Codice di Procedura Civile art. 571 - Offerte d'acquisto (1).Offerte d'acquisto (1). [I]. Ognuno, tranne il debitore [323 1, 378 1, 1471 c.c.], è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. [II]. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione [119; 86 att.], con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto (2). [III]. L'offerta è irrevocabile, salvo che: 1) (3); 2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. [IV]. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti. (1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1 3 lett. o) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «[I] Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni. [II]. L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto». (2) Le parole « di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza » sono state sostituite alle parole « al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 » dall'art. 13, comma 1 lett. q) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in l. 6 agosto 2015, n. 132. Ai sensi dell'art. 23 comma 9 la presente disposizione si applica « anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del [suddetto] decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita ». (3) L'art. 19 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha abrogato il numero 1) del terzo comma che recitava : «1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573». InquadramentoL'offerta di acquisto, prevista per l'ipotesi normale in cui la vendita pubblica debba avvenire senza incanto, consiste nella irrevocabile manifestazione scritta di voler acquistare l'immobile staggito alle condizioni e secondo i termini indicati nell'avviso di vendita; una volta che la stessa sia stata validamente formulata, l'offerente diviene titolare di una posizione soggettiva di aspettativa giuridicamente tutelata. In ciò sta la differenza rispetto alla vendita con incanto in cui non vi è alcuna manifestazione irrevocabile di voler acquistare, ma la semplice dichiarazione di volere partecipare alla gara; solo all'esito della stessa sarà pronunciata l'aggiudicazione che, peraltro, diverrà definitiva con lo spirare del termine previsto dall'art. 584 c.p.c. per la presentazione di offerte in aumento. Proprio per tale ragione, onde evitare gli effetti distorsivi che la vendita con incanto genera, soprattutto a causa dell'uso strumentale delle offerte in aumento, la modalità senza incanto è stata assunta come regola dal legislatore del 2014 stabilendo che il giudice può disporre la vendita con incanto solo se ritiene che la vendita con tali modalità possa condurre all'aggiudicazione del bene ad un prezzo superiore della metà rispetto a quello determinato dall'esperto ai sensi dell'art. 568 c.p.c., ipotesi evidentemente remota ove la stima sia corretta. In seguito, sempre al fine di efficientare le procedure di liquidazione coattiva, soprattutto ridimensionandone i tempi di realizzo, il d.l. n. 83/2015 conv., con mod., dalla l. n. 132/2015, ha completato la riforma della disciplina della vendita nelle espropriazioni immobiliari introducendo quella che, con espressione felice di autorevole studioso, è stata definita offerta outlet: oggi è possibile presentare offerte di acquisto per un importo pari al 75% del prezzo base indicato per ciascun esperimento di vendita, prevedendo che nell'avviso di vendita si faccia espressa indicazione dell'importo dell'offerta minima ammissibile oltre che del prezzo base. Invero, il riformato art. 571 comma 2 c.p.c. – applicabile a tutte le vendite disposte o rifissate con ordinanza del giudice a far data dal 27 giugno 2015 – prevede che l'offerta non è efficace se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita. Rinviando a quanto più ampiamente esposto nella parte afferente alla vendita telematica, è opportuno considerare che ai sensi dell'art. 569 comma 4 c.p.c., come novellato dall'art. 4 comma 3 del d.l. n. 59/2016 convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2016, il giudice dell'esecuzione stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c. Quest'ultima disposizione è da leggere in combinato disposto con l'art. 173-quinquies disp. att. c.p.c., ai sensi del quale è possibile che l'ordinanza di vendita preveda il versamento della cauzione e del saldo prezzo mediante sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. Inoltre, si prevede, sebbene senza grande seguito nella pratica, che la prestazione della cauzione possa avvenire anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura esecutiva da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. La medesima garanzia potrà essere escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. I soggetti legittimati alla presentazione della offertaAl fine di ampliare la