Verbale giuramento CTUInquadramentoNel corso dell'udienza di comparizione del CTU l'ausiliare del giudice presta il giuramento [1], gli viene affidato l'incarico e si danno le indicazioni fondamentali al fine di assicurare il contraddittorio tecnico. Quindi il CTU dovrà indicare il proprio recapito ed fissare la data di inizio delle operazioni (in alternativa può riservarsi di fissarla, ma dovrà darne comunicazione scritta alle parti a pena di nullità se queste, comunque avvisate, non compaiono alle operazioni). Anche le parti, per converso, procedono alla nomina dei propri consulenti con comunicazione da rendere prima dell'inizio delle operazioni. Solitamente le operazioni e gli accertamenti vengono condotti dal consulente da solo e si concludono con il deposito di una relazione scritta. Più raramente può essere richiesto al CTU di presenziare ad una udienza al fine di rendere il proprio parere tecnico su quanto ivi avvenuto o dichiarato, ovvero fornire oralmente il proprio contributo di conoscenze tecnico-scientifiche. Il d.lgs. n. 149/2022, inizialmente applicabile, ai sensi dell'art. 35, dal 30 giugno 2023 per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, è stato anticipato nella sua entrata in vigore dalla legge bilancio 2023 (l. n. 197/2022, art. 1, comma 380) a far tempo dal 28 febbraio 2023. La riforma introduce alcune modifiche di rilievo agli artt. 191 e 193 c.p.c., in tema di consulenza tecnica d'ufficio. Quanto al primo articolo, le parole “dell'art. 183, settimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “dell'art. 183, comma 4”, in quanto la nuova struttura introduttiva del giudizio civile dovrà prevedere lo scambio delle memorie istruttorie già anteriormente rispetto alla celebrazione della prima udienza di trattazione. Rilevante la modifica dell'art. 193 c.p.c., laddove si prevede che in alternativa all'udienza tradizionale, il giudice possa semplicemente fissare un termine entro il quale il consulente debba depositare telematicamente il proprio giuramento, nonché i successivi termini per il contraddittorio tecnico di cui all'art. 195 c.p.c. La riforma si propone cioè di consentire la diffusione – in via ordinaria – di prassi sviluppatesi durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 e già utilizzate anche in sede di esecuzioni forzate. Si prevede perciò che dopo il primo comma dell'art. 193 c.p.c. sia inserito il seguente capoverso: «In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'art. 195, comma 3». Nel caso in cui il giudice abbia adottato il modello cartolare, al posto della presente formula si faccia riferimento a quella prevista per la nomina del consulente. 1. L'art. 193 c.p.c. prevede che il consulente giuri di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità. FormulaTRIBUNALE DI ... VERBALE GIURAMENTO CTU NELLA CAUSA ... / ... R.G., all'udienza del ..., ad ore ..., avanti al Giudice Dott. ... è presente l'Avv. ... per parte attrice e l'Avv. ... per parte convenuta. Sono altresì presenti (o non presenti) le parti personalmente e il Dott. ... ai fini della prescritta pratica professionale. È inoltre comparso il CTU Dott. ... nato a ... il ..., con studio in ..., via ..., tel. ..., il quale accetta l'incarico sul quesito di cui all'ordinanza del ... (oppure sul seguente quesito ...). Il consulente nominato presta il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c.: "Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi, al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità". A questo punto il CTU fissa per l'inizio delle operazioni peritali il giorno ..., ore ... presso ... Chiede un acconto di Euro 500,00. L'Avv. ... nomina quale consulente di parte attrice il Dott. ..., con studio in ..., mentre l'Avv. ... nomina quale proprio CTP il Dott. ..., con studio in ... (oppure si riserva di nominare il proprio CTP sino all'inizio delle operazioni peritali). Il CTU alla luce dell'incarico ricevuto chiede l'autorizzazione a procedere all'indagini ed accertamenti da solo e ad avvalersi di un proprio ausiliare di fiducia, con rimborso delle spese relative a piè di lista. IL GIUDICE concede al CTU termine di gg. ... per la consegna alle parti della bozza della relazione peritale; assegna alle parti successivo termine di gg. 15 per la presentazione di osservazioni mentre nel successivo termine di ulteriori gg. 15 il CTU dovrà depositare l'elaborato peritale definitivo, nel quale rassegnare sinteticamente le proprie conclusioni rispetto alle eventuali osservazioni delle parti, da allegarsi alla consulenza; assegna al CTU il fondo spese richiesto di Euro 500,00, che pone provvisoriamente a carico solidale delle parti ed autorizza lo stesso CTU al ritiro dei fascicoli di parte, di cui è nominato custode, e ad avvalersi di un proprio ausiliare di fiducia; (concede al convenuto che ne ha fatto richiesta termine per la nomina di CTP sino a che non abbiamo inizio le operazioni peritali da comunicare all'altra parte ed al CTU e da inviare alla cancelleria a mezzo PEC); rinvia all'esito all'udienza del ..., ore ... per ... Il Giudice ... COMMENTOSi è ritenuto che la mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisca una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità (Cass. n. 14906/2011). Per converso «la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente» (Cass. n. 2063/2010). (Nello stesso senso anche Cass. n. 9483/2021). Qualora si adotti il modello cartolare, appare consigliabile che il CTU, nel depositare telematicamente il proprio giuramento indichi anche la data di inizio delle operazioni peritali, così da evitare possibili violazioni del contraddittorio. Al riguardo si è comunque precisato che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente. (Cass. n. 3855/2021). |