Regolamento - 12/12/2012 - n. 1215 art. 511. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell'esecuzione o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata. 2. Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1. InquadramentoLa Sottosezione 2 della sez. 3 del Capo III del regolamento (rubricata «Diniego dell'esecuzione») contiene disposizioni che risultano applicabili – sotto il profilo procedurale – anche al giudizio di diniego di riconoscimento. La scelta sistematica compiuta dal legislatore eurounitario si giustifica alla luce della sostanziale identità di oggetto dei giudizi (tesi, entrambi, all'accertamento di cause ostative alla circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario comune). Peraltro, con riferimento alle disposizioni procedurali applicabili, il regolamento n. 1215 si limita a porre una disciplina senza dubbio scarna, demandando all'interprete il delicato (e non sempre semplice) compito di individuare le modalità attraverso le quali integrare la disciplina sovranazionale e quella interna. Nel prosieguo saranno esaminate tanto le disposizioni procedurali poste in via immediata dal regolamento, quanto le modalità mediante le quali – con specifico riferimento all'esecuzione in Italia della decisione di altro Stato membro – le norme del regolamento Bruxelles I bis sono destinate a trovare applicazione nell'ordinamento interno. Da ultimo sarà esaminata la disposizione (indubbiamente problematica, per come formulata) prevista dall'art. 51. I motivi di diniego dell'esecuzione: rinvioPer l'esame dei singoli motivi di diniego dell'esecuzione si rinvia al commento dell'art. 45. Deve peraltro segnalarsi come, nonostante l'abolizione dell'exequatur ed il conseguente «spostamento in avanti» della possibilità di far valere i motivi ostativi al riconoscimento (e/o all'esecuzione), in dottrina sia stato ritenuto ancora vigente l'obbligo, per il giudice dello Stato richiesto, di effettuare d'ufficio alcune verifiche formali; verifiche relative, in particolare: – alla possibilità di qualificare il provvedimento straniero quale decisione ai sensi del regolamento n. 1215; – alla possibilità di ricondurre tale decisione nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles I bis (Carbone, Tuo, 343; Salerno, 396). Secondo un'autrice (D'Alessandro, 341-342), infine, dovrà valutarsi quale sarà l'interpretazione della Corte di giustizia in ordine alla possibilità per il giudice dello Stato richiesto di esaminare d'ufficio la ricorrenza dei motivi ostativi. In tale prospettiva si è osservato come sarebbero in astratto sostenibili due diverse interpretazioni degli artt. 45 e 46. Per un verso, infatti, ove vengano in rilievo interessi pubblicistici (si pensi, ad esempio, all'ordine pubblico materiale) potrebbe ritenersi applicabile la lex fori che, in Italia, tendenzialmente consente un simile rilievo (art. 112 c.p.c.). Per altro verso, invece, come sembrerebbe suggerire l'incipit («su istanza») degli artt. 45 e 46, eventuali motivi ostativi potrebbero essere esaminati dal giudice solo su iniziativa della parte legittimata (la cui mancata attivazione andrebbe quindi intesa come rinuncia ad invocare il mancato rispetto dei valori sottesi alle cause ostative). Nel senso di una totale preclusione del rilievo d'ufficio dei motivi ostativi ex art. 45, invece, Carbone, Tuo, 352. Altro autore (Salerno, 396-397), infine, differenzia i poteri officiosi in funzione della parte che ha instaurato il giudizio. In particolare, in caso di domanda proposta, ai sensi dell'art. 36.2, dalla parte interessata all'accertamento dell'assenza dei motivi elencati all'art. 45, dovendo l'accertamento avere ad oggetto tutti i motivi ostativi, il giudice potrebbe rilevare d'ufficio il difetto di uno dei motivi previsti dal regolamento. In caso, invece, di domanda di diniego del riconoscimento o di opposizione ai sensi degli artt. 45 e 47, graverebbe sul debitore l'onere di eccepire l'esistenza di una (o più) ragioni ostative, sì che sarebbe precluso il rilievo d'ufficio di un motivo non espressamente allegato. I profili procedurali oggetto di specifica disciplina da parte del regolamentoCome già segnalato, l'art. 45.4 rinvia, quanto alla procedura per la proposizione della domanda di diniego del riconoscimento, alla disciplina dettata in materia di diniego dell'esecuzione ed alle norme comuni contenute nella sez. 4 del Capo III. Una simile scelta si giustifica, verosimilmente, in considerazione del fatto che i giudizi in questione presentano il medesimo oggetto, dovendo il giudice pur