platea di possibili offerenti, gli artt. 571 e 579 c.p.c. rispettivamente per la vendita senza e con incanto, estendono la legittimazione a proporre l'offerta di acquisto a chiunque interessato, fatta eccezione per il solo debitore il cui eventuale acquisto sarebbe nullo. La ragione di tale divieto ha molteplici argomenti: in primo luogo è da escludere giuridicamente la possibilità di acquisto del bene proprio. In secondo luogo, ragioni di opportunità definite di «moralità pubblica» inducono ad evitare che il debitore possa partecipare alla vendita del proprio bene pignorato, stante l'evidente possibilità di incidere sulle determinazioni dei potenziali offerenti, scoraggiandoli dal partecipare. Infine, la limitazione è giustificata dal fatto che il debitore che vuole evitare la vendita coattiva ha a disposizione lo strumento processuale della conversione del pignoramento disciplinato dall'art. 495 c.p.c. Si ritiene, inoltre, che il divieto si applichi anche agli eredi del debitore, essendo subentrati nella posizione di quest'ultimo, sempre che non abbiano rinunciato all'eredità. Il divieto di offrire non può essere eluso dal debitore attraverso l'intervento di terzi, mediante interposizione fittizia o reale; ne consegue la nullità dell'accordo intervenuto tra il debitore ed un terzo, con il quale quest'ultimo sia stato incaricato dal primo di acquistare il bene con l'impegno a retrocederlo (pactum de retrovendendo) al debitore esecutato (Cass. n. 3952/1988); è evidente che sia configurabile un negozio in frode alla legge da sanzionare con la nullità dello stesso. Il medesimo accordo è, viceversa, valido nel caso in cui si sia in presenza di un mero impegno ad una eventuale retrocessione del bene al debitore nella prospettiva futura che le condizioni economiche di questo ne consentano il riacquisto. Stesse conclusioni valgono nell'ipotesi in cui venga formulata offerta per persona da nominare; anche in questo caso il terzo beneficiario dell'aggiudicazione non potrà essere lo stesso debitore, con la conseguenza che l'aggiudicazione in questo caso dovrà intendersi a favore dell'offerente. Oltre alla fattispecie prevista dalla norma in commento, il sistema prevede una serie di ulteriori limiti alla partecipazione alla vendita coattiva, restrizioni dettate dalla necessità di evitare che la vendita si svolga in situazione di possibile conflitto di interesse, prevedendo il divieto di acquistare beni pignorati per a) il concessionario alla riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 55 d.P.R. n. 602/1973, modificato dal d.lgs. n. 46/1999, b) in forza degli artt. 323 e 378 c.c. il genitore esercente la potestà, il tutore e il protutore, relativamente ai soli beni del minore, c) i pubblici ufficiali e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 1471 c.c. Il Giudice della nomofilachia ha avuto modo di precisare che il divieto di acquisto previsto a pena di nullità dal combinato disposto del comma 1, n. 2, e del comma 2 dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero, si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali (Cass. n. 4149/2019). Ne consegue che, al fine di prevenire qualsivoglia sospetto di irregolarità della vendita, dovranno astenersi dall'offrire, insieme al giudice della esecuzione, tutti coloro che in qualche modo prendono parte al procedimento e, quindi, il custode, il perito stimatore, il professionista delegato, l'amministratore giudiziario. Sul punto si registra l'interpretazione particolarmente rigorosa di parte della dottrina secondo cui il divieto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1261 c.c., opererebbe per tutti i magistrati, cancellieri, notai, avvocati e ufficiali giudiziari pur non appartenenti all'ufficio giudiziario presso cui è stata promossa la procedura esecutiva. Prevalente è, però, la tesi meno restrittiva che, avendo riguardo al carattere eccezionale delle norme che limitano la partecipazione alla vendita pubblica, ritine inapplicabile il divieto nei confronti del magistrato che sebbene appartenente al medesimo ufficio presso cui pende la procedura, non abbia svolto né potrà svolgere alcuna attività giurisdizionale rispetto al processo esecutivo cui intende partecipare come offerente (Cass. n. 4149/2019); è plausibile ritenere che la medesima conclusione debba valere anche per tutti gli altri soggetti convolti nella liquidazione coattiva. Nel caso in cui venga presentata offerta di acquisto in violazione dei divieti previsti a pena di nullità, questa potrà essere rilevata ex officio dal giudice ovvero dal professionista delegato cui sono demandate le operazioni di vendita; in seguito, la non rilevata illegittimità dell'offerta comporterà la nullità dell'aggiudicazione normalmente pronunciata dal professionista