L'ampiezza del diritto di difesa riconoscibile al terzo interessato nell'ambito del procedimento di prevenzione

26 Settembre 2025

Il terzo, inciso dalla confisca in quanto ritenuto fittizio intestatario dei beni del proposto, può intervenire nel procedimento di prevenzione proponendo censure solo in relazione all’effettiva titolarità di quanto è stato confiscato, o può contestare anche la sussistenza dei presupposti soggettivi della misura?

Questione controversa

L'art. 23 del codice antimafia attribuisce il ruolo di parte anche al terzo che risulti proprietario o comproprietario dei beni sequestrati, o che vanti diritti reali o personali di godimento, o diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, tanto che egli deve essere citato dal tribunale per intervenire nel procedimento di prevenzione, in occasione di una udienza in camera di consiglio, ove può svolgere, a mezzo di un difensore, le proprie deduzioni, nonché «chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca»: queste deduzioni devono essere limitate ai profili relativi alla titolarità dei beni, o possono estendersi ai presupposti soggettivi di applicazione della confisca?

Possibili soluzioni
Prima soluzione Seconda soluzione
  • Secondo un primo orientamento, il terzo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a proporre qualsivoglia questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.
  • Si osserva, in proposito, che il terzo può conseguire la revoca della confisca solo dimostrando che la titolarità del bene è reale e non meramente fittizia: ove non riesca a fornire detta prova, l'eventuale accoglimento delle doglianze relative ai presupposti soggettivi e oggettivi della misura personale e patrimoniale sfocerebbe sì nella revoca della confisca, ma con restituzione in favore del proposto, ritenuto effettivo titolare del bene.
  • Inoltre, essendo tutti gli aspetti inerenti i presupposti applicativi della misura estranei alla sfera soggettiva del terzo intestatario, ammettere la possibilità che quest'ultimo ne contesti la sussistenza si sostanzierebbe in una lesione del fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire al terzo di farsi latore di una sorta di intervento ad adiuvandum in favore del proposto (1).
  • Secondo un diverso orientamento, allo stato minoritario nella giurisprudenza di legittimità, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.
  • Si ritiene che il terzo abbia interesse ad impugnare anche questa parte del provvedimento ablativo (purché unitamente ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione egli contesti anche la ritenuta interposizione), poiché detto interesse sussiste ogni volta che il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante: ed invero, laddove il terzo fornisca elementi idonei ad escludere i presupposti della confisca, ne risulta inevitabilmente avvalorata anche la fondatezza dei motivi relativi alla intestazione dei beni, atteso che la fittizietà dell'intestazione trova il suo principale supporto proprio nella pericolosità criminale del proposto e nella presunzione dell'origine delittuosa della ricchezza (2).

(1) Cass. pen., sez. II, 19 aprile 2024, n. 20193; Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 17519; Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 2024, n. 5094; Cass. pen., sez. I, 11 maggio 2023, n. 35669; Cass. pen., sez. V, 20 novembre 2020, dep. 2021, n. 333; Cass. pen., sez. VI, 4 giugno 2019, dep. 2020, n. 7469; Cass. pen., sez. II, 6 giugno 2019, n. 31549; Cass. pen., sez. II, 12 marzo 2019, n. 18569; Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2019, dep. 2020, n. 5050; Cass. pen., sez. V, 26 ottobre 2015, dep. 2016, n. 8922.

        

(2) Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2021, n. 20717; Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2018, dep. 2019, n. 10407; Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2017, dep. 2018, n. 12374, nonché, in tema di sequestro preventivo, Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2024, n. 15673.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2024, n. 43160

