Piano attestato di risanamento

Farolfi Alessandro

inquadramento

Il recente d.lgs. n. 83/2022 attua i principi della Direttiva UE n. 1023/2019, intervenendo su plurime disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in particolare quelle relative agli istituti alternativi alla procedura concorsuale per eccellenza, che da fallimento diviene liquidazione giudiziale. In questa prospettiva il Titolo IV assume la nuova rubrica di “Strumenti di regolazione della crisi”, e all'interno del primo capo, relativo agli “Accordi”, troviamo una prima sezione composta da un solo articolo, il 56, dedicato agli “accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”. In particolare, il piano attestato di risanamento è un istituto giuridico che non era espressamente definito nella legge fallimentare, ma trovava una disciplina incidentale dei suoi effetti – relativamente all'esenzione da revocatoria – così come previsto dall'art. 67, comma 3, lett. d) della l.fall. La sua forma tipica e più semplice è rappresentata da un business plan che, dopo aver analizzato le cause della crisi e la natura dell'attività caratteristica esercitata dall'impresa, passa ad individuare e programmare una serie di correttivi volti a consentire il risanamento della stessa, che possono tendere al riequilibrio patrimoniale (ad es. aumento di capitale), ovvero al contenimento di costi (dismissioni, riduzioni del personale), oppure ancora alla eliminazione di ostacoli tecnologici o di mercato (rilancio dell'attività, partnership distributiva, ecc.), ovvero al ripristino più generale della marginalità positiva dell'attività stessa. Può tuttavia accompagnarsi ad uno o più accordi con i creditori idonei a consentire l'equilibrio finanziario del piano (ad es. remissioni di debito, rinunce ad interessi, rateizzazione del debito, rilascio di garanzie, ecc.). Al piano si deve accompagnare, quale elemento necessario, una relazione di attestazione circa l'idoneità dello stesso a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria dell'imprenditore. Per questo si parla, più propriamente, di piano attestato di risanamento.

È intuitivo evidenziare che il ricorso al piano di risanamento si giustifica nelle situazioni di crisi meno gravi, non ancora sfociate in situazioni di vera e propria insolvenza, o non ancora caratterizzate da un'accesa conflittualità con i creditori, posto che altrimenti possono risultare più adatti gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il ricorso alla procedura concorsuale di concordato preventivo, per gli effetti protettivi che accompagnano questi istituti e che mancano, invece, nell'ipotesi dei piani di risanamento.

Il nuovo art. 56 c.c.i.i. disciplina in modo innovativo il contenuto tipico di questo strumento di regolazione della crisi di carattere stragiudiziale e non concorsuale, prevedendo in particolare che il piano (così come l'accordo o gli atti unilaterali esecutivi dello stesso ai quali si dà maggiore rilievo, a partire dalla stessa rubrica della norma) sia redatto per iscritto ed abbia data certa.

In sede di primo Correttivo al Codice della crisi e dell'insolvenza – adottato con il d.lgs. n. 147/2020 – si è data maggiore importanza alla presenza del piano industriale, nonché all'esigenza che siano indicati i creditori estranei e specificate le fonti destinate al loro soddisfacimento, così da rendere la documentazione necessaria all'adozione di questa misura negoziale di regolazione della crisi più simile all'accordo di ristrutturazione dei debiti. A tal proposito si è previsto che la facoltà di pubblicazione nel registro delle imprese debba compiersi unitamente all'attestazione ed agli accordi raggiunti con i creditori. Più in generale si è poi modificato il perimetro dell'attestazione di fattibilità, espungendo l'aggettivo “giuridica”, in quanto aspetto comunque censibile dal tribunale, mentre resta l'analisi di fattibilità economica.

Il Correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024) ha parzialmente modificato l'art. 56 c.c.i.i., richiedendo che il piano debba puntare al riequilibrio non solo della situazione economico-finanziaria, ma anche di quella patrimoniale. Inoltre, si sono meglio specificati i suoi contenuti, che devono prevedere:

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

b) la descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;

c) le strategie d'intervento;

d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;

e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;

h) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Formula

PIANO DI RISANAMENTO

PREMESSO CHE

la Società con sede in .... C.F. .... iscritta al Registro della CCIA di .... al n. ...., in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F. ...., (di seguito l'impresa)