delegato e, quindi, ove non rilevata da quest'ultimo, da far valere con gli strumenti previsti dall'art. 591-ter c.p.c. per l'impugnazione degli atti del delegato. Se viene dato seguito anche all'assegnazione illegittima e il giudice della esecuzione pronuncia l'atto conclusivo della fase liquidatoria, il decreto di trasferimento potrà essere contestato soltanto nei termini della opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., stante il principio di immutabilità e stabilizzazione degli effetti della vendita coattiva. Nei casi in cui la violazione del divieto è sanzionata con l'annullabilità, il vizio non potrà essere rilevato d'ufficio, ma dovrà essere fatto valere dagli interessati nei termini previsti per l'opposizione agli atti. Il consolidarsi della vendita, soprattutto nel caso in cui vi sia stata la partecipazione di offerenti non legittimati, potrà dare luogo ad una azione di risarcimento dei danni da parte dell'aggiudicatario nei confronti dell'offerente abusivo, posto che la partecipazione di questi può aver determinato un notevole aumento del prezzo di aggiudicazione. Come sopra accennato, le norme che limitano la partecipazione alle vendite coattive hanno carattere eccezionale e in quanto tali sono di stretta applicazione con l'effetto che è consentita la presentazione dell'offerta: – da parte del terzo proprietario del bene pignorato in quanto l'art. 604, comma 1 c.p.c. lo sottrae espressamente dal divieto previsto all'art. 579, comma 1 c.p.c. Sebbene la disposizione richiami solo il divieto previsto per la vendita con incanto, si ritiene pacificamente che la deroga riguardi anche il divieto previsto dall'art. 571 c.p.c. per la vendita senza incanto, stante la medesima ratio; – da parte del coobbligato non esecutato, non essendo costui parte del processo esecutivo. Si ritiene, invece, che il debitore non possa presentare offerte afferenti al bene pignorato di proprietà del terzo datore di ipoteca, stante la sua posizione di parte processuale; – ai parenti del debitore e in particolare al suo coniuge, anche se sussista comunione legale ai sensi degli artt. 177 e ss. c.c., salvo che sia provato l'accordo interpositorio – fittizio o reale – con il coniuge debitore. La ragione di tale deroga rinviene dal fatto che il divieto, costituendo eccezione alla regola della partecipazione di chiunque alla vendita, non può trovare applicazione analogica in ipotesi diverse da quelle espressamente previste, senza che possa esser riconosciuto rilievo decisivo al fatto che, in questo caso, l'effetto traslativo del bene si ripercuote per la metà nel patrimonio dello stesso esecutato (Cass. n. 605/1982; Cass. n. 4407/1979). Al riguardo sarebbe opportuno rimeditare tale conclusione anche alla luce dell'orientamento fatto proprio dalla Corte di legittimità per cui la comunione legale configura una comunione senza quote con l'effetto che l'espropriazione di un bene in comunione per debiti personali di uno solo dei coniugi, dovrà colpire il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito (Cass. n. 6575/2013; Cass. n. 2047/2019). È evidente, pertanto, che nel momento in cui il bene è acquistato dal coniuge non debitore, il bene rientrerà nella comunione legale e il debitore diverrà nuovamente titolare dei diritti di questa, esponendo ex novo il medesimo bene ad esecuzione forzata da parte dei propri creditori personali, soprattutto se rimasti insoddisfatti all'esito della prima azione esecutiva; ed allora oltre che ragioni giuridiche – stante il divieto per il debitore di offrire anche per interposta persona – vi sono evidenti ragioni di opportunità che depongono nel senso di evitare che il coniuge non debitore si aggiudichi il bene staggito compreso nella comunione coniugale. Naturalmente è fatto salvo il caso in cui ai sensi dell'art. 179 c.c. l'acquisto avvenga in sede esecutiva, escludendolo dalla comunione legale; – da parte della società per i beni del socio esecutato. Al riguardo, il Giudice di legittimità ha, da ultimo, ribadito che nulla osta a che la società di capitali partecipi alla vendita coattiva del bene del proprio socio e, mutatis mutandis, del socio alla vendita coattiva di beni della società: la ragione risiede nel fatto che l'offerente è soggetto del tutto distinto dal socio esecutato, stante l'autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, rispetto ai suoi soci o amministratori ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente (Cass. n. 2280/2021; Cass. n. 11258/2007). La suddetta conclusione, cui si giunge prendendo le mosse dal carattere eccezionale dei divieti previsti dagli artt. 571 e 579 c.p.c., si ritiene applicabile a tutte le ipotesi in cui si possa configurare una netta distinzione tra il patrimonio dell'offerente e quello del debitore esecutato, il