Codice di Procedura Civile art. 675 - Termine d'efficacia del provvedimento.

Giorgia Viola

Termine d'efficacia del provvedimento.

[I]. Il provvedimento che autorizza il sequestro [669-sexies 1-2, 669-octies 1] perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia [669-novies].

Inquadramento

La disposizione in esame contempla un'ulteriore ipotesi di perdita di efficacia del provvedimento che autorizza il sequestro e che si aggiunge a quelle disciplinate dall'art. 669-novies c.p.c., stabilendo che il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo (così come quello che autorizza il sequestro giudiziario) perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronunzia.

Il sequestro, infatti, deve essere eseguito entro 30 giorni dal deposito del provvedimento (C. cost. n. 237/1995) ovvero dalla (successiva) comunicazione di cancelleria, se non pronunciato in udienza.

Soprattutto in passato si era sviluppato un contrasto tra chi riteneva necessario completare l'esecuzione del sequestro entro tale termine (in dottrina Calvosa, 1960) e chi riteneva che fosse, invece, necessaria e sufficiente iniziare l'esecuzione (in dottrina Coniglio, 1949).

Tali posizioni dottrinali erano, poi, speculari a quello che era quadro giurisprudenziale: la prima tesi era stata sostenuta da Trib. Milano 8 marzo 1951 e Trib. Roma 19 maggio 1943: la seconda Trib. Catania 8 novembre 1957; Trib. Roma 24 luglio 1953.

Oggi prevale l'orientamento per il quale è sufficiente la semplice consegna (entro i 30 gg.) del preavviso ex art. 608 c.p.c. all'ufficiale giudiziario.

Al riguardo si segnala Cass. n. 22945/2019, secondo cui qualora il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., comma 2, abbia ad oggetto un'azienda composta anche di beni immobili ed il custode sia persona diversa dal detentore, al fine di impedire l'inefficacia della misura relativamente a tali beni, è sufficiente che il sequestrante consegni all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608 c.p.c., comma 1, richiamato dall'art. 677 c.p.c., comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.

Competente a dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo è il giudice che ha emesso la misura cautelare ante causam qualora non sia stato introdotto il giudizio sul merito. In caso contrario, è il giudice della causa del merito.

Bibliografia

Calvosa, Sul termine di esecuzione del sequestro, in Foro it., 1960; Coniglio, Il sequestro giudiziario e conservativo, 1949.

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