sempre accertare se gli effetti (di accertamento, di modificazione giuridica o esecutivi) originari della decisione estera sono suscettibili di prodursi anche nello Stato richiesto (D'Alessandro, 337). Una parziale mancata coincidenza delle disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione è, per la verità, rinvenibile con riferimento al profilo della legittimazione ad agire. Quanto al diniego del riconoscimento, infatti, la legittimazione è ravvisata in capo a «ogni parte interessata» (artt. 36.2 e 45.1). Il diniego dell'esecuzione può, invece, esser richiesto dalla sola parte contro la quale è chiesta l'esecuzione (art. 46). Proprio l'esatta portata dell'interesse ad agire quale richiesto dagli artt. 36.2 e 45.1 richiederà, probabilmente, un intervento della Corte di giustizia. L'interesse ad agire potrebbe infatti essere parametrato alla luce della disciplina vigente nello Stato richiesto (sì che potrebbe escludersi la possibilità di richiedere il diniego del riconoscimento in uno Stato membro nel quale, ad esempio, non vi siano – stando alla stessa domanda – beni suscettibili di essere aggrediti in via esecutiva) ovvero alla luce della disciplina dello Stato d'origine (soluzione, questa, sostenibile considerando che il riconoscimento realizza un'estensione dei medesimi effetti della decisione contemplati dall'ordinamento d'origine e che – nonostante la maggiore complessità della valutazione rimessa al giudice chiamato a decidere la domanda di riconoscimento – presenterebbe il vantaggio di individuare una nozione unitaria di interesse ad agire non suscettibile di mutamento in conseguenza del mutare dello Stato dell'esecuzione). Il regolamento non contiene norme uniformi destinate a disciplinare il giudizio avente ad oggetto i motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, limitandosi in proposito a delineare un ristretto nucleo di disposizioni generali che ciascuno Stato è chiamato ad attuare assicurando la realizzazione dell'effetto utile della disciplina in materia di circolazione delle decisioni. Una simile scelta non agevola certo il compito dell'interprete chiamato, a fronte delle limitate previsioni del legislatore eurounitario, ad individuare gli strumenti di diritto interno destinati, in via suppletiva e sussidiaria (Carbone, Tuo, 341; di sussidiarietà funzionale parla Salerno, 390), ad integrare le disposizioni sovranazionali e quelle nazionali, assicurando il pieno e corretto funzionamento delle prime in conformità ai canoni di reciproca fiducia e di prevedibilità e certezza del diritto. In dottrina (Salerno, 389) si è sottolineato come il procedimento in questione abbia carattere esclusivo, essendo l'unico strumento mediante il quale è possibile contestare o far accertare in via principale le condizioni di efficacia della decisione. Peraltro, proprio perché imposto dal diritto uniforme, tale procedimento non potrà essere la sede per far valere pretese limitazioni derivanti dal diritto nazionale come, ad esempio, nel caso in cui il valore monetario inerente all'esecuzione della decisione straniera sia inferiore al minimo richiesto dalla legge del foro (Salerno, 389). Tra le poche disposizioni dettate dal regolamento relativamente ai profili procedurali viene in rilievo l'art. 47 che, al par. 3, indica le formalità da compiere ai fini dell'instaurazione del giudizio. In particolare, si prevede l'obbligo di fornire all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa, ferma la possibilità di dispensa da tale produzione ove l'autorità giurisdizionale ne sia già in possesso o ritenga irragionevole la richiesta di produzione al richiedente (in tale caso la richiesta di produzione potrà essere rivolta all'altra parte). Tali oneri di produzione sono stati in dottrina (Carbone, Tuo, 342-343) valorizzati per affermare – nonostante il silenzio del regolamento sul punto – che il procedimento di diniego dell'esecuzione (e/o del riconoscimento) devono avvenire nel rispetto del contraddittorio (nel senso del necessario rispetto del contraddittorio per tali procedimenti v. anche Salerno, 395). Nella prospettiva di riduzione dei costi da sostenere si prevede inoltre (art. 47.4) che la parte richiedente il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, salvo che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti. Nel silenzio del regolamento quanto al termine entro il quale proporre la domanda di diniego di riconoscimento si è ritenuto che l'iniziativa possa essere intrapresa in qualunque momento e, quindi, anche prima della notifica dell'attestato ex