che sicuramente si verifica nel caso di società munite di autonomia patrimoniale perfetta. Diverso è il caso delle società di persone nelle quali non vi è tale separazione e, pertanto, potrebbe inferirsi l'operatività del divieto ove si considerasse che l'aggiudicazione in favore della società, dotata di autonomia patrimoniale imperfetta, potrebbe produrre effetti anche al di fuori della propria sfera giuridica e segnatamente anche in quella del debitore; di contro, è agevole l'obiezione per cui stante il carattere eccezionale del divieto, nessuna norma ne prevede l'applicazione al caso di specie e, soprattutto, potrebbe aversi riguardo a quella pur risalente giurisprudenza di legittimità che consente la partecipazione alla vendita coattiva del bene in comunione legale da parte del coniuge non debitore, sebbene la successiva aggiudicazione potrà comportare effetti anche sul patrimonio del debitore. Sul punto, autorevoli studiosi (Farina Saija) scandagliando l'applicabilità della disciplina della vendita coattiva per la esecuzione individuale a quella concorsuale, hanno sottolineato come la società di persone costituisce comunque un centro di imputazione di interessi distinto da quello dei soci che la compongono, benché questi possano essere chiamati a rispondere illimitatamente delle obbligazioni assunte dall'ente. Un indice di tale autonomia viene individuato nell'art. 2659 comma 1 n. 1 c.c. ai sensi del quale la trascrizione di un atto tra vivi che veda come parte una società di persone deve essere effettuato indicando la sua denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale e non quelli dei soci. Ed allora la risposta al quesito in ordine alla operatività o meno del divieto di offrire potrà essere data assumendo come elemento decisivo la posizione del socio: ove la procedura esecutiva abbia investito tanto la società quanto i soci illimitatamente responsabili, questi ultimi al pari di quella dovranno ritenersi a tutti gli effetti debitori e in quanto tali non potranno offrire, mentre il divieto non opererà per quei soci che, avvantaggiandosi della limitazione della responsabilità per le obbligazioni assunte dall'ente, non diverranno parte del processo esecutivo. Di conseguenza nulla osta a che la società partecipi alla vendita coattiva afferente al bene di un proprio socio, stante la dedotta distinzione tra i due centri di interesse. I requisiti dell'offertaGli elementi indispensabili affinché la offerta di acquisto sia validamente formulata sono l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Tuttavia, al fine di rendere meglio intellegibile l'offerta e consentire le opportune verifiche documentali per trasferire correttamente il bene, è conveniente che l'offerta contenga anche altre informazioni. In particolare, nel modello di ordinanza di vendita allegato alle linee guida elaborate dal CSM con delibera dell'11 ottobre 2017, è previsto che l'offerta contenga: – il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; – i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; – l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto; – il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore al termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione; – l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima. All'offerta dovranno essere allegati: – marca da bollo di Euro 16,00; – copia del documento d'identità in corso di validità e copia del codice fiscale dell'offerente; – l'assegno circolare costituente la cauzione ovvero copia della contabile di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario sul conto della procedura, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico; – la eventuale richiesta di agevolazioni fiscali; – se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge; – se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; – se il soggetto offerente è un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale dell'offerente e di chi sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; – se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; – se l'offerta è formulata da più persone, copia per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto che sottoscrive l'offerta. Va detto che ai sensi dell'art. 174 disp. att. c.p.c., l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale; in mancanza le comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria. L'elezione di domicilio potrà essere sostituta indicando un domicilio digitale quale è l'indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso le comunicazioni afferenti alla vendita avverranno mediante invio telematico (Cass. S.U., n. 10143/2012). Al riguardo, è da precisare che il d.lgs. n. 164/2024 contenente le disposizioni correttive e di coordinamento del