Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Rosaria Giordano
Vincenza Di Cristofano

Inquadramento

L'accertamento tecnico preventivo (o l'ispezione giudiziale), disciplinato dall'art. 696 c.p.c., è un procedimento cautelare di istruzione preventiva, a carattere sommario e connotato da urgenza. L'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale mirano a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità e la condizione di cose onde evitare che vengano meno prove rilevanti nel futuro giudizio di merito. A tale procedimento può, dunque, farsi ricorso sia prima dell'inizio della causa di merito sia nel corso della causa di merito, così come durante l'interruzione o la sospensione del giudizio (art. 699 c.p.c.). L'accertamento tecnico preventivo riceve la sua disciplina nella sez. IV negli artt. 692-699 c.p.c. ed è sottratto, pertanto, alla disciplina generale di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., fatta eccezione per l'art. 669-septies c.p.c. (art. 669-quaterdecies c.p.c.). Tale esclusione, ovviamente, è dettata in considerazione del fatto che i provvedimenti sono mezzi istruttori e non decisioni impugnabili con il reclamo.

Il contributo unificato è ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.

Formula

TRIBUNALE DI ... [1]

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO [2]

Per il Sig. ... [3], nato a ... il ... (C.F. ... [4]), residente in ..., via/piazza ... n. ..., (oppure) [la società ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ..., con sede in ... ( ... ), via/p.za ... n. ..., C.F.: ... IVA: ... ) [5]], elettivamente domiciliato in ..., via ..., n. ..., presso lo studio dell'Avvocato ... , C.F. ... [6], che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti ... [7]. Per le comunicazioni riguardanti il presente procedimento l'Avvocato ... indica l'indirizzo PEC ....

-ricorrente-

CONTRO

la Società ..., C.F. ... e/o P.I. ..., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. ..., con sede legale in ..., via/p.za ... n. ...,

-resistente-

PREMESSO CHE [8]

- In data ... il Sig. ... (“Committente”) e la Società ... (“Appaltatore”) stipulavano un contratto di appalto [9] (di, seguito, per brevità, il “Contratto”, doc. 1) per la ristrutturazione di un immobile civile sito in ... alla Via ... n. ... (di seguito, per brevità, anche “l'Appartamento”), precedentemente acquistato dal Sig. ... al fine di adibirlo a propria abitazione principale previa esecuzione di lavori di ristrutturazione affidati, per l'appunto, alla Società ....

- In data ... avevano inizio i lavori di ristrutturazione (cfr. clausola 15 dell'Allegato A al Contratto, doc. 1).

- Ai sensi del Contratto, “le opere dovranno essere ultimate entro 90 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori (18 settimane, considerando 5 giorni lavorativi a settimana)” (clausola 16 del Contratto, doc. 1); pertanto, l'Appaltatore avrebbe dovuto ultimare i lavori di ristrutturazione entro il ....

- Invero l'Appaltatore improvvisamente si rifiutava di proseguire i lavori di ristrutturazione.

- In data ... l'Appaltatore si recava per l'ultima volta presso l'Appartamento e (alla presenza di cinque persone) comunicava al Committente la propria decisione di non voler più proseguire i lavori, facendo altresì sgomberare il cantiere e restituendo le chiavi di casa al Committente e non rispondendo alle doglianze del Committente [10].

- Dopo aver tentato invano per le vie brevi, il Committente si trovava costretto a rivolgersi allo scrivente legale, tramite il quale inviava all'Appaltatore apposita lettera di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.[11] (cfr. lettera di diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC in data ..., doc. 2, nonché a mezzo lettera raccomandata a.r. in data ..., doc. 3).

- In difetto dell'adempimento dell'Appaltatore entro i quindici giorni previsti nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., il Contratto si è pertanto risolto di diritto in data ....

- Il fatto che i lavori non fossero stati terminati alla data ... si evince dalla perizia asseverata del ... (con documentazione fotografica allegata) ad opera dell'Ing. ... (doc. 4), peraltro direttore dei lavori de quibus, e scaturente da un sopralluogo effettuato in data ....

- Dalla perizia redatta dall'Ing. ... risulta, oltre a difetti nell'esecuzione del massetto all'interno dell'abitazione ed al mancato acquisto da parte dell'Appaltatore di alcuni materiali, la mancata realizzazione delle seguenti opere (che l'Appaltatore era obbligato a realizzare): ....

- Si evidenzia come il Committente e l'Appaltatore avessero concordato che “in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di ... ” (clausola 24 del Contratto, doc. 1) [12].