art. 43 (Carbone, Tuo, 342). La decisione sulla domanda di diniego dell'esecuzione deve essere adottata «senza indugio» (art. 48). Fermo il rilievo di tale inciso quanto al rito applicabile (v. il par. seguente) e la mancata previsione di conseguenze derivanti dalla inosservanza della disposizione, in dottrina (Carbone, Tuo, 342) si è osservato come le norme nazionali in materia di esecuzione saranno applicabili solo se siano in grado di assicurare una tempestiva decisione. La decisione resa ai sensi dell'art. 48 è impugnabile da ciascuna delle parti (art. 49). L'Italia ha, ai sensi dell'art. 75 del regolamento, comunicato alla Commissione che competente per l'impugnazione delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 48 è la Corte di Appello. Ferma la mancata indicazione del termine per l'impugnazione, in dottrina (Salerno, 393) si è ritenuta applicabile la disciplina di diritto interno con conseguente termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza (art. 702-quater c.p.c.) e si è affermata l'irrilevanza della condizione di inammissibilità prevista dall'art. 348-bis c.p.c. (stante il secondo comma di tale ultima disposizione). Sempre mediante la comunicazione ai sensi dell'art. 75 l'Italia ha indicato nella Corte di cassazione l'autorità competente a decidere le impugnazioni proposte avverso le decisioni emesse ai sensi dell'art. 49. L'integrazione tra le norme del regolamento e quelle interne in caso di diniego di esecuzioneSi è già osservato come il regolamento rimetta ai singoli ordinamenti nazionali la individuazione di taluni profili procedimentali di sicuro rilievo quanto alla concreta proposizione delle domande di diniego dell'esecuzione (e/o del riconoscimento). Di seguito si proveranno ad illustrare le questioni che, per i profili qui in esame, sono state oggetto di maggiore attenzione da parte della dottrina (e della, allo stato ancora assai ridotta, giurisprudenza nazionale). Prima del d.lgs. n. 149/2022 (sul quale v. infra)sussisteva sostanziale uniformità di posizioni (Carbone, Tuo, 343; Malatesta, Nisi, 154; D'Alessandro, 338; Salerno, 384 e 390-391) quanto alla opportunità di trattare tali domande con il rito sommario di cognizione(artt. 702-bis ss. c.p.c.). In questo senso deponeva senza dubbio la lettera dell'art. 48 (ai sensi del quale la decisione deve essere adottata «senza indugio»), ma, probabilmente, anche un'esigenza di uniformità rispetto al rito applicabile quanto al riconoscimento delle sentenze provenienti da Stati extra-UE ai sensi dell'art. 67, l. n. 218/1995. Ove la domanda fosse stata proposta con le forme del giudizio ordinario di cognizione si riteneva invece possibile la conversione del rito ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c. stante anche il carattere essenzialmente documentale del giudizio (D'Alessandro, 338). Problematica risulta invece la questione relativa alla competenza (funzionale – Carbone, Tuo, 346) a conoscere della domanda di diniego di esecuzione. Secondo una prima tesi (D'Alessandro, 337 ss.; Malatesta, Nisi, 151 ss.; Salerno, 384) la parte nei confronti della quale è instaurata l'esecuzione potrebbe far valere i motivi di diniego di cui all'art. 46 in sede di opposizione all'esecuzione. Tale soluzione è stata argomentata: a) sul considerando 30 del regolamento che, senza in alcun modo richiamare il giudizio di accertamento della mera riconoscibilità della decisione straniera, prevede che la parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in altro Stato membro dovrebbe «nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto», poter invocare nella stessa procedura sia i motivi di diniego contemplati dal regolamento, sia i motivi di opposizione contemplati dall'ordinamento nazionale; b) sull'art. 44 del regolamento che (ove si ritenessero esistenti due distinti giudizi per i motivi di diniego dell'esecuzione e di opposizione all'esecuzione per motivi nazionali) finirebbe con il delineare un atipico potere di sospensione dell'esecuzione da parte di un giudice diverso da quello dell'esecuzione; c) sul rilievo per il quale la diversa soluzione potrebbe comportare una contemporanea pendenza di giudizio di diniego dell'esecuzione e di opposizione all'esecuzione foriera di inevitabili difficoltà nel coordinamento tra i due procedimenti ad iniziare da quella «di stabilire se sia possibile applicare al caso di specie l'art. 38, regolamento n. 1215/2012, benché collocato nell'ambito delle disposizioni concernenti il riconoscimento, per ottenere la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione, in