d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) «col proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla (e della) legislazione vigente», ha modificato l'art. 174 disp. att. c.p.c. e la sua rubrica, adattando la norma alla connotazione telematica del processo e delle comunicazioni. In particolare, si prevede che l'offerente in sede di offerta dovrà indicare, in alternativa alla residenza, l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale. Quest'ultima modalità di elezione di domicilio digitale è prevista esclusivamente per le persone fisiche, per i professionisti e per gli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'art. 6-quater d.lgs. n. 82/2005 (c.d. «Codice dell'amministrazione digitale»). In mancanza di tali indicazioni, le comunicazioni saranno fatte presso la cancelleria. Inoltre, si valorizza la disposizione di cui all'art. 149-bis c.p.c. anch'esso oggetto di revisione, per cuiove l'offerente sia soggetto tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC o che abbia eletto domicilio digitale, le comunicazioni dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi. La busta chiusa, contenente l'offerta e gli allegati, dovrà essere consegnata al professionista delegato presso il luogo indicato nell'avviso, residualmente presso la cancelleria del giudice della esecuzione, indicando esclusivamente la data della vendita e il nome del delegato ovvero del giudice per il caso in cui non sia stato designato il delegato. Il professionista o la cancelleria annoteranno sulla busta stessa chi materialmente consegna il plico, anche acquisendo copia di un documento di riconoscimento, potendo trattarsi di soggetto differente dall'offerente, oltre data e ora di consegna. Circa la facoltà del delegato di affidare ad altri incaricati del suo studio l'individuazione del presentatore e la raccolta dell'offerta, alcuni interpreti ritengono che l'attività di certificazione che in questo caso il delegato compie al posto del cancelliere non sia delegabile, sebbene l'irregolarità non potrà pregiudicare la validità della offerta. Altri ammettono tale facoltà stante, da un lato il dato normativo offerto dall'art. 571 comma 4, c.p.c., per cui il cancelliere/delegato «cura» l'accettazione dell'offerta e l'identificazione del presentatore; dall'altro il fatto che il professionista delegato è comunque un libero professionista che verosimilmente organizza la sua attività con una struttura di risorse materiali ed umane, assumendosene il rischio e rispondendo delle sue attività ed è quindi innegabile che egli si avvalga, per operazioni materiali, anche di personale di sua fiducia, purché – beninteso – si assuma in prima persona la titolarità ed il rischio dei risultati dell'operato dei suoi collaboratori. Deve trattarsi, però, di attività meramente materiali e marginali, normalmente riconducibili a quella parte di attività delegata propria del cancelliere e non del giudice: la vendita va tenuta dal delegato di persona e nessuna delle decisioni su date, termini, ammissione di partecipanti ed offerenti, eccetera, può essere demandata a soggetti terzi. (De Stefano, 482). Pertanto, il delegato potrà affidare ad altri incaricati di sua fiducia le sole attività materiali normalmente svolte dal cancelliere, mentre dovrà compiere direttamente le attività a lui demandate di competenza del giudice della esecuzione. L'offerta dovrà avere ad oggetto esattamente il diritto indicato nell'avviso, escludendosi qualsivoglia diverso diritto; se oggetto di vendita è la piena proprietà non potrà essere fatta offerta per la nuda proprietà o l'usufrutto in quanto la liquidazione coattiva non può dar luogo alla costituzione di diritti diversi da quelli oggetto di pignoramento. In tal senso depone anche l'art. 586 c.p.c. che disciplinando il contenuto del decreto di trasferimento prevede che in esso sia ripetuta la descrizione del bene contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita. Tuttavia, si registra il diverso orientamento di alcuni tribunali che, invece, ritengono possibile la scissione del diritto trasferito in quanto oggetto di trasferimento è, comunque, il diritto di proprietà, con la sola conseguenza che essa non viene acquistata per intero da un solo soggetto, ma da due, i quali divengono titolari rispettivamente della nuda proprietà e dell'usufrutto. Una volta che l'offerta sia stata depositata essa è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 comma 3; la regola fa eccezione nel caso in cui il giudice dell'esecuzione disponga l'incanto ovvero quando siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. La ragione della previsione di irrevocabilità dell'offerta è da individuare nell'esigenza che alla vendita partecipino solo soggetti concretamente interessati, sebbene