Liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziale e “principio di prevenzione”
06 Febbraio 2025
La sentenza della Corte ha revocato la sentenza di liquidazione giudiziale di una società cooperativa svolgente attività commerciale, accogliendo il reclamo proposto dal MIMIT e dal Commissario liquidatore nominato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa. La questione origina dalla circostanza che a carico della medesima società cooperativa venivano disposte, lo stesso giorno, la liquidazione coatta amministrativa e l'apertura della liquidazione giudiziale, quest'ultima pronunciata in seguito alla revoca della concessione del termine ex art. 44, comma 1, lett. a), c.c.i.i. per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi d'impresa. Con il reclamo proposto dalla cooperativa, veniva gravata la sentenza del tribunale di Ancona che aveva aperto la procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, con il secondo motivo di reclamo veniva dedotta la violazione del principio di prevenzione contemplato dall'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. (in forza del quale, in caso di concorrenza tra le due procedure, prevale quella adottata per prima) argomentando che il deposito della sentenza gravata fosse avvenuto dopo l'adozione e la registrazione del decreto ministeriale che aveva disposto la l.c.a. La Curatela (nominata nell'ambito della liquidazione giudiziale) rispondeva alle censure dei reclamanti sostenendo:
La prima argomentazione della Curatela è stata ritenuta infondata. Chiarisce la Corte d'appello che le società cooperative che esercitano un'attività commerciale sono assoggettabili, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento (ora liquidazione giudiziale), nel rispetto della regola dettata dall'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. e dall'art. 295, comma 2, c.c.i.i.; regola, questa, che «non trova una deroga in caso di pendenza di un procedimento di adozione di uno strumento di regolazione della crisi di impresa – nella specie, peraltro neanche specificatamente individuato – e ciò neanche in caso di adozione di misure protettive che inibiscano le procedure di esecuzione coattiva». Richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale (Corte Cort. Sent. n, 93 del 2022) la Corte d'appello conclude sul punto che «la preminenza degli interessi pubblici tutelati dalla liquidazione coatta amministrativa non consente di ritenere che una iniziativa di parte – e nella specie, la proposizione di un ricorso uno strumento di regolazione della crisi di impresa da individuare entro il termine indicato dal Tribunale – paralizzi l'azione della pubblica Amministrazione». Anche la seconda argomentazione sostenuta dalla Curatela viene ritenuta infondata. È errato, secondo la Corte, far coincidere la data di emissione del decreto ministeriale con la pubblicazione in GU: il decreto ministeriale viene ad esistenza, infatti, con piena efficacia, «dalla data di sottoscrizione», e a riprova di ciò viene citato l'art. 303 c.c.i.i., che fa decorrere dalla “data del provvedimento che ordina la liquidazione” l'applicabilità degli artt. 142,144,145,146,147 c.c.i.i. e la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo. In definitiva, la Corte distrettuale ritiene che il decreto ministeriale sia venuto ad esistenza nel momento stesso della sua adozione da parte della competente autorità amministrativa, ossia alle ore 10:20 del 25 ottobre 2024, momento della firma digitale dell'atto da parte del Ministro Urso, riconoscendo all'adempimento della pubblicazione in gazzetta ufficiale mera funzione di pubblicità notizia. Ritenuto, quanto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l'ha pronunciato, è indubbio che il decreto ministeriale preceda la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, depositata alle 15.53. |