attesa di stabilire se il titolo esecutivo in senso sostanziale proveniente dall'estero esiste o meno» (D'Alessandro, 339-340). In una differente prospettiva si è invece ritenuto (Carbone, Tuo, 347 ss.) che il diniego dell'esecuzione (e/o del riconoscimento) dovrebbe essere accertato da un giudice diverso da quello dell'esecuzione (con conseguente, possibile coesistenza di un giudizio teso ad accertare cause ostative del riconoscimento o dell'esecuzione e di un'opposizione all'esecuzione per motivi interni). Tale soluzione è stata argomentata: i) sulla natura funzionale ed esclusiva della competenza assegnata unitariamente ai sensi dell'art. 47.1 sia per la riconoscibilità (artt. 36.2 e 45.4) sia per l'eseguibilità della decisione (artt. 46 ss.); ii) sulla diversità dei procedimenti (e delle autorità giurisdizionali competenti a pronunciarsi) di opposizione all'esecuzione regolata dal diritto interno e di accertamento dei motivi di diniego quale confermata dall'art. 44 del regolamento n. 1215 (v. in proposito quanto osservato in sede di commento dell'art. 44); iii) sul valore non cogente, ma, solo, esortativo (in termini, Salerno, 381) del considerando 30; – sul fatto che l'esortazione contenuta al considerando 30 non è stata accolta dall'Italia che, ai sensi dell'art. 75, ha comunicato alla Commissione la competenza a decidere sulle domande ex art. 46 del regolamento in capo al Tribunale (pur potendo esservi, per l'opposizione all'esecuzione, una competenza per valore del giudice di pace il quale – invece – risulta del tutto privato della conoscenza delle domande ex art. 46 giusta la comunicazione ex art. 75) senza peraltro individuare altra autorità competente a decidere la domanda di non riconoscibilità degli effetti (diversi da quelli esecutivi) della sentenza straniera proponibile, come visto, anche prima dell'instaurazione dell'esecuzione. Con riferimento alla competenza territoriale si è ritenuto (D'Alessandro, 338) che per il giudizio di accertamento dei motivi ostativi al riconoscimento trovano applicazione gli artt. 18 e 19 c.p.c. (in termini, Salerno, 383), mentre per i giudizi di diniego all'esecuzione a precetto già notificato dovrebbe applicarsi il criterio di competenza previsto dall'art. 615 c.p.c. (D'Alessandro, 340). L'autrice da ultimo citata osserva inoltre che, stante la comunicazione resa dall'Italia ai sensi dell'art. 75, la competenza verticale andrebbe rinvenuta sempre in capo al Tribunale anche nel caso in cui – secondo i criteri ordinari – la competenza per valore in ordine all'opposizione all'esecuzione spetti al giudice di pace; tanto sulla base di un'interpretazione «elastica» dell'art. 40, comma 6, c.p.c. In base al principio di equivalenza quale affermato all'art. 41.1 seconda parte sussiste, per l'esecuzione della decisione straniera, l'obbligo di procedere alla preventiva notifica dell'atto di precetto che non può esser considerato atto incompatibile con lo scopo del regolamento (Salerno, 380). Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, i procedimenti (instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 –cfr. art. 35, comma 1, d. lgs. n. 149/2022 come parzialmente modificato dall'art. 1, comma 380, l. n. 197/2022) di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di decisioni immediatamente esecutive emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri in conformità al diritto dell'Unione e disciplinati (tra gli altri) dal regolamento (UE) n. 1215/2012 si svolgono con il rito semplificato di cognizione disciplinato a partire dall'art. 281-decies c.p.c. La competenza in ordine a tali domande è assegnata al tribunale sulla base di una scelta del legislatore delegato definita «saggia» (Farina, 77 ss.) perché consente di ritenere ancora valida la tesi (sposata pure dal provvedimento milanese di seguito richiamato) che ammette il debitore a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. anche solo per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base di uno o più motivi ostativi elencati all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1215/2012. L'autore da ultimo citato ritiene pure (Farina, 80 ss.) che il coordinamento tra l'opposizione all'esecuzione tesa a far valere una delle ipotesi previste dall'art. 45 del regolamento (opposizione da proporsi, necessariamente, con il rito disciplinato a partire dall'art. 281-decies c.p.c.) e l'eventuale opposizione all'esecuzione fondata su ragioni c.d. «interne» (ove proposta mediante ordinario giudizio di cognizione) debba essere realizzato (stante