tale vincolatività non potrà eccedere il termine di centoventi giorni; il medesimo termine è da ricondurre a quanto previsto dall'art. 569 comma 3 c.p.c. secondo cui il giudice nell'ordinanza di vendita fissa un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a novanta e non superiore a cento venti giorni – decorrenti da quando siano stati adempiuti i previsti oneri pubblicitari – entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto. Pertanto, è assai difficile nella pratica che l'offerta non venga delibata entro il medesimo termine di centoventi giorni proprio perché sicuramente prima del suo decorso si svolgerà la vendita cui l'offerta si riferisce. L'altra ipotesi che consente la revoca della offerta ricorre nel caso in cui il giudice della esecuzione ordini l'incanto; al riguardo è bene considerare che il giudice può disporre la vendita con incanto solo se ritiene che la vendita con tale modalità possa condurre all'aggiudicazione del bene ad un prezzo superiore della metà rispetto a quello determinato dall'esperto ai sensi dell'art. 568 c.p.c., ipotesi evidentemente remota ove la stima sia corretta. Pertanto, una volta che l'ordinanza di vendita disponga normalmente la modalità senza incanto, senza disciplinare in alcun caso l'ipotesi residuale dell'incanto, l'offerta potrà essere revocata solo per il decorso del termine di centoventi giorni. L'eventuale revoca dovrà avvenire nelle stesse forme previste per l'offerta e cioè personalmente o a mezzo avvocato munito di procura speciale. Una volta che l'offerta sia validamente formulata, la stessa è vincolante per l'offerente e può determinare l'aggiudicazione anche in caso di sua assenza nel giorno fissato per la vendita, con conseguente obbligo di versamento del saldo del prezzo a pena di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 587 c.p.c. Un ulteriore effetto della offerta validamente formulata è previsto dall'art. 161-bis disp. att. c.p.c. introdotto dalla l. n. 263/2005, ai sensi del quale è consentito il rinvio della vendita solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c. per la vendita senza incanto, ovvero ex art. 580 c.p.c. per quella con incanto; la norma acclara la posizione dell'offerente quale titolare di un'aspettativa giuridicamente tutelata, tanto da prevedere il necessario consenso di quest'ultimo per procedere al differimento. Al riguardo, si discute se legittimati a dare il consenso per il rinvio della vendita ai sensi della suddetta disposizione di attuazione siano tutti i creditori o solo quelli muniti di titolo esecutivo; la soluzione inclusiva rinviene dal fatto che il testo della norma non fa alcuna distinzione, mentre la tesi restrittiva ritiene irragionevole riconoscere tale potere ai creditori privi di titolo non avendo questi il potere d'impulso della procedura. I vizi dell'offerta e la sua inefficaciaNon tutte le indicazioni illustrate al paragrafo precedente sono funzionali alla valida formulazione della offerta di acquisto. Invero, l'art. 571 comma 2 c.p.c. stabilisce le condizioni minime ed imprescindibili di efficacia dell'offerta, stabilendo che la stessa è inefficace: a) se depositata oltre il termine perentorio previsto nell'avviso di vendita (in questo caso si configurerebbe addirittura una ipotesi di irricevibilità), b) se il prezzo offerto è inferiore alla offerta minima ammissibile e, infine, c) se non viene correttamente versata la cauzione. A questi requisiti essenziali della offerta deve evidentemente aggiungersi l'indicazione dell'offerente e la sottoscrizione della offerta stessa, mancando i quali non è possibile imputare gli effetti della manifestazione di volontà all'acquisto del bene. Ove l'offerta sia carente di informazioni o allegati non essenziali, la stessa potrà essere integrata vuoi dal punto di vista informativo, vuoi dal punto di vista documentale in sede di udienza di vendita; si pensi ad esempio, alla mancata allegazione della copia del documento di identità o alla mancata apposizione sull' offerta della marca da Euro 16,00 che potranno essere successivamente prodotte, non incidendo sulla validità della stessa offerta. Nel caso in cui l'offerta sia presentata da persone giuridiche, la stessa dovrà essere sottoscritta da colui che ne abbia la rappresentanza in base all'atto costitutivo e alle successive variazioni, verifica che dovrà essere effettuata alla stregua della certificazione camerale da allegare all'offerta. Come noto, le società di capitali acquistano personalità giuridica solo con l'iscrizione nel registro delle imprese e, pertanto, colui che abbia speso il nome della società costituita ma non ancora iscritta, offrendo per conto e nell'interesse di questa, potrà vedersi ratificato dalla società il proprio operato i cui effetti retroagiranno al