- Ebbene, a tal riguardo, il Sig. ..., nel rispetto della suddetta clausola contrattuale, provvedeva ad attivare un'apposita procedura di mediazione presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di ... (cfr. ricevuta di deposito della domanda di mediazione del 26 giugno 2013, doc. 5). La Società ... regolarmente informata dell'avvio della procedura, non compariva all'incontro fissato al ..., di talché la procedura si concludeva negativamente (cfr. doc. 6).

CONSIDERATO CHE [13]

- L'Appartamento, nello stato in cui versa attualmente (a causa dell'inadempimento contrattuale della Società ... ), non è abitabile (cfr. perizia e fotografie allegate, doc. 7).

- Pertanto, il Sig. ..., che aveva acquistato l'Appartamento ed affidato i lavori all'Appaltatore al fine di poterci andare ad abitare entro 90 giorni dall'inizio lavori, si trova tuttora impossibilitato ad abitarci ed ha assoluta necessità ed urgenza di far completare i lavori di ristrutturazione al fine di poterci finalmente andare a vivere.

- Per le ragioni esposte supra, il Committente ha urgenza, prima di adire le vie giurisdizionali ordinarie e prima di far completare i lavori di ristrutturazione dell'Appartamento da un nuovo appaltatore, di far verificare lo stato dei luoghi da un consulente tecnico d'ufficio che accerti lo stato effettivo in cui versa l'Appartamento, quali lavori (fra quelli pattuiti dalle parti) non sono stati effettuati dalla Società ... e quale sia il valore di tali lavori non effettuati dalla Società ... e che dovranno essere affidati ad un differente appaltatore.

- Nel caso di specie, sussiste il periculum in mora, caratterizzato sia dalla situazione in cui versa l'Appartamento sia dall'assoluta necessità di far completare i lavori da un nuovo appaltatore onde consentire finalmente al Sig. ... di poter andare a vivere nella sua unica casa (al momento del tutto inagibile) e di poter evitare di perdere le agevolazioni fiscali previste dalla legge: qualora i lavori non venissero ultimati entro la fine del ..., infatti, la misura della detrazione applicabile passerebbe dal 50% al 36% (cfr. doc. 8).

- Sussiste altresì il fumus boni iuris, attesa (giusta quanto su esposto) la rilevanza del mezzo istruttorio (accertare lo stato dei luoghi) rispetto alla tutela risarcitoria invocata dal ricorrente per effetto dell'inadempimento al Contratto di Appalto da parte della Società .... Tale apprezzamento potrà essere agevolato considerando anche l'alta probabilità dell'accoglimento, nel merito, delle ragioni addotte dal ricorrente ed anche alla luce della documentazione in atti e delle formulande prove che Codesto Tribunale, nella Sua discrezionalità, potrà assumere dai sommari informatori indicati, qualora lo ritenesse necessario.

Tutto ciò premesso, il Sig. ..., ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di ... affinché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 696 e 693 c.p.c., per le motivazioni esposte in premessa,

VOGLIA

previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti e del termine per la notificazione del decreto [14] e del ricorso alla Società ... (C.F. ..., con sede legale in ... alla via ... n. ..., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. ... ) disporre l'accertamento tecnico preventivo richiesto diretto a verificare lo stato effettivo in cui versa l'Appartamento, quali lavori (fra quelli pattuiti dalle parti nel Contratto) non sono stati effettuati dalla Società ... e quale sia il valore di tali lavori non effettuati, e quindi nominare un consulente tecnico d'ufficio, esperto nella materia de qua, cui affidare il suddetto incarico e fissare la data di inizio delle operazioni peritali.

***

Si deposita copia dei seguenti documenti:

1. contratto;

2. lettera di diffida ad adempiere inviata a mezzo PEC;

3. lettera di diffida ad adempiere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r.;

4. perizia asseverata;

5. ricevuta di deposito della domanda di mediazione;

6. verbale dell'incontro conciliativo della Camera Arbitrale;

7. fotografie;

8 documento informativo dell'Agenzia delle Entrate: “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.

Si indicano, di seguito, i sommari informatori che l'Ecc.mo Tribunale, nella Sua discrezionalità, potrà ascoltare per meglio comprendere i fatti descritti, così come articolati in premessa, qui integralmente riportati:

- Ing. ... (direttore dei lavori) c/o studio ..., via ... n. ...;

- Sig. ..., residente in ... alla via ... n. ....

