Istituito un Fondo per l’esdebitazione degli incapienti

La Redazione
06 Febbraio 2025

Con la legge di bilancio 2025 è stata prevista l’istituzione di un fondo pari a 500.000 euro destinato alla concessione di un contributo per l’esdebitazione degli incapienti. Entro i primi di marzo, il Ministero della Giustizia dovrà stabilire i criteri e le modalità attuative per l’accesso.

Con il comma 893 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (l. 30 dicembre 2024, n. 207) sono stati stanziati 500.000 euro per la creazione di un fondo finalizzato alla concessione di un contributo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, istituto disciplinato dall'art. 283 c.c.i.i. Tra le finalità del fondo, la disposizione menziona la copertura delle spese procedurali, comprese quelle per la remunerazione delle prestazioni professionali rese dell'OCC, e dei costi processuali.

Il comma 894 disciplina le modalità procedurali di istituzione del fondo. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 1° gennaio 2025) un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà stabilite i criteri e le modalità attuative per l'accesso al fondo.

Il comma 285 chiarisce che agli oneri che derivano dall'istituzione del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili - di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Si riporta di seguito il testo dei tre commi:

«893. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, per la concessione di contributi, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al  comma  894,  finalizzati all'esdebitazione degli incapienti. I contributi di cui al primo periodo possono essere utilizzati anche per la copertura delle spese procedurali, comprese quelle per la remunerazione delle prestazioni professionali rese dall'organismo di composizione della crisi, e dei costi processuali.

 894. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'accesso al fondo di cui al comma 893, garantendo la trasparenza e il controllo sull'utilizzo delle risorse nonché il rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma 893.

 895. Agli oneri derivanti dai commi 893 e 894, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo».

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