Provvedimento di rimessione in termini

Farolfi Alessandro

Inquadramento

Il provvedimento che dispone la rimessione in termini restituisce in integrum la parte, nel senso di abilitarla al compimento di un atto processuale, al deposito di una memoria o di un documento che la stessa non ha potuto tempestivamente compiere per una causa a sé non imputabile. L'istituto presuppone, pertanto che: 1) per il compimento dell'atto sia previsto un termine perentorio di decadenza; 2) detto termine sia stato superato; 3) la causa del ritardo sia identificata; 4) la stessa non sia imputabile alla parte incorsa nella decadenza.

Va prestata particolare attenzione alla necessità di pronunciarsi sull'istanza di remissione in termini. Per Cass. n. 4667/2024, infatti, l'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.

Formula

TRIBUNALE DI ...

NELLA CAUSA CIVILE N. ... / ... R.G.

IL GIUDICE

Provvedendo sull'istanza di rimessione in termini depositata il ... da parte del Sig. ...;

Esaminati i documenti prodotti in allegato all'istanza che precede;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c. tenuto conto che la decadenza in cui la parte richiedente è incorsa non avrebbe potuto essere ragionevolmente evitata [1] ;

DISPONE [2]

Che la parte istanza sia rimessa in termini per il deposito dell'atto ... (ovvero del documento ... o per la indicazione del nominativo del teste ...).

Conseguentemente la controparte potrà essere ammessa a formulare prova contraria o contraddire su detto atto entro il successivo termine di ...

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Luogo e data ...

Il Giudice ...

1. Ai sensi dell'art. 153 «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini». Il tenore della norma e la sua collocazione rendono l'istituto di applicazione più ampia rispetto a quella consentita dal precedente art. 184-bis c.p.c. (abrogato dalla legge di riforma del 2009) che generalmente veniva inteso come relativo alle sole decadenze istruttoria o endoprocessuali (art. 153, comma 2 c.p.c.).

2. Al provvedimento si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 294 c.p.c., secondo cui «il giudice, se ritiene verosimile i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti dal comma precedente sono pronunciati con ordinanza». Il riferimento alla “ordinanza” e non al più semplice “decreto” sembra implicare la necessità della decisione nel contraddittorio delle parti.

COMMENTO

Il provvedimento che autorizza o nega la rimessione in termini è rappresentato da una ordinanza. Tuttavia i vizi della stessa possono trasmettersi alla sentenza quando gli stessi hanno immotivatamente inciso sul diritto di difesa delle parti. Del pari, vi sono vizi della sentenza che possono rendere necessaria la rimessione in termini ad opera del giudice dell'appello, così come nel caso seguente:

«Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale, nonostante l'espressa richiesta dei termini di legge e, dunque, in violazione dell'art. 184 c.p.c., deciso la causa nel merito (nella specie, la questione preliminare di prescrizione) prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum, si determina una nullità della sentenza di primo grado che non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie che non si siano potute svolgere in primo grado» (così Cass. n. 24710/2015).

È importante rammentare il responso delle Sezioni Unite secondo cui la rimessione in termini non può essere giustificata dall'erronea interpretazione, per quanto difficoltosa, di una norma. Infatti, la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184-bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è cioè invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Cass. S.U., n. 4135/2019). In questo senso anche Cass. n. 11659/2023, la quale ha escluso che il principio – già affermato a S.U. – secondo cui «la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura», costituisca un overruling, così che la sua violazione non integra un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto della parte alla rimessione in termini.

L'istituto è applicabile anche ai termini di impugnazione e non soltanto alle decadenze endo-processuali, occorrendo tuttavia la non imputabilità dell'impedimento che ne giustifica la concessione. Si è perciò ritenuto che l'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; ma non rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Cass. IV, n. 24386/2022). Dal pari, si è osservato che lo smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell'impugnazione entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l'eventuale integrazione dei motivi d'appello (Cass. III, n. 21403/2022).

Di particolare interesse l'applicazione dell'istituto ai casi di PCT. Il S.C. ha infatti ritenuto, con la recente decisione n. 1348/2024, che in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito).

Un caso di diniego della rimessione in materia fallimentare è stato deciso da Cass. n. 3316/2023, secondo cui in tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5/2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2 c.p.c.

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