Quesito CTU per azioni possessorieInquadramentoLe azioni a tutela del possesso hanno una origine romanistica, rifacendosi agli interdicta di creazione pretoria. In particolare, si parla di azione di reintegrazione, quando ci si rivolge contro lo spoglio violento o clandestino posto in essere contro la situazione possessoria e di fatto che precedentemente si esercitava (art. 1168 c.c.), oppure di azione di manutenzione per le più semplici molestie possessorie o per uno spoglio non violento né clandestino (art. 1169 c.c.). Poiché le azioni possessorie mirano ad evitare che i consociati vengano alle armi (ne cives ad arma veniant) ricorrendo all'autotutela, la reintegrazione o l'ordine di cessazione dalle molestie viene dato in via d'urgenza “sulla semplice notorietà del fatto. La tutela possessoria postula la tempestività della reazione, essendosi precisato che nell'ambito dell'azione di reintegrazione del possesso a seguito di uno spoglio clandestino, l'onere di provarne il tempestivo esercizio entro l'anno dal sofferto spoglio incombe sulla parte ricorrente, la quale dovrà dimostrare il momento in cui lo spoglio era conoscibile secondo la diligenza ordinaria dell'uomo medio (Cass. n. 23870/2021). Si è osservato che il detentore non qualificato è legittimato a proporre l'azione di spoglio nei limiti in cui agisca nell'interesse del possessore, il che esclude che la medesima azione possa essere esperita nei confronti di quest'ultimo. (Cass. n. 9348/2023). FormulaQUESITO CTU PER AZIONI POSSESSORIE [1] 1. Accerti e descriva il CTU, compiuto ogni necessario sopralluogo ed accertamento, letti i verbali ed i documenti di causa, l'effettiva conformazione del manufatto eseguito da parte convenuta di cui alle fotografie sub doc. ... del fascicolo attoreo; 2. Indichi se la presenza di detto manufatto impedisca o renda effettivamente disagevole il passaggio di parte attrice, sia pedonale che veicolare; 3. In caso di accertata ostruzione o impedimento indichi quali opere o quali accorgimenti si debbano adottare per ripristinare il passaggio nella sua interezza, quantificandone i costi; 4. Rediga infine dossier fotografico e planimetria degli accertamenti compiuti. 1. Da adattarsi al caso concreto, a seconda della situazione possessoria impedita o turbata, ed inserire nelle formule per la parte e per il Giudice. COMMENTOIn linea generale, nei rapporti fra tutela possessoria e tutela della proprietà: «l'azione possessoria e quella petitoria sono caratterizzate da diversità di petitum e causa petendi, giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponda ed il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto con le opportune restitutiones in integrum» (cfr. Cass. n. 13450/2016). Sui rapporti fra questi due tipi di azioni, cfr. anche Cass. n. 24236/2022, secondo cui il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una causa petendi e un petitum completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria. Secondo Cass. n. 12416/2014, «in tema di tutela possessoria l'elemento oggettivo dello spoglio violento ricorre anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà – sia pure soltanto presunta – di questo ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso». Con la precisazione che «qualora il convenuto eccepisca l'ultrannualità dell'azione di spoglio, spetta all'attore provarne la tempestività» (Cass. n. 6428/2014). Quanto al risarcimento del danno si è precisato che la parte privata del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni (Cass. n. 31642/2021). Mentre in tema di tutela possessoria di una servitù si è rilevato che la configurabilità dello spoglio o della turbativa del possesso di una servitù e la conseguente esperibilità delle azioni di reintegrazione o manutenzione postulano il riscontro di innovazioni sul fondo servente che si traducano in una privazione o menomazione delle utilità del fondo dominante rispetto – ai sensi dell'art. 1066 del c.c. – a quelle in precedenza godute. La mera mutazione dello stato di fatto, pertanto, non può, di per sé, integrare spoglio o turbativa, occorrendo a tale fine l'ulteriore accertamento del prodursi dei sopra indicati effetti (Cass. n. 24376/2021). Va comunque ricordato che non ogni modificazione di fatto può dare luogo a tutela possessoria, occorrendo che lo spoglio (parziale) o le molestie abbiano un apprezzabile contenuto: «In tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso» (Cass. n. 1743/2005; così anche Cass. n. 1584/2015 in un caso in cui si è ritenuto che l'apposizione di un cancello di agevole apertura non configura spoglio o molestia, ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori). |