Concordato semplificato: l’accollo dei debiti non perfezionatosi non vale come finanza esterna
20 Dicembre 2024
La Corte d’appello rigetta il reclamo e conferma il decreto con cui il tribunale di Ancona aveva denegato l’omologazione della proposta di concordato semplificato formulata all’esito della composizione negoziata della crisi. Il tribunale aveva, tra l’altro, ravvisato il mancato rispetto dell’ordine delle cause di prelazione in quanto era «previsto il pagamento in percentuale dei creditori chirografari laddove non sarebbero soddisfatti integralmente i privilegiati, ciò in assenza di finanza esterna». Proprio questo profilo forma l’oggetto di uno dei motivi del gravame e su di esso si concentra la decisione della Corte d’appello. La Corte ribadisce, in sostanza, che laddove nel concordato semplificato liquidatorio la proposta concordataria preveda la destinazione di parte dell’attivo al soddisfacimento di creditori chirografari nonostante il mancato pagamento integrale dei creditori privilegiati, sussiste il mancato rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione (absolute priority rule). Nel caso di specie, del mancato rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione è consapevole anche la reclamante, che tuttavia sostiene la legittimità della proposta in quanto sarebbe previsto il soddisfacimento dei creditori chirografari mediante finanza esterna, quest’ultima proveniente dall’assunzione dell’obbligazione, da parte di un terzo, ad accollarsi una parte dei debiti della debitrice a condizione del successivo acquisto dell’azienda. La Corte ha dunque modo di affermare che l’accollo dei debiti non ancora perfezionatosi in ragione del mancato avveramento della condizione cui esso è collegato – non comportando alcun incremento dell’attivo ma potendo evolversi unicamente nella riduzione del passivo – non è inquadrabile come finanza esterna, «con la conseguenza che l’attivo, la cui consistenza originaria non ha conosciuto alcun incremento, può essere destinato al soddisfacimento di un numero minore di crediti, ma sempre nel rispetto della cause legittime di prelazione». |