  • La Corte era chiamata a scrutinare i ricorsi presentati dal proposto e da alcuni suoi familiari - ritenuti terzi intestatari fittizi - avverso il decreto con il quale, rilevando per il primo la sussistenza della pericolosità, ex artt. 1, lett. b), e 4, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011, era stata confermata la confisca di alcuni beni.
  • Tra gli altri ricorsi, vi era quello della moglie del proposto, che contestava la ritenuta pericolosità sociale del marito, rappresentando di avere interesse all'accoglimento di quella doglianza, che le avrebbe consentito di ottenere la restituzione dei beni confiscati.
  • La Corte ha analiticamente illustrato i due orientamenti in contrasto, evidenziando, altresì, che nella più recente giurisprudenza di legittimità può trovarsi traccia di un terzo orientamento intermedio, che «prevede due diverse declinazioni, che sostanzialmente si sono progressivamente evolute».
  • La prima declinazione restringe l'ambito delle questioni per le quali vi è interesse del terzo, sostanzialmente aderendo alla impostazione maggioritaria, consentendo la contestazione di un unico limitato profilo oggettivo, quanto al presupposto della confisca di prevenzione: Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8984 «ha ammesso il terzo intestatario “a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio”. In sostanza, la sentenza Celentano opta per una soluzione, riconducibile all'orientamento maggioritario, che quindi consenta al terzo di attaccare non l'accertamento della pericolosità sociale, né i confini cronologici della stessa, bensì esclusivamente il secondo elemento della correlazione cronologica pericolosità / data di acquisizione, appunto la datazione dell'acquisizione del bene da parte del terzo».
  • La seconda evoluzione giurisprudenziale intermedia sul tema «riconosce l'interesse del terzo a censurare i presupposti oggettivi della confisca ex art. 240-bis c.p. e della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti la responsabilità penale dell'imputato e la pericolosità sociale del proposto»: in particolare, secondo Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 2020, dep. 2021, n. 19094 il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione.
  • La Corte ha, poi ricordato, le principali decisioni in argomento adottate dalla Corte Edu (pronunce del 7 aprile 2000 nel caso Avrora Maloetazhonoe Stroitelstvo contro Russia, del 5 gennaio 2010, nel caso Bongiorno e altri contro Italia, del 5 marzo 2019 nel caso Uzan e altri contro Turchia, del 16 aprile 2019 nel caso Bokova contro Russia, e del 17 giugno 2014 nel caso Cacucci e Sabatelli c. Italia), che esortano ad assicurare al terzo adeguata tutela con pienezza di contraddittorio, quale condizione legittimante l'ablazione del diritto di proprietà.
  • Ha, infine, richiamato la Direttiva n. 42 del 3 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea: essa prevede, tra l'altro, che l'interessato - nozione nella quale rientra il terzo destinatario della confisca disposta nei confronti del proposto - abbia l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca, con impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale, evidenziando che le contestazioni «dovrebbero comprendere anche i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose» (considerando 48): nota in proposito la Corte che «l'esercizio del diritto di difesa per il terzo - come delineati dal considerando ora citato - con riferimento ai fatti e agli elementi di prova sulla relazione fra condotte criminose e beni confiscati, potrebbe evocare la possibilità della contestazione, da parte del terzo, se non altro dei presupposti oggettivi della confisca di prevenzione».
  • La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «Se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati, ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».

Informazione provvisoria

Le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 27 marzo 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum».