HA INCARICATO

il Dott. ...., n. a ...., il ...., con studio a ...., Via ...., C.F. .... iscritto nell'Albo dei revisori contabili di .... al n. ...., (di seguito il professionista) di effettuare una due diligence volta ad identificare, previa corretta analisi dei dati aziendali, l'esistenza di uno stato di crisi e l'individuazione delle sue cause;

il Dott. .... ha dichiarato come dichiara, sottoscrivendo per adesione il presente piano, di essere indipendente dall'impresa e, in particolare, come previsto dall'art. 67 comma 3, lett. d) l.fall., di non essere legato all'impresa da rapporti personali o professionale – salvo il presente – e di non aver prestato, neppure per il tramite di soggetti terzi o con i quali è unito da rapporti di associazione professionale, attività di lavoro autonomo o subordinato verso l'impresa nell'ultimo quinquennio, né di aver partecipato agli organi gestori o di controllo della stessa [1] ;

l'impresa ha successivamente individuato operazioni correttive dello stato di crisi da attuare nei prossimi .... anni che il professionista ha verificato come fattibili e, dopo averle sottoposte a stress test, ritenuto idonee a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, come da relazione di attestazione allegata quale doc. ....;

il professionista si è servito di un team di esperti indipendenti di propria fiducia ai fini della verifica dei dati contabili e della stima degli assets e dichiara di essersi attenuto alle leges artis dell'attività professionale esercitata, fra l'altro facendo riferimento alle metodiche indicate nei Principi di attestazione dei piani di risanamento approvati dal CNDCEC il 3 settembre 2014;

l'impresa intende sottoporre ai propri creditori il presente piano al fine di ottenere, in particolare dal ceto bancario individuato al successivo punto .... la rimodulazione temporanea del debito a breve-medio termine, previo consolidamento dello stesso;

tutto ciò premesso, l'impresa delinea il seguente piano presentato ed approvato dalla propria assemblea con delibera del ...., che pure si allega quale doc. ....:

1. Lo stato di crisi

In sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio .... l'organo di controllo ha formulato molteplici osservazioni che possono così riassumersi .....

Gli amministratori hanno pertanto, come in premessa ricordato, affidato al professionista una due diligence che ha portato a far emergere l'esistenza di una situazione di crisi, così come si evince dai seguenti prospetti relativi agli ultimi tre bilanci approvati ed in questa sede opportunamente sottoposti a revisione:

STATO PATRIMONIALE al ....

CONTO ECONOMICO AL .... [2] .

Ad oggi è pertanto possibile così ricostruire la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata al .... da intendersi data di riferimento del piano.

2. L'individuazione delle cause della crisi

Sulla scorta dell'analisi dei bilanci che precedono si può evidenziare che .....

Il capitale ammonta a .....

L'oggetto sociale dell'impresa consiste nella realizzazione di .....

La produzione avviene presso lo stabilimento di .... via ...., acquistato dall'impresa con rogito a mezzo notaio .... in data .... attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di Euro .... da parte della Banca ..... Ad oggi il debito ipotecario residuo ammonta a ..... Con piano di ammortamento prevedente rate semestrali di Euro .... sino al .... La situazione aggiornata evidenzia il mancato pagamento dell'ultima rata pari a Euro .... [3] .

Il prodotto .... viene realizzato in forza di brevetto .... licenza .... acquistando semilavorati pari a .... corrispondenti ad una percentuale del ....% del prezzo finale.

La distribuzione avviene tramite .....

Ciò posto si passa all'analisi dei fattori di condizionamento esterni (ad es.):

– analisi del contesto economico, sociale, politico e giuridico in cui l'azienda opera (es. multinazionali con sedi in Paesi diversi);

– mercato di sbocco e domanda del prodotto realizzato e/o commercializzato dall'impresa;

– punti di forza e di debolezza dei concorrenti;

– situazione del mercato del lavoro, della tecnologia e degli altri fattori produttivi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa (mercato di approvvigionamento);

– situazione del mercato dei capitali (tassi/wacc/leva finanziaria).

È poi possibile passare all'analisi dei fattori di condizionamento interni (ad es.):

– Intangible asset:

know how;

brand;

 licenze;

 portafoglio clienti;

 altri;

– analisi dei rendimenti dei fattori produttivi;

– disponibilità di risorse finanziarie adeguate;

– struttura organizzativa interna (procedure e capitale umano).

Sulla scorta di tale analisi è possibile evidenziare che .....

3. Gli interventi correttivi (c.d. manovra)

A questo punto le criticità più evidenti possono individuarsi in .... [4] .

