Istanza autonoma con richiesta di applicazione di misure protettiveinquadramentoAi sensi dell'art. 2, lettera p), del d.lgs. n. 14/2019 le misure protettive sono«le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». Tali misurepossono essere chieste già nel corso della procedura di negoziazione assistita, e con la stessa istanza di nomina dell'esperto e con atto successivo separato, come nell'esemplificazione proposta. FormulaSEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, ARTIGIANATO E .... DI .... [1] RICHIESTA DI MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO Per la Società ...., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ...., con sede in .... ( ....), via/p.zza .... n. ...., C.F. .... P.I. ....) PREMESSO CHE Con istanza in data .... la scrivente ha richiesto a questa Camera di Commercio la nomina di un esperto ai fini della composizione negoziata della crisi di impresa; CHIEDE l'applicazione delle misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18 del c.c.i.i. e la conseguente pubblicazione d'ufficio nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto [2]; a tal fine la sottoscritta precisa che le iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti (o i creditori o le categorie di creditori interessate dalle misure protettive) sono [3]: ..... Si depositano: .... .... .... Luogo e data .... Firma .... [1]L'istanza deve essere presentata al Segretario generale della Camera di commercio, industria e artigianato presso la quale è incardinata la procedura di composizione negoziata della crisi. [2]Le misure protettive, infatti, che pure dovranno essere confermate dal Tribunale, producono effetti automatici dalla pubblicazione nel registro delle imprese, purché l'esperto abbia accettato la nomina. [3]Come si desume dall'art. 18 c.c.i.i. le misure protettive possono risolversi nell'impossibilità per i creditori interessati di acquisire diritti di prelazione se non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. commentoLe misure protettive – ossia «le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. p), c.c.i.i. – possono essere richieste dal debitore, nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa già con l'istanza di nomina dell'esperto o con una successiva istanza, come nell'esemplificazione proposta. La ratio delle misure protettive del patrimonio è evitare che la possibilità di una composizione negoziata della crisi di impresa venga compromessa da azioni individuali di singoli creditori, azioni che peraltro rischiano di moltiplicarsi una volta che si sia diffusa la notizia della crisi. L'art. 18 c.c.i.i. prevede che il debitore può richiedere le misure protettive del suo patrimonio (ovvero di beni e diritti strumentali all'esercizio dell'attività di impresa) già nell'ambito del procedimento per la composizione negoziata della crisi di impresa con l'istanza di nomina dell'esperto ovvero con un'istanza (anche autonoma) successiva. Non è necessario un previo vaglio dell'autorità giudiziaria affinché tali misure producano effetti che seguono ex se – nei limiti della domanda del debitore – dal momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza unitamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. Le misure, nondimeno, sono sottoposte al controllo del Tribunale, al quale ne va chiesta dall'imprenditore la conferma entro il giorno successivo dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese. Salvo che l'autorità giudiziaria disponga la revoca delle misure protettive (in quanto ciò implica di norma una valutazione negativa in ordine alla possibilità che le trattative con i creditori volte al risanamento vadano a buon fine), come precisa il quarto comma dell'art. 18 c.c.i.i., dalla pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Peraltro, come è stato opportunamente rilevato, le misure protettive – anche a seguito della conferma da parte del Tribunale – non determinano l'inefficacia delle procedure esecutive già incardinate, nel senso che non caducano retroattivamente gli effetti sostanziali dell'atto di pignoramento (sui quali cfr. Corte cost. n. 87/2022), in quanto le stesse entrano solo in uno stato di “quiescenza” (cfr. Trib. Milano 27 gennaio 2022). Allo scopo di evitare che la prosecuzione dell'attività di impresa sia in concreto compromessa proprio dalla circostanza che le misure protettive che vanno a colpire anche creditori i quali hanno rapporti negoziali continuativi con l'imprenditore (ad esempio, fornitori), il quinto comma dell'art. 18 c.c.i.i. precisava che gli stessi non possono, per tale ragione, rifiutare l'adempimento o, rectius, non possono rifiutare di adempiere almeno dopo che le misure sono confermate dal Tribunale. La disposizione, nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 136/2024, prevede, in maniera più articolata che i creditori (ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive) non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza in esame, ma solo sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione della stessa ino alla conferma delle misure richieste da parte del Tribunale. È puntualizzato che restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, fermo restando che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. Il nuovo comma 5-bis del medesimo art. 18 c.c.i.i. sottolinea, di poi, che dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (ribadendo che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario). Il legislatore, almeno prima dell'intervento normativo realizzato dal d.lgs. n. 83/2022, mediante la formulazione definitiva dell'art. 2, lett. p), c.c.i.i. non aveva risolto il problema, già oggetto di ampio dibattito, afferente alla possibilità, ai fini della conservazione del valore dell'impresa, di disporre misure protettive anche con riferimento a beni di proprietà di terzi che siano nella disponibilità dell'impresa stessa. Sul punto, non si può quindi trascurare che, secondo una prima tesi, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore riguarda i beni e i crediti dell'imprenditore ovvero i beni di cui questi sia effettivamente titolare, e non già quelli di cui per qualsiasi ragione abbia la mera disponibilità (cfr. Trib. Bari III, 6 ottobre 2016, in Ilprocessocivile.it, per la quale, di conseguenza, i beni non appartenenti al debitore concordatario e da questi detenuti possono costituire oggetto delle azioni di rilascio da parte degli aventi diritto). Per altri, invece, sarebbe stato estendere ire in via interpretativa ad estendere la portata del divieto a beni diversi da quelli di titolarità dell'imprenditore, in modo da escludere che il programma di risanamento dell'attività venga compromesso da iniziative esecutive dei proprietari di singoli beni che produrrebbero, così, la disgregazione dell'azienda del debitore, pregiudicandone quindi il patrimonio, con conseguente danno per il ceto creditorio (Pagni, Le misure protettive e le misure cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza, in Soc., 2019, 441). Quest'ultima scelta è stata avallata dal legislatore con il d.lgs. n. 83/2022 mediante il quale è stato precisato, nel primo comma dell'art. 54 c.c.i.i., che le misure possono riguardare tanto i beni rientranti nel patrimonio dell'imprenditore istante che i beni e i diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ossia ad essi strumentali. Sotto altro profilo, nella vigenza dell'art. 7 del d.l. n. 118/2021 era discusso, anche nella prassi applicativa, se l'imprenditore potesse chiedere, o no, misure protettive erga omnes (ossia, indistintamente, nei confronti di tutti i creditori e in relazione al complesso dei beni facenti parte del suo patrimonio). Più in particolare, secondo un primo orientamento, in tema di composizione negoziata, il debitore poteva invocare una conferma erga omnes delle misure protettive previste dall'art. 6 d.l. n. 118/2021, qualora la protezione generalizzata fosse funzionale a consentire l'adempimento del piano di risanamento attraverso l'impiego di tutte le risorse aziendali e ad assicurare l'esito positivo della composizione negoziata, spettando semmai ai creditori nei cui confronti è integrato il contraddittorio rappresentare, infatti, le eventuali ragioni ostative all'applicazione delle misure in parola nei loro confronti (Trib. Bergamo 5 aprile 2022; v. anche Trib. Milano 27 febbraio 2022). Di contro, secondo un'altra tesi, l'autorità giudiziaria avrebbe potuto confermare le misure protettive solo con riferimento a creditori titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum anche perché costoro sarebbero in grado di costituirsi e di contraddire la domanda (cfr. Trib. Bergamo 24 febbraio 2022). La questione sembra essere stata risolta dal d.lgs. n. 83/2022 nel senso dell'ammissibilità di una richiesta di misure protettive erga omnes, atteso che si rimette all'iniziativa dello stesso imprenditore la possibilità di precisare, nell'istanza, che la richiesta di applicazione delle misure protettive è limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Alla medesima stregua deve ritenersi che a fronte di una richiesta erga omnes l'autorità giudiziaria possa limitare la conferma solo alle azioni che potrebbero effettivamente pregiudicare il piano di risanamento (Trib. Torino 23 febbraio 2022). Di recente è stata affermata la possibilità che le misure protettive possano consistere anche nell’inibitoria ad azioni esecutive e cautelari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (v. Trib. Bergamo, 18 febbraio 2025, in IUS-crisid’impresa, con nota di FERRIANI). Resta in ogni caso fermo che le misure protettive del patrimonio non possono limitare la tutela dei fondamentali diritti di credito dei lavoratori, come espressamente precisato dallo stesso art. 54 c.c.i.i. |