Quesito CTU grafologica

Farolfi Alessandro

Inquadramento

Il subprocedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta o il giudizio (incidentale o principale) di falso sono spesso segnati dall'ammissione di una consulenza tecnica grafologica, mirante ad accertare la natura apocrifa o genuina della sottoscrizione contestata ma anche della scrittura con cui il testo del documento è stato vergato (ad es. in materia di contestazione sulla natura olografa o meno di un testamento), o di eventuali alterazioni o abrasioni del supporto cartaceo in cui il documento consiste (ed in tali casi al consulente grafologico può essere utile affiancare un ausiliario o perito chimico). Solitamente davanti al giudice ed in presenza del consulente, non di rado davanti a quest'ultimo da solo, si procede all'acquisizione di un saggio grafico da parte del soggetto che ha disconosciuto la firma o avanzato la querela di falso. Al consulente viene poi affidata, molto spesso, l'individuazione di scritture di comparazione certamente riferibili al soggetto della cui sottoscrizione si tratta, ad esempio attraverso l'accesso e la riproduzione fotografica di atti pubblici, del passaporto, dello specimen bancario, ecc.

Formula

QUESITO CTU GRAFOLOGICA [1]

1) accerti il CTU, la natura genuina od apocrifa della firma apparentemente riconducibile a ... oggetto di disconoscimento e contenuta nel doc. ...;

2) a tal fine vorrà il consulente servirsi delle scritture di comparazione prodotte da parte convenuta, nonché degli atti pubblici contenenti la sottoscrizione in originale del Sig. ..., con facoltà di eseguirne riproduzione fotografica;

3) vorrà altresì, al fine di dare risposta al quesito, acquisire il saggio grafico di cui all'art. 219 c.p.c. del Sig. ... di cui si dispone la convocazione personale all'udienza del ... (ovvero presso lo studio dello stesso consulente con facoltà di quest'ultimo di disporre la comparizione personale del Sig. ... al fine di acquisirne saggio grafico nel rispetto del contraddittorio e con preavviso di almeno 10 giorni)

VARIANTE

Dica il C.T.U,, esaminati gli atti e i documenti di causa e il testamento olografo apparentemente riconducibile a ... – che in originale gli viene consegnato, oppure che è autorizzato a ritirare presso il Notaio Dott. ...); acquisite se necessario le scritture di comparazione presso terzi che indicherà avvalendosi dei poteri di cui all'art.194 c.p.c., effettuato ogni altro accertamento che riterrà opportuno, se la detta scheda testamentaria sia stata redatta di pugno da ... o se sia apocrifa, spigandone i motivi ed indicando i punti di convergenza o divergenza in particolare valorizzati al riguardo. Con facoltà di accedere a pubblici registri o Notai al fine di reperire come scritture di comparazione ....

1. Eventualmente in connessione con la formula relativa alla sollecitazione all'ammissione (per le parti) o alla nomina del consulente (per il Giudice).

COMMENTO

Si è ritenuto che l'accertamento giudiziale, con sentenza passata in giudicato, dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata assorbe e toglie rilevanza autonoma ad ogni elemento che abbia determinato o concorso a determinare il convincimento del Giudice, sia esso rappresentato dalla posizione assunta dal convenuto, dall'esito di una consulenza grafologica ovvero da una prova critica (Cass. n. 27113/2013).

L'accertamento grafologico può riguardare, come si è visto, anche la natura veritiera o apocrifa della stesura di un testamento olografo. Al riguardo si è precisato che il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni. (Cass. n. 3603/2024).

Vi è un orientamento che richiede una più attenta valutazione da parte del Giudice circa le conclusioni cui è giunto il CTU in ambito grafologico: «in tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il Giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. (Nella specie, relativa al licenziamento di un dipendente bancario, accusato di appropriazione indebita, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto congruamente motivata la decisione del Giudice di merito che, a fronte di due contrastanti accertamenti peritali sulla paternità della sigla apposta sul documento contabile, aveva ritenuto che permanessero margini di dubbio sulla sicura attribuzione del comportamento al lavoratore licenziato)» (cfr. Cass. n. 2579/2009).

Si è recentemente precisato che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al Giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'Appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica, malgrado l'intervenuta rinuncia della parte all'istanza di verificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento) (Cass. S.U., n. 3086/2022). Si è peraltro osservato che a fronte di una istanza di verificazione della scrittura privata, il Giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 25508/2021).

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