La manovra volta ad assicurare il risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria passa attraverso (ad es.):

1) dismissioni immobiliari

Immobile Valore in bilancio Valore di realizzo Anno Destinazione del ricavo

....

2) rinegoziazione del debito bancario

– al fine di consolidare l'indebitamento e perfezionare le dismissioni immobiliari;

– al fine di ottenere una nuova linea di credito per finanziare il capitale circolante.

Banca Breve termine Medio - lungo termine Tot.

....

Infatti, attraverso la manovra si propone di .... [5] .

4. Gli effetti attesi

Il piano passa ad analizzare i seguenti punti pre e post interventi:

a. stima dei ricavi di vendita;

b. stima della capacità produttiva;

c. stima del coefficiente di rotazione e determinazione delle attività operative nette;

d. stima del margine di profitto;

e. stima dell'entità dei componenti di reddito non ricorrenti;

f. stima del cash flow operativo;

g. stima degli oneri finanziari, dell'esposizione debitoria nonché dell'utile netto, da effettuarsi sulla base delle precedenti previsioni. [6] .

La manovra, la cui fattibilità è oggetto di attestazione allegata quale doc. ...., è destinata a produrre i sui effetti di risanamento e riequilibrio finanziario nel corso di .... anni a partire dalla data di riferimento.

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari prevedibili sono destinati ad evolversi come segue: .....

Inserire:

– conto economico previsionale;

– stato patrimoniale previsionale;

– cash flow previsionale [7] .

5. Creditori estranei e finanza esterna

Se, come quasi sempre avviene, il piano non riguarda l'universalità dei debiti, occorre indicare quali non sono oggetto di negoziazione e dovranno, pertanto, essere pagati regolarmente, spiegando come tale aspetto non metta in discussione la manovra.

Inoltre, vanno indicati eventuali apporti di finanza esterna, spiegandone le ragioni in funzione dell'attuazione del piano.

6. Verifica ed esecuzione del piano

La credibilità della manovra e la sua attuabilità, peraltro verificata e giudicata come fattibile da un professionista indipendente, passa attraverso:

.... [8] .

Luogo e data ....

Firme ....

....

[1]La situazione di indipendenza e terzietà del professionista che attesta il piano (a differenza da chi ad es. lo predispone) è essenziale e va dichiarata dal professionista in modo espresso e per iscritto.

[2]Si consiglia di ripetere i dati di bilancio rettificati per ciascuno dei tre esercizi del triennio considerato.

[3]Clausola esemplificativa da adattare al caso concreto (ad es. potrebbero venire in discussione mancati pagamenti di forniture, canoni di locazione, ecc ....).

[4]Inserire le disfunzioni e diseconomie o fattori di crisi evidenziati: es. sfavorevole rapporto fra fonti di finanziamento esterne ed interne, eccessivo indebitamento a breve, oppure cause produttive come decadimento tecnologico o commerciale del prodotto, costi eccessivi dovuti a .....

[5]Indicare gli obiettivi attesi dall'attuazione del piano.

[6]Ciascuno degli elementi elencati va analizzato. Si consiglia altresì di inserire, per maggiore completezza, i conti economici e stati patrimoniali prospettici (anno per anno in base al compimento delle operazioni programmate) ed il budget, indicando le entrate (cash flow atteso) e le uscite connesse all'adempimento del piano. Il tutto anche a fronte del nuovo testo dell'art. 56 cit.

[7]L'individuazione del budget ed il suo sviluppo – c.d. fabbisogno della manovra - deve interessare l'arco temporale ragionevolmente necessario ed ipotizzato per il conseguimento degli obiettivi di risanamento dell'esposizione debitoria nonché del riequilibrio della situazione economico-finanziaria e di quella patrimoniale.

[8]Se necessario, inserire stress test – scenari alternativi – il c.d. worst case, eventuali up side del piano, ecc. Il Correttivo ter richiede di indicare fra i costi prospettici anche quelli necessari al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, così perseguendo un obiettivo evidente di continuità piena dell'azienda.

commento

Il piano di risanamento rappresenta un istituto di superamento della crisi di impresa non concorsuale.

La predisposizione del piano di risanamento può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

– ricerca delle cause della crisi;

– definizione delle strategie;

– valutazione comparata del risanamento e delle ipotesi alternative di cessione e di liquidazione;

– interventi propedeutici alla redazione del piano di risanamento;

– redazione del piano;

– attuazione e verifica dell'esecuzione del piano.