Con riserva di nominare il consulente tecnico di parte.

***

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro ... e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato [15] pari ad Euro ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

[atto sottoscritto digitalmente ai sensi di legge [16]]

1. L'istanza di istruzione preventiva prima dell'inizio della causa si propone con ricorso al Giudice che sarebbe competente per la causa di merito (e quindi Giudice di pace o Presidente del Tribunale) secondo le normali regole sulla competenza per materia, valore e territorio e, nei casi di eccezionale urgenza può proporsi anche al Tribunale del luogo in cui la prova deve assumersi (art. 693, commi 1 e 2, c.p.c.). Se il ricorso è proposto in corso di causa ai sensi dell'art. 699 c.p.c. competente è il Giudice istruttore della causa di merito.

2. L'art. 696 c.p.c. dispone che chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o condizione di cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. Come precisato dalla formulazione attuale dell'art. 696, che ha recepito le pronunce della Corte cost. (sentt. n. 471/1990 e n. 257/1996), l'accertamento tecnico preventivo è ammissibile anche sulla persona dell'istante, in caso d'urgenza, nonché sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, se questa dà il suo consenso.

3. L'art. 693, comma 1, c.p.c. dispone che «L'istanza si propone con ricorso ... » richiamando, per il contenuto dello stesso, quanto disposto dall'art. 125 c.p.c., ove è tra l'altro stabilito che l'atto deve contenere l'indicazione delle parti.

4. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011 conv., con modif., nella l. n. 111/2011).

5. Se si tratta di persona giuridica occorre indicare il nome del legale rappresentante pro tempore, la sede legale e il codice fiscale e/o il numero di partita IVA.

6. L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato è prevista dall'art. 125 c.p.c.

7. La procura può essere generale o speciale (art. 83 c.p.c.). Nel caso di procura generale alle liti, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, dovranno esserne indicati gli estremi. La procura speciale, invece, può essere apposta in calce o a margine del ricorso. Nell'ipotesi di deposito telematico del ricorso (art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, ora abrogato) si potrà indicare la seguente dicitura: “giusta procura allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.”.

8. Ai sensi dell'art. 125 il ricorso deve contenere, inter alia, le ragioni della domanda, cioè l'esposizione analitica dei fatti posti a fondamento della stessa. Inoltre, deve contenere l'indicazione delle ragioni di urgenza che rendono necessaria l'assunzione preventiva delle prove, della domanda di merito cui l'atto è finalizzato, altrimenti l'istanza è inammissibile (Trib. Milano 26 febbraio 2003). La formula riporta i fatti relativamente ad una fattispecie di frequente verificazione.

9. L'appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l'organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l'obbligo di compimento di un'opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). È un contratto consensuale, oneroso e non necessità di forma scritta. Infatti, il contratto di appalto è, in linea di principio, un contratto a forma libera, non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma (Cass. n. 9077/2003).

10. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. S.U., n. 13533/2001 confermata da Cass. n. 98/2013 in tema di appalto).

11. La diffida ad adempiere è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contraente adempiente (nel caso di specie il committente) non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del Giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale (Cass. n. 3851/1978). Nella fattispecie vi era l'urgenza di far completare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento e quindi la necessità di far verificare lo stato dei luoghi.

12. Ovviamente trattasi di mediazione facoltativa. In effetti la fattispecie concreta de qua (pagamento somme non eccedenti cinquantamila Euro) è ora attratta nel raggio di operatività della negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (d.l. n. 132/2014 conv. con modificazioni dalla l. n. 162/2014); cionostante il comma 4 della stessa legge prevede che “L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale”.

13. Esplicitare i presupposti della richiesta tutela cautelare, ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora. L'accoglimento dell'istanza è, infatti, sottoposto alla valutazione della sussistenza dei due requisiti. Tuttavia, la valutazione di questi ultimi si differenzia da quella richiesta per i procedimenti cautelari in genere. Infatti con l'esame del fumus boni iuris il Giudice deve vagliare non tanto il fondamento del diritto (art. 698, comma 2, c.p.c.), quanto la possibilità di tutela giurisdizionale dello stesso. In altre parole, il suo esame deve limitarsi alla rilevanza del mezzo istruttorio rispetto alla situazione giuridica alla quale la prova è preordinata, con un accertamento del tutto provvisorio ed inidoneo a pregiudicare la successiva soluzione delle medesime questioni da parte del Giudice di merito. Il periculum, invece, si sostanzia nel timore che venga meno o, comunque, venga alterato l'oggetto della prova, una circostanza quest'ultima che non va soltanto dedotta ma deve essere provata.