Le motivazioni delle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2025, n. 30355
  • Le Sezioni unite hanno ripercorso il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità, ricostruendo l’orientamento, allo stato maggioritario, secondo il quale il terzo può rivendicare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non può proporre questioni relative ai presupposti applicativi della misura, che solo il proposto ha interesse a far valere (egli avrebbe, dunque, un interesse di mero fatto all'esito della procedura, che «non può costituire il fondamento della legittimazione processuale, individuabile solo a fronte di un interesse giuridicamente tutelato»), quello, allo stato minoritario, che riconosce detto interesse ogni volta che l'impugnazione sia in concreto idonea a determinare «una situazione pratica più favorevole per l'impugnante» (sicché il terzo che rivendichi la proprietà dei beni e contesti la fittizietà dell’intestazione avrebbe interesse a censurare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione, poiché l’accoglimento di quelle deduzioni comporterebbe la restituzione del bene), e quello, intermedio, che consente al terzo di dedurre che la pericolosità del proposto è insorta in epoca successiva all’acquisto del bene, ovvero, secondo altra impostazione, di contestare la mancanza dei soli presupposti oggettivi della confisca di prevenzione (ad esempio, la ragionevole distanza temporale tra l’acquisto del bene e la commissione del reato che legittima l'ablazione), e non anche quelli soggettivi (ad esempio, la pericolosità sociale del proposto).
  • Ciò posto, il massimo consesso nomofilattico ha dato «continuità all'orientamento maggioritario che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, ammette che quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati».
  • Le Sezioni unite hanno rilevato che nel procedimento di prevenzione - che ha connotazioni e finalità del tutto autonome rispetto al procedimento penale - il destinatario della misura è parte necessaria e ineludibile, «tanto se esso abbia ad oggetto l'applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concerna l'applicazione di una misura di carattere patrimoniale»; invece, i terzi proprietari o comproprietari dei beni sequestrati sono titolari «di uno ius ad loquendum diverso da quello che caratterizza il diritto di “partecipare” come parte»: la loro legittimazione «è circoscritta alla posizione di diritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro e del futuro provvedimento ablatorio di confisca», il loro «titolo partecipativo» è limitato «al diritto di cui sono (o appaiono essere) portatori».
  • Proprio in conseguenza di ciò si è, ad esempio, statuito che l'omessa citazione del terzo, a differenza della vocatio del proposto, non è causa di nullità, ma determina una semplice irregolarità che non inficia il procedimento, e quindi l'applicazione della misura, «ferma restando la facoltà dell'extraneus di esplicare - successivamente e in modo compiuto - le sue difese provocando un incidente di esecuzione», ovvero, ancora, che il terzo può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 c.p.p., soggiacendo alla regola della domiciliazione ex lege presso quest'ultimo, al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c., proprio perché egli è estraneo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che hanno manifestato una condizione di pericolosità, «al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile».
  • Queste conclusioni riflettono la differenza che vi è tra le nozioni di interesse ad impugnare e legittimazione: «la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. Preliminarmente occorre, quindi, accertare se chi ha proposto l'impugnazione sia o meno titolare di un interesse qualificato legittimante l'azione proposta. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente».
  • Il terzo prende, dunque, parte al giudizio di prevenzione solo al fine di «tutelare nell'ambito di tale sedes il proprio interesse a dimostrare l'effettiva titolarità del bene» oggetto di ablazione, rivendicando la qualità di proprietario reale, e non fittizio, dello stesso e, quindi, di titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento: «Il suo interesse sussiste in termini di "concretezza" e "attualità", laddove mediante l'impugnazione si miri ad ottenere l'annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata. La domanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deve essere accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia. Al contrario, la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico»; pertanto, «l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta di riconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnato assume l'intestazione fittizia al terzo stesso».
  • Le Sezioni unite hanno ricavato ulteriori conferme circa la diversità delle posizioni dall’orientamento espresso dalla Corte Edu nel caso Garofalo e altri c. Italia (la decisione del 21 gennaio 2025, affermata la natura recuperatoria - e non sanzionatoria - della confisca di prevenzione, argomenta che il patrimonio di sospetta origine illecita ed il proposto sono legati fra loro da una corrispondenza biunivoca rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume una qualità eventuale ed accessoria) e da quanto può ricavarsi dalle principali fonti sovranazionali (art. 12 della Convenzione di Palermo; art. 31 della Convenzione di Merida; artt. 22 e 27 della Convenzione di Strasburgo; direttiva 2024/1260 UE), che tendono, per l’appunto, a differenziare la posizione di chi viene assoggettato alla procedura giurisdizionale destinata a concludersi con la confisca, dalla posizione dei proprietari dei beni, terzi di buona fede ai quali viene comunque riconosciuta una specifica tutela, ed in primis il diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato.
  • Alla luce delle argomentazioni svolte, le Sezioni unite hanno ritenuto che il fittizio intestatario dei beni «intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio. Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell'acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere. Vanno, pertanto, disattesi sia l'orientamento minoritario che quelli, alternativi, definiti come "intermedi". Entrambi incorrono nelle obiezioni di cui innanzi si è detto, giacché non si confrontano correttamente con la nozione di legittimazione ed interesse, quali delineati da queste Sezioni Unite con orientamento consolidato. Con specifico riferimento all'ulteriore orientamento "intermedio" che ammette che il terzo possa contestare la datazione dell'acquisto del bene, laddove una simile prospettazione sia unicamente volta ad espungere il bene dall'area della pericolosità del proposto, il Collegio osserva che essa finisce per ridondare in un inammissibile intervento ad adiuvandum della posizione del proposto».
  • Le Sezioni unite hanno, infine, precisato caratteri ed estensione dell’onere di allegazione del terzo che intenda rivendicare la proprietà del bene confiscato: «rispetto a tale thema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l'indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall'accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere. L'ambito di allegazione da riconoscersi al terzo deve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivi rispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto. Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno. E a tale fine sarà la dialettica del processo, con il dispiegarsi del contraddittorio, a consentire di ricostruire in maniera esaustiva le vicende relative all'intestazione o al trasferimento del bene al terzo, tenendosi necessariamente conto della specificità di ogni vicenda che, in ragione della natura assai variegata che le contraddistingue, non potrà che formare oggetto di un attento scrutinio riservato al giudice del merito. In un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge, infatti, nitida la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali».
  • Alla luce di queste considerazioni, le Sezioni unite hanno statuito il principio di diritto secondo cui «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto».

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