Il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 178 c.p.c.InquadramentoIl reclamo al collegio di cui all'art. 178 c.p.c. non è più esperibile avverso le ordinanze istruttorie, ma soltanto nei confronti del provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio (per il riesame tendente alla modifica/revoca delle ordinanze istruttorie si veda la formula precedente). Se le circostanze oggetto di reclamo non sono contestate dalla controparte ed il reclamo è accolto il collegio provvede con ordinanza, altrimenti con una sentenza rispetto alla quale sono esperibili i normali mezzi di impugnazione. L'art. 178 c.p.c. è stato indirettamente investito da una pronuncia recente della Corte costituzionale, in materia di estinzione del processo esecutivo. Corte cost. n. 45/2023, infatti, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma 3 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi 4 e 5 c.p.c., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione induce a escludere che il medesimo giudice possa ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito. FormulaTRIBUNALE DI ... RECLAMO IMMEDIATO AL COLLEGIO [1] Nella causa civile n. ... / ... R.G. Il Sig. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ..., in forza di procura alle liti ... in atti PREMESSO - con provvedimento in data ... l'Ill.mo Sig. Giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio; - detto provvedimento è stato emesso in assenza dei presupposti che lo giustificavano e non poteva, conseguentemente, essere emesso per i seguenti MOTIVI 1. ... 2. ... 3. ... TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE Che l'Onorevole Collegio, in accoglimento del presente reclamo, voglia: 1. Revocare l'impugnato provvedimento che ha dichiarato l'estinzione del giudizio; 2. Conseguentemente rimettere le parti avanti al Giudice per la prosecuzione del giudizio. Luogo e data ... Firma Avv. ... 1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art.46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023. COMMENTOL'indirizzo oggi prevalente ritiene che la formula che precede, relativa al reclamo al collegio, sia percorribile unicamente nei confronti del provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore in una causa a trattazione collegiale. Nelle cause a trattazione monocratica, invece, il reclamo va proposto allo stesso giudice che in caso di contestazione dovrà pronunciarsi con sentenza, al fine di rendere possibile una successiva impugnazione (in questo senso Trib. Torino 12 febbraio 2016 e Trib. Genova 21 gennaio 2016). Si è recentemente affermato che poiché la fase presidenziale del giudizio separativo, come di quello divorzile, è finalizzata all'emissione di provvedimenti anticipatori, anche in rito, di natura provvisoria, come tali non idonei a definire il giudizio, il provvedimento di estinzione del giudizio emesso a seguito della mancata comparizione delle parti e che esaurisce la fase processuale ai sensi dell'art. 4, comma 7 della l. n. 898/1970, è suscettibile di reclamo al collegio di cui all'art. 308 c.p.c., e non di impugnazione innanzi alla corte d'appello (Cass. n. 9189/2021). Secondo Cass. n. 23574/2007, «poiché il procedimento davanti al G.d.p. è regolato, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., dalle norme relative a quello davanti al tribunale, al medesimo è applicabile anche l'art. 178 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 353/1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal G.d.p. di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione e, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione» (tale principio si applica pacificamente anche per le ordinanze istruttorie del giudice di tribunale, non più reclamabili avanti al collegio). Non essendo più ammesso il reclamo avverso le ordinanze istruttorie, si ritiene che le relative questioni debbano necessariamente essere poste (o riproposte) in sede decisoria. Si è così precisato che le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (Cass. n. 27403/2022). Parimenti, in tema di ordinanze revocabili del giudice istruttore, la mancata proposizione del reclamo non impedisce alle parti di ripresentare dinanzi al collegio, ai sensi degli articoli 178 e 189 del c.p.c., tutte le questioni risolte con tali ordinanze, purché la riproposizione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 3851/2021). |