Tribunale di Terni: nuove modalità di deposito, emissione e trasmissione dei mandati di pagamento
16 Gennaio 2025
Il documento recepisce le novità del d.lgs. n. 136/2024, che è intervenuto, tra l'altro, sull'art. 131, comma 4, c.c.i.i. che oggi dispone «il mandato è sottoscritto dal giudice delegato ed è comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Quanto al deposito delle bozze di mandato da parte dei curatori, si dispone che questi dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi eventi SIECIC “istanza emissione mandato pagamento” o “istanza emissione mandato pagamento acconto/compenso”. L'atto deve essere corredato dall'indirizzo pec della filiale dell'Istituto di credito presso il quale è aperto il conto della procedura e, laddove il pagamento si riferisca ad una fattura, gli estremi di quest'ultima. Una volta apposto il visto da parte del g.d., la Cancelleria scaricherà il mandato e lo invierà direttamente alla filiale, nonché al curatore, liquidatore o commissario giudiziale. Si precisa che, al fine di unificare le modalità di deposito, emissione e trasmissione dei mandati di pagamento, le istruzioni suelencate dovranno essere seguite anche per le procedure instaurate prima dell'entrata in vigore del codice della crisi. |