Legge di Bilancio 2025: le modifiche introdotte alla disciplina dei periodi di attività venatoria
08 Gennaio 2025
L'art.1, comma 551, della Legge di Bilancio 2025 (Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992), ha modificato i commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” come segue: - il comma 1, che disciplina le tipologie di esemplari di fauna selvatica che possono essere abbattute e le individua per specie di appartenenza, è integrato con un periodo che specifica che l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria; - il comma 2 dell'art. 18, che reca disposizioni in materia di calendario regionale venatorio, è integrato con la precisazione che nel calendario regionale venatorio è inserito anche l'orario giornaliero dell'attività venatoria; - il comma 3, che disciplina l'elenco delle specie cacciabili, è modificato nel senso che stabilisce che, nelle ipotesi di variazioni del predetto elenco, sia acquisito il parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), così che è stato eliminato il riferimento al soppresso Istituto nazionale della fauna selvatica. - il comma 4, in materia di impugnazione del calendario venatorio, viene sostituito prevedendosi quanto segue: il termine di impugnazione del calendario venatorio è ridotto da 60 giorni a 30 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio; in caso di impugnazione del calendario venatorio ove sia accolta la domanda cautelare e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito è consentita l'attività venatoria e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicatoda ogni regione. |