momento della costituzione. La ratifica potrà avvenire anche per circostanze concludenti desumibili dal fatto che la società si sia resa intestataria del bene (Cass. n. 20805/2011; Cass. n. 27337/2005). Tale conclusione non può essere applicata nella diversa fattispecie in cui il falsus procurator abbia agito prima ancora che la società sia costituita; in questo caso l'operato di quest'ultimo non è suscettibile di ratifica essendo stato speso il nome di un soggetto ancora inesistete e, pertanto, l'offerta dovrà essere imputata allo stesso falsus procurator. Nella pratica è sorto il problema circa la validità di una offerta nella quale non sia indicato il prezzo offerto o nell'ipotesi di vendita di più lotti, non sia stato indicato il lotto cui l'offerta si riferisce; in questi casi, volendo essere pragmatici e provando a dare una soluzione che sia conforme ai principi di speditezza della procedura, si dovrebbe dire che l'offerta è comunque valida se alla stregua di altri elementi acquisiti sia possibile desumere i dati mancanti. Pertanto, ove non sia indicato il prezzo offerto, ma sia presente la cauzione che deve essere pari al 10% del prezzo offerto, da questa si potrà desumere l'importo offerto; non così nel caso di vendita di più lotti in cui difficilmente si potrà stabilire per quale bene si intenda offrire, mancando l'indicazione del lotto o la descrizione del bene. Si ritiene, inoltre, ammissibile l'offerta unitariamente presentata da più soggetti con l'effetto che il decreto di trasferimento dovrà essere pronunciato a favore di tutti gli offerenti solidali, salvo che nell'offerta stessa non sia indicata la ripartizione delle quote. Ad ogni modo è opportuno considerare l'indirizzo rigoroso della Corte di legittimità secondo cui nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa ed in assenza di una previsione di legge in tal senso (Cass. n. 12880/2012). Nel caso in cui il giudice o il professionista delegato non abbiano rilevato l'inefficacia dell'offerta carente di un suo elemento essenziale quale la cauzione inferiore all'ammontare stabilito, gli altri offerenti potranno contestare l'illegittimità della offerta proponendo, in prima battuta, opposizione agli atti del delegato che ha pronunciato l'assegnazione e, in seguito, avanzando opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento sul quale si è riverberato il vizio del procedimento di vendita (Cass. n. 6186/2009). Circa la qualificazione del termine per il deposito dell'offerta, la sua perentorietà rinviene dalla prevista sanzione di inefficacia in caso di ritardo; le Sezioni Unite, anche rispetto alla vendita all'incanto, ne hanno definitivamente stabilito la natura perentoria, sebbene nessuna norma ne preveda la perentorietà ai sensi dell'art. 152 c.p.c. (Cass. S.U., n. 262/2010); ciò in quanto, da un lato, la perentorietà del termine può evincersi dalla sua funzione anche in mancanza di un esplicita qualificazione in tal senso, dall'altro nel caso di liquidazioni coattive l'impossibilità di dilatare tale termine risponde alla imprescindibile esigenza di garantire parità di regole per tutti gli offerenti, esigenza che sarebbe evidentemente frustrata ove si consentisse il deposito della cauzione – e dunque la partecipazione alla gara – una volta decorso il termine. La stessa Corte nella sua formazione più autorevole, dà conto della possibilità per il giudice della esecuzione di esercitare i poteri che gli vengono riconosciuti dall'art. 487 c.p.c., potendo modificare o revocare l'ordinanza di vendita, a condizione che la vendita non sia iniziata e sempre che tale determinazione rinvenga da ragioni di ordine oggettivo e non per andare incontro ad esigenze manifestate da un singolo potenziale offerente; in ogni caso la modifica del regolamento della vendita coattiva dovrà compiersi attraverso una successiva ordinanza da pubblicare nei modi prescritti dall'art. 490 c.p.c. in quanto solo garantendo vuoi la parità di trattamento a tutti gli offerenti, vuoi l'ordinato svolgimento delle procedure di vendita, si attua l'effettività della tutela giurisdizionale esecutiva. Infine, si ritine che il termine per la presentazione dell'offerta debba essere computato alla stregua di quanto previsto dall'art. 155 c.p.c. per tutti i termini processuali, senza tener conto dei giorni festivi di scadenza; pertanto, qualora il giorno fissato per la vendita sia un lunedì, e per la presentazione delle offerte sia stabilito quale termine finale il giorno che precede il suo espletamento, deve ritenersi che detto termine scada nella giornata del venerdì antecedente (Cass. n. 21335/2017). In relazione alla cauzione, l'art. 571 c.p.c. stabilisce una soglia minima per il suo ammontare e cioè almeno il dieci per cento del prezzo offerto, consentendo