la previsione dell'art. 40, comma 3, c.p.c.) assegnando prevalenza al rito ordinario di cognizione (problema di coordinamento destinato – evidentemente – a non porsi nel caso in cui il debitore scelga il procedimento semplificato di cognizione per l'opposizione all'esecuzione per motivi di diritto interno). Trib. Milano, ord. 10 settembre 2019 ha pronunciato su opposizione a precetto mediante la quale erano stati fatti valere i motivi di diniego dell'esecuzione previsti dall'art. 45, lettere a) e b) del regolamento n. 1215 in relazione a decisione olandese in forza della quale era stato notificato il precetto. Nel corso del procedimento il giudice ha convertito il rito da rito ordinario di cognizione a rito sommario di cognizione sulla base sia del carattere documentale della controversia, sia del tenore dell'art. 48 del regolamento n. 1215 ai sensi del quale l'autorità giurisdizionale statuisce «senza indugio». Il medesimo provvedimento, premessa la riconducibilità della sentenza olandese alla nozione di decisione in materia civile e commerciale, ha inoltre ritenuto esaminabili i motivi di diniego dell'esecuzione in sede di opposizione all'esecuzione. Al riguardo il provvedimento meneghino, ammessa la proponibilità della domanda di diniego nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione – quando, ad esempio, l'istanza di diniego sia formulata dal debitore prima della notifica o comunicazione da parte del creditore di un atto propedeutico all'esecuzione – ha tuttavia escluso, che le norme (del regolamento e del codice di rito) precludano la possibilità di proporre la domanda di diniego (anche) nelle forme dell'opposizione all'esecuzione. Una simile possibilità, anzi, è stata ritenuta «rispettosa del principio dell'equivalenza oltre che del principio secondo cui l'esecuzione della decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro deve avvenire con le forme e modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiesto sanciti dal regolamento atteso che – ferma la specificità delle censure che possono essere mosse nell'ambito del giudizio di diniego dell'esecuzione – consente alla parte destinataria della pretesa fondata su un titolo giudiziale formatosi in altro Stato membro di opporsi alla stessa azionando i medesimi rimedi previsti dall'ordinamento interno per la contestazione del diritto della parte intimante di agire in via esecutiva. Inoltre, l'esperibilità del rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. consente alla parte destinataria della pretesa esecutiva di chiedere l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il diniego del riconoscimento senza dover previamente subire gli effetti pregiudizievoli del pignoramento, solo parzialmente attenuati dalla possibilità, per il giudice dell'esecuzione successivamente instaurata, di sospendere il procedimento di esecuzione nelle more del giudizio sulla domanda di diniego, secondo quanto previsto dall'art. 44 lett. c)». La sospensione disciplinata all'art. 1Al fine di assicurare la continuità tra l'ordinamento d'origine e l'ordinamento richiesto, l'art. 51 del regolamento attribuisce al giudice competente a conoscere della domanda di diniego (o dell'impugnazione proposta ai sensi degli artt. 49 o 50) il potere di sospendere il procedimento se la decisione straniera costituente il titolo alla base dell'esecuzione sia stata impugnata nello Stato d'origine «con un mezzo ordinario» o «se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto». La formulazione letterale della norma ne comporta l'autonomia rispetto alla sospensione relativa all'esecuzione (cui hanno riguardo l'art. 44.1 lett. c) e l'art. 44.2). Potrebbe tuttavia dubitarsi dell'opportunità di una norma come l'art. 51 così interpretato. Infatti, la sospensione del giudizio di diniego, proseguendo invece l'esecuzione eventualmente intrapresa da parte del creditore, non risponderebbe ad esigenze di tutela del debitore (che vedrebbe proseguire l'esecuzione sino all'eventuale caducazione della decisione nello Stato d'origine), ma, al più, ad esigenze di economia processuale (sostanzialmente coincidenti con il mancato compimento – nello Stato richiesto – di attività processuale destinata a risultare inutile in caso di riforma della decisione nello Stato d'origine). Non a caso in dottrina, nonostante la lettera della norma, si è proposto un collegamento tra gli artt. 51 e 44 del regolamento n. 1215; collegamento per effetto del quale si è ritenuto che la sospensione regolata dall'art. 51 avrebbe una «valenza cautelare per la parte che si è