L'importanza delle tecniche professionali di redazione (e prima ancora di attestazione) dei piani di risanamento è da tempo riconosciuta, mirando in via pregiudiziale ad una verifica di veridicità dei dati aziendali, per poi individuare le operazioni o manovre correttive più idonee al superamento dello stato di crisi, che vanno attestate come fattibili. Al riguardo, è rilevante la raccolta delle leges artis approvata dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili con delibera del 3 settembre 2014 nei Principi di attestazione dei piani di risanamento (aggiornati con successiva delibera del 16 dicembre 2020), cui hanno fatto seguito i Principi di redazione dei piani di risanamento, presentati dal CNDCEC nel settembre 2017 ed aggiornati il 26 maggio 2022. Tali principi assumono rilevanza anche con riferimento ai piani ed alle attestazioni presenti in ambito concordatario.

La natura non concorsuale dei piani è stata ribadita anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9087/2018), secondo cui in motivazione è dato leggersi che «il piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall. non è una “procedura concorsuale”, ma rientra nell'amplissimo genere delle “convenzioni stragiudiziali”, mancando di qualsivoglia intervento giudiziale (sia esso di valutazione o di controllo) e della partecipazione necessaria del ceto creditorio, essendo piuttosto frutto di una decisione dell'impresa, come attinente alla programmazione della propria futura attività e intesa al risanamento della relativa “situazione finanziaria” che nella sua traduzione operativa, poi, viene ad avvalersi dell'attività contrattuale di un professionista indipendente, per la funzione di attestatore, che può anche comportare, nel caso, la conclusione di convenzioni con i creditori o terzi in genere, come conferma la possibilità di scelta di pubblicarlo o meno nel registro delle imprese a mente dell'ultimo periodo dell'art. 67, comma 3, lett. d), che di per sé rappresenta una scelta propria dell'autonomia di impresa».

Uno degli effetti principali perseguiti attraverso i piani (attestati) di risanamento è quello della non revocabilità degli atti compiuti in esecuzione dello stesso (oltre alla esclusione della rilevanza penale dei medesimi, ai sensi dell'art. 217-bis l.fall.). Anche qui la giurisprudenza di legittimità, come già riconosciuto in sede penale, ha ammesso la sindacabilità del piano, affermando che «gli atti di esecuzione del piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.fall., non sono soggetti alla revocatoria fallimentare soltanto se risultano inserirti in un piano del quale emerga – sulla base di un giudizio compiuto ex ante dal giudice – la manifesta inattitudine al raggiungimento dei propri scopi di risanamento dell'impresa» (Cass. n. 13719/2016). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3778/2019) ha precisato che l'esenzione prevista dall'attuale art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. riguarda la sola revocatoria fallimentare; tuttavia, tale conclusione è stata innovata dall'art. 166, comma 3, lett. d) del c.c.i.i., il quale precisa che l'esenzione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria.

Trib. Piacenza 18 settembre 2020, ha ritenuto che «il giudice, investito dell'azione revocatoria dell'atto attuativo del piano di risanamento – predisposto unilateralmente dal debitore e non soggetto ad omologa, né ad alcuna forma di pubblicità – deve effettuare, oltre ad una verifica mirata al rispetto dei requisiti legali del piano e dell'attestazione, una valutazione, necessariamente ex ante, circa l'idoneità del piano, del quale l'atto impugnato costituisce strumento attuativo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, attraverso un'attività di c.d. prognosi postuma. Come osservato dalla Suprema Corte, da ciò deriva che sul giudice, seppur nei termini e nei limiti richiamati, debba concentrarsi anche e proprio la potestà valutativa del piano, fermo restando il controllo della completezza e della correttezza dei dati informativi indicati dal debitore ai creditori, non essendo sufficiente la presenza della sola attestazione del professionista al fine di ritenere il piano di risanamento esente da revocatoria (Cass. l, n. 9743/2022).

L'efficacia “protettiva” del Piano di Risanamento potrebbe dunque venire meno solo nei casi in cui fosse dimostrata – sulla base di un giudizio ex ante del piano stesso – la sua assoluta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati» (vds. anche Cass. n. 3018/2020). Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la valutazione del giudice, investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria, deve essere condotta in negativo, nei limiti della assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine (Cass. n. 6508/2023).

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