all'offerente di prestare una cauzione di maggior importo. L'opportunità che il giudice dell'esecuzione preveda nell'ordinanza di vendita un importo della cauzione superiore al minimo, ricorre tutte le volte in cui precedenti tentativi di vendita si siano conclusi con la decadenza dell'aggiudicazione per mancato versamento del saldo, anche in considerazione dell'importo non considerevole della cauzione; in questo caso, il professionista delegato potrà sollecitare l'adozione di tale provvedimento sì da modificare eventualmente quanto inizialmente previsto nell'ordinanza di vendita, in modo da aggravare, con la perdita di una cauzione più consistente, l'eventuale partecipazione ostruzionistica alla vendita coattiva. L'offerta formulata a mezzo di avvocatoNella vendita senza incanto, l'art. 571 comma 1 c.p.c. prevede che l'offerta debba essere sottoscritta direttamente dall'offerente ovvero esclusivamente mediante avvocato, stante il rinvio all'art. 579 u.c. c.p.c., secondo il quale i procuratori legali, oggi avvocati, possono fare offerte per persone da nominare; in questo caso l'avvocato dovrà premunirsi di procura speciale sostanziale, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non potendo egli stesso procedere all'autentica. Tale formalità, rinviene dal fatto che l'offerta di acquisto è «un atto giuridico unilaterale di natura privata» ad effetti processuali (Cass. n. 7708/2014), posto che l'offerente non è parte del processo di liquidazione coattiva, se non dal momento in cui si manifesti un contrasto che lo veda coinvolto e che richieda l'intervento regolatore del giudice della esecuzione (Cass. n. 5701/2012). Nella ipotesi residuale di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 579 comma 2 c.p.c. l'offerta potrà essere formulata anche a mezzo di un mandatario non avvocato, comunque munito di valida procura sostanziale. La disciplina meno restrittiva prevista per la vendita con incanto rinviene dalla diversità strutturale tra le due tipologie di vendita, in quanto in quella senza incanto viene formulata una offerta irrevocabile ad acquistare, mentre nella vendita con incanto l'offerta è manifestazione della semplice volontà di partecipare alla vendita. In tutti i casi in cui l'avvocato formuli offerta per persona da nominare e sia rimasto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 583 c.p.c. dovrà dichiarare in cancelleria, ovvero al professionista delegato ex art. 591-bis comma 3, n. 5 c.p.c., il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando la relativa procura; tale dichiarazione dovrà essere fatta entro tre giorni dall'aggiudicazione e, in mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva in capo allo stesso avvocato. Stessa conclusione si ha nel caso in cui l'offerente per persona da nominare non abbia la qualità di avvocato: l'offerta sarà valida ma gli effetti dovranno essere imputati in proprio all'offerente a favore del quale dovrà intendersi perfezionata l'aggiudicazione, secondo i principi propri del contratto per persona da nominare (Cass. n. 3518/1994; Cass. n. 5145/1981). Ad ogni modo, è pacificamente ammessa la possibilità che l'operato dell'avvocato venga ratificato dal terzo anche successivamente all'aggiudicazione, ma entro il termine per la dichiarazione di nomina alla quale dovrà essere allegata la ratifica da compiersi nelle stesse forme prescritte per la procura speciale e cioè atto pubblico o scrittura privata autenticata. La dichiarazione di nomina rappresenta l'atto processuale a partire dal quale la persona nominata acquisisce i diritti ed assume gli obblighi rinvenienti dall' aggiudicazione in suo favore; prima della sua designazione il terzo è portatore di un mero interesse di fatto, sfornito di diretta e personale tutela giuridica, essendo questa affidata al procuratore rimasto aggiudicatario, unico legittimato ad esercitare i diritti processuali correlati all'offerta e ad esperire le azioni a tutela degli stessi (Cass. n. 1966/1994). BibliografiaAa.Vv., Formulario delle esecuzioni a cura di A. Auletta, Giordano, Leuzzi, Milano, 2020; Castoro P. e N., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2019; D'Alonzo La legittimazione dei pubblici ufficiali a presentare offerte di acquisto nelle procedure esecutive in Inexecutivis.it, 2022; De Stefano, I procedimenti esecutivi, Milano, 2016; Fanticini, Ghiacci, L'esecuzione civile, in Formulario commentato, Torino, 2023; Farina, Processo di esecuzione, a cura di Cardino Romeo, Padova, 2018; Farina, Saija, La disciplina processuale delle vendite forzate concorsuali (anche alla luce del C.C.I.I.), in REF 1/2021: profili sistematici e applicativi; Rizzi, Codice commentato delle esecuzioni civili, Milano, 2016; Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2022. |