opposta all'esecuzione» (Salerno, 408). La norma subordina la sospensione in esame alla proposizione di un « mezzo di impugnazione ordinario »; locuzione, questa, che si è ritenuto (Carbone, Tuo, 344) di dover interpretare alla luce dell'indirizzo della Corte di giustizia 22 novembre 1977, C-43/77, Industrial Diamond Supplies, che fa riferimento ad un mezzo di impugnazione da proporre entro un termine decorrente dall'adozione della decisione ed il cui esito può comportarne l'annullamento o la modifica (Carbone, Tuo, 344). Non poco problematica risulta anche l'individuazione del parametro alla stregua del quale potrebbe essere concessa la sospensione in esame. Secondo una prima tesi (Biavati, 194), il giudice dello Stato richiesto è tenuto a compiere una sommaria delibazione sia sulla fondatezza dei motivi di opposizione, sia soprattutto sul contenuto della decisione estera: ove si convinca che possono esservi elementi sufficienti per immaginare una diversa decisione in sede di impugnazione, egli potrà imporre una sosta al processo. Un simile orientamento presenta però profili di dubbia compatibilità con il divieto di riesame nel merito della decisione che, come noto, costituisce uno dei cardini del regolamento (UE) n. 1215/2012. In una diversa prospettiva si è invece osservato (Salerno, 408 ss.) che il giudice richiesto dell'accertamento del «merito processuale» deve seguire il criterio generale di bilanciamento «dei rispettivi interessi del creditore e del debitore» (Corte giustizia 4 ottobre 1991, van Dalfsen, C-183/90). Il giudice richiesto dovrebbe quindi porre alla base della decisione resa ai sensi dell'art. 51 un apprezzamento discrezionale di tutte le circostanze rilevanti («può») che, provate dall'opponente, saranno ponderate dal giudice. Nell'ambito di tale ponderazione, si precisa, non rientra la possibile prognosi sugli effetti positivi o meno della impugnazione nell'ordinamento dello Stato d'origine; una simile prognosi, infatti, sarebbe incompatibile con il divieto di riesame nel merito della decisione pronunciata nello Stato d'origine. Trib. Milano ord., 10 settembre 2019, esamina d'ufficio la questione relativa alla sospensione ai sensi dell'art. 51 ed osserva come, in mancanza di riferimenti normativi cui ancorare la sospensione prevista da tale norma, utili indicazioni siano desumibili dai principi e dalle finalità perseguite dal regolamento. In particolare, avuto riguardo al favor per la circolazione delle decisioni (cui consegue l'interpretazione restrittiva dei casi di diniego dell'esecuzione), il giudice meneghino ritiene non utile la sospensione del giudizio di opposizione a precetto in ragione della mera pendenza del giudizio di impugnazione della decisione nello Stato d'origine. Infatti, non precludendo, di per sé, il giudizio di gravame la libera circolazione della decisione munita di efficacia esecutiva, deve ritenersi esistente l'interesse del debitore ad un celere accertamento della sussistenza delle ragioni che giustificano il diniego dell'esecuzione e, per converso, della parte che intende promuovere l'esecuzione all'accertamento della insussistenza di tali ragioni. D'altro canto, prosegue il provvedimento citato, il giudizio promosso ai sensi dell'art. 45 del regolamento ed il giudizio di impugnazione radicato nello Stato membro d'origine hanno oggetto e limiti diversi e, almeno in linea di principio, non sembrano porsi su un piano di reciproca interferenza. BibliografiaBiavati, L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea alla luce del reg. UE n. 1215/2012, in Capponi, Sassani, Storto, Tiscini (a cura di), Il processo esecutivo. Liber amicorum, Romano Vaccarella, Torino, 2014, 189 ss.; Carbone, Tuo, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012, Torino, 2016; D'Alessandro, Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento 1215/2012, in Besso, Frus, Rampazzi, Ronco, Trasformazioni del processo civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 2015, Bologna, 2015; Farina, I procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere nella recente riforma del processo civile in Italia, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2023, 1, 65 ss.; Malatesta, Nisi, Le novità in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, in Malatesta (a cura di), La riforma del regolamento Bruxelles I. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla giurisdizione e l'efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale, Milano, 2016; Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione), Padova, 2015. |