Divieto cautelare di revoca degli affidamenti bancari

La Redazione
11 Dicembre 2024

Il tribunale di Alessandria accoglie un’istanza di conferma di misure protettive erga omnes e misure cautelari specifiche, quest’ultime consistenti nell’inibitoria, per gli istituti di credito, di revocare gli affidamenti in essere.

Nell'ambito di un ricorso ex art. 40-44 c.c.i.i., nel pronunciarsi sull'istanza di conferma delle misure disposte in fase di ricorso prenotativo, il tribunale rileva che:

  • sia le misure cautelari atipiche che le misure protettive sono strumentali alla salvaguardia dell'azienda e del suo patrimonio e mirano ad assicurare gli effetti dello strumento azionato, nella prospettiva finalistica della tutela della par condicio creditorum e della maggior soddisfazione della massa;
  • le misure cautelari atipiche ben possono avere anche carattere inibitorio;
  • la cognizione del giudice della cautela è necessariamente sommaria e deformalizzata;
  • le misure cautelari possono essere modificate o revocate nel corso del procedimento;

Ritiene, dunque, che l'istanza sia meritevole di accoglimento, atteso il parere favorevole espresso dal commissario e che l'istanza medesima non pare pregiudizievole per gli interessi dei creditori.

In particolare, la possibilità di accedere al credito, garantita dalla misura (cautelare, atipica e inibitoria) del divieto di revoca degli affidamenti bancari, appare al tribunale funzionale alla conservazione della continuità aziendale, la quale appare, a propria volta, come indispensabile alla buona riuscita del predisponendo piano di risanamento.

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