14. A seguito della presentazione dell'istanza, il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce un termine perentorio per la sua notificazione. Quindi, quando occorre, assunte sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette la prova testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il Giudice che deve procedervi; se invece ammette l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni (artt. 694 e 695 c.p.c.).

15. Il contributo unificato è ridotto alla metà ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. Il pagamento del contributo unificato, ai sensi del nuovo art. 18-bis, d.P.R. 115/2002 (così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 149/2022), “è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005”.

16. La riforma attuata con il d.lgs. n. 149/2012 ha sancito l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti sancito con il nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c.

Commento

L'accertamento tecnico preventivo (o l'ispezione giudiziale), disciplinato dall'art. 696 c.p.c., è un procedimento cautelare di istruzione preventiva, a carattere sommario e connotato da urgenza. L'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale mirano a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità e la condizione di cose onde evitare che vengano meno prove rilevanti nel futuro giudizio di merito. A tale procedimento può, dunque, farsi ricorso sia prima dell'inizio della causa di merito sia nel corso della causa di merito, così come durante l'interruzione o la sospensione del giudizio (art. 699 c.p.c.). L'accertamento tecnico preventivo riceve la sua disciplina nella sez. IV negli artt. 692-699 c.p.c. ed è sottratto, pertanto, alla disciplina generale di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., fatta eccezione per l'art. 669-septies c.p.c. (art. 669-quaterdecies c.p.c.). Tale esclusione, ovviamente, è dettata in considerazione del fatto che i provvedimenti sono mezzi istruttori e non decisioni impugnabili con il reclamo.

L'art. 696 c.p.c. è stato innovato dalla l. n. 80/2005, la quale, tuttavia, si è limitata a normativizzare la progressiva sedimentazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di accertamento tecnico preventivo ed ispezione giudiziale. Il legislatore del 2005 ha recepito così nel comma 1 la sentenza della Corte cost. n. 471/1990 aggiungendo la previsione per cui «L'accertamento tecnico preventivo e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta»; il comma successivo ha, invece recepito la sentenza della Corte cost. n. 257/1996 prevedendo che «L'accertamento tecnico di cui al comma 1 può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica». L'ampliamento del raggio di operatività dell'art. 696 c.p.c. d'altra parte era gradito dalla Corte di Cassazione, la quale aveva già ammesso la possibilità che il Giudice demandasse al consulente indagini circa l'entità e le cause dei danni. D'altronde vale il principio per cui la relazione tecnica preventiva può essere liberamente apprezzata dal Giudice della causa di merito in ogni sua parte a condizione che le parti abbiano partecipato all'accertamento ovvero che la relazione sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. L'accresciuto ambito applicativo dell'art. 696 c.p.c. non sembra comunque snaturare il procedimento che mantiene natura cautelare, pur avendo ad oggetto non già un diritto soggettivo (come le altre misure cautelari), bensì l'assunzione di una prova. La valutazione dell'urgenza (periculum in mora) e della rilevanza dell'accertamento tecnico preventivo (in cui si sostanzia il fumus boni iuris) è riservata al Giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. III, n. 2103/2012). Si consideri, inoltre, che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione dell'atto con il quale è richiesto determina l'effetto interruttivo della prescrizione (art. 2943, comma 1, c.c.), che si protrae fino alla conclusione del procedimento e, cioè, fino al deposito della relazione del consulente. Per quanto attiene alla disciplina, l'art. 669-quaterdecies c.p.c. stabilisce che gli artt. 669-bis e ss. non si applicano ai provvedimenti di cui alla sez. IV, salvo l'art. 669-septies c.p.c. Pertanto, a tali provvedimenti non si estende l'applicazione del nuovo procedimento cautelare, attesa la particolare natura dell'istruzione preventiva. Tuttavia, la Corte cost. con la sent. n. 144/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c. La strumentalità di tale procedimento al processo di cognizione, insita nella funzione cautelare, non esclude che il procedimento in questione mantenga una sua unitarietà; anche per questo le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (Cass. VI, n. 5698/2013), per essere poi regolate secondo il criterio della soccombenza nel successivo giudizio di merito. Il procedimento ex art. 696 c.p.c. si conclude pertanto con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal Giudice, senza che possa essere adottato, quindi, alcun provvedimento sulle spese.

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