Liquidazione controllata e mantenimento del figlio autosufficiente
06 Febbraio 2025
Nel caso di specie, il sovraindebitato, avendo depositato istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. c.c.i.i., rappresentava il proprio reddito mensile come ammontante ad € 1.360,00 e indicava, tra le spese necessarie al proprio mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., pari ad € 1.200,00 mensili, l'esborso di € 600,00 per il mantenimento dei due figli, come previsto dalla sentenza di separazione consensuale pronunciata nel 2013 (quando gli stessi figli erano minorenni). Il Tribunale rileva che uno dei due figli per i quali era previsto il mantenimento risultava da tempo divenuto maggiorenne ed autosufficiente (tanto che quest'ultimo si era impegnato all'apporto di finanza esterna) mentre la figlia, pur divenuta maggiorenne, era ancora studentessa. Di conseguenza, in mancanza di una diversa determinazione giudiziale di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale ritiene cessato l'obbligo di mantenimento in favore del figlio e ridotto a € 300 mensili il versamento previsto in favore della (sola) figlia. |