Riparto di giurisdizione per la sospensione dall’albo per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale: al giudice ordinario la competenza in materia
11 Dicembre 2024
Un medico libero professionista impugnava, dinanzi al giudice amministrativo, il provvedimento con cui l'Ordine dei medici aveva disposto la sua sospensione dall'albo, con divieto di lavoro anche da remoto, per inottemperanza all'obbligo vaccinale anti SAR.CoV-2. In primo grado, il T.a.r. competente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 44/2021, nella parte in cui, per effetto delle modifiche apportate con il d.l. n. 172 del 2021, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non limitava la sospensione dell'esercizio delle professioni sanitarie alle sole “prestazioni o mansioni che implica(va)no contatti interpersonali o che comporta(va)no, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione da contagio da SAR.CoV-2”. La Corte costituzionale, tuttavia, dichiarava la questione inammissibile sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice ordinario. Riassunto il giudizio, il T.a.r. adito dal ricorrente dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso detta sentenza veniva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che confermava la sentenza di primo grado, ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente, quindi, impugnava anche la sentenza del Consiglio di Stato con ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, ritenendo la propria posizione soggettiva di interesse legittimo: secondo il ricorrente, era infatti irrilevante la circostanza che le norme legislative in questione prevedessero poteri vincolati in capo all'Amministrazione, atteso che, anche a fronte di un potere vincolato, la posizione soggettiva del cittadino è di interesse legittimo ogni volta che – come accade nel caso di specie – alla pubblica amministrazione sia attribuito un potere autoritativo per tutelare gli interessi pubblici. Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Invero, in tema di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella L. n. 76 del 2021, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto viene in rilievo un diritto soggettivo - ossia continuare ad esercitare la professione sanitaria, nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale - nei cui confronti la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale, venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa. Infatti, nessun potere discrezionale è attribuito all'Amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa, le quali stabiliscono l'esecuzione di una serie di adempimenti solamente accertativi alla quale la stessa Amministrazione deve soltanto dare mera attuazione. Pertanto, le Sezioni Unite hanno confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria rispetto alla sospensione dall'albo per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. |