Il professionista OCC non iscritto nell’elenco ex art. 356 può essere nominato liquidatore?

La Redazione
26 Dicembre 2024

Secondo il Tribunale di Terni esiste tale possibilità, essendo l’art. 270, comma 2, lett. b), norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358. Viene dato comunque atto dell’ampia giurisprudenza contraria, in particolare di quella del tribunale di Torino.

Secondo la recente decisione del tribunale di Terni, che ha pronunciato la sentenza di apertura di una liquidazione controllata ex artt. 268 e ss., non osta alla conferma quale liquidatore dell'OCC di cui all'art. 269 c.c.i.i. il fatto che quest'ultimo non risulti iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, anche nell'elenco di cui all'art. 356 c.c.i.i., e ciò in quanto l'art. 270, comma 2, lett. b), c.c.i.i. (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 c.c.i.i., né richiama (diversamente dagli artt. 68, comma 1, e 76, comma 1, c.c.i.i., relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 c.c.i.i. (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 c.c.i.i.), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 c.c.i.i.

Il tribunale richiama una serie di pronunce di merito, dando conto delle alterne soluzioni offerte dalla giurisprudenza sul tema:

  • a favore: Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023;
  • contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023.

Per la soluzione opposta a quella del tribunale di Terni, si riporta di seguito un estratto da Trib. Torino 11 maggio 2023, est. Pittalunga:

«tenuto conto nella nomina del Liquidatore che i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell'OCC di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede che l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza”, albo consultabile dal 1 aprile 2023; ritenuto pertanto che non possa confermarsi quale liquidatore *** che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto non risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e ciò costituisce giustificato motivo per la scelta di diverso soggetto (iscritto all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014 e residente nel circondario del Tribunale)».

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