famiglia devono rivestire la qualità di consumatori. A questo proposito l'art. 2, comma 1, lett. e) del c.c.i.i., a seguito del c.d. correttivo, d.lgs. n. 136/2024, definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore» (in precedenza il legislatore utilizzava la diversa espressione: “per i debiti estranei a quelli sociali”). Coerentemente l'art. 66, sempre all'esito del decreto correttivo del 2024, dispone che quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del capo relativo al piano di ristrutturazione, ad eccezione dell'art. 67, comma 5. |