AdE: nuovo ufficio competente per l’adesione alle proposte di transazione fiscale ex art. 63 c.c.i.i.

La Redazione
14 Gennaio 2025

Con provvedimento del 23 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un documento titolato «Attribuzione competenza sugli adempimenti in materia di transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti».

Il documento – che modifica parzialmente le «Disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all'art. 63 CCII nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti», rese con atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024 – ha ad oggetto l'adesione alle proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 63 c.c.i.i.

In particolare, si dispone che l'adesione alla proposta ai sensi del comma 2, quarto periodo, dell'art. 63, è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d'impresa di cui fa parte, nell'ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell'Agenzia n. 330807 dell'8 agosto 2024.

Il nuovo documento recepisce la soppressione dell'“Ufficio Tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali” operante nella “Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese” e la costituzione (con atto n. 375245 del 2 ottobre 2024), nella “Divisione Contribuenti”, del “Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d'impresa” articolato nei seguenti uffici: “Ufficio Coordinamento gestionale e processuale del contenzioso”, “Ufficio Tutela del credito” e “Ufficio Crisi d'impresa”.

Proprio a quest'ultimo ufficio è devoluta, quindi, la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all'articolo 63, comma 2, quarto periodo, del c.c.i.i., a decorrere dal 1° novembre 2024

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