Tribunale di Oristano: circolare sulle vendite nelle procedure di liquidazione giudiziale
13 Dicembre 2024
Il tribunale richiama alcune norme rilevanti previste dal codice della crisi d'impresa per le operazioni di vendita nella liquidazione giudiziale. In primo luogo, si ricorda che l'art. 213 c.c.i.i. prescrive che i criteri, le modalità e i costi (ivi compresi quelli posti a carico dell'acquirente) di liquidazione dell'azienda (o di suoi rami), dei beni mobili e immobili acquisiti all'attivo della procedura devono essere indicati in apposita sezione. Tra l'altro, viene precisato che la programmazione delle vendite di beni immobili deve prevedere almeno sei esperimenti di vendita (tre per anno). Per i primi tre, il prezzo a base d'asta non potrà essere ridotto in misura superiore al 25% di quello di stima; successivamente, il prezzo potrà essere ridotto in misura non superiore al 50% di quello di stima (art. 216, comma 2, c.c.i.i. che recita: «…Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento…»). Esperito infruttuosamente il sesto tentativo di vendita, il curatore rivolgerà al giudice delegato istanza per l'autorizzazione a continuare l'attività liquidatoria ovvero, in caso di manifesta non convenienza della continuazione (art. 213, comma 2, c.c.i.i.), richiederà l'autorizzazione a rinunciare al comitato dei creditori (in mancanza, al giudice delegato). Si rimanda al documento allegato per una lettura completa della circolare. |