Ricorso per cassazione: l’erronea qualificazione del provvedimento e la mancata valutazione del materiale probatorio non costituiscono motivi inerenti alla giurisdizione
11 Dicembre 2024
Una società impugnava, con il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato con cui era stato in parte respinto il ricorso avverso l'atto con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato le aveva inflitto due sanzioni pecuniarie, per intese restrittive della concorrenza. In particolare, la società ricorrente aveva censurato la sentenza del Consiglio di Stato sotto due profili: col primo motivo, sosteneva l'erronea qualificazione dell'atto da parte del Consiglio di Stato, che aveva, secondo la ricorrente, determinato un sostanziale diniego di giurisdizione, ritenendo che la sanzione comminata dall'Autorità abbia natura sostanzialmente penale con applicazione di garanzie, non solo di diritto interno, ma anche di quelle CEDU, tra cui il diritto al riesame da parte di un tribunale avente giurisdizione piena ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione CEDU. Col secondo motivo, la ricorrente aveva lamentato la mancata o insufficiente valutazione del materiale probatorio che essa aveva prodotto a propria difesa: in tal modo, secondo la ricorrente, il giudice amministrativo avrebbe costruito ed applicato una regola processuale inesistente nell'ordinamento, secondo la quale vanno esaminati gli elementi di fatto che possono provare l'esistenza di una intesa ma non anche quelli che possono metterla in dubbio. Tanto premesso, le Sezioni unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile evidenziando che l'eccesso di potere giurisdizionale sussiste solo nell'ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera invece riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando la cognizione sull'erroneo presupposto dell'appartenenza della giurisdizione ad altro giudice. Diversamente, l'eccesso di potere giurisdizionale non è configurabile quando ci si dolga di asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione. |