Richiesta di ordine di esibizione al terzo

Farolfi Alessandro

Inquadramento

L'ordine di esibizione è disciplinato dagli artt. 210 e ss. c.p.c. e mira a far acquisire al processo un documento o una cosa necessaria ai fini del giudizio. Quando è rivolta ad un terzo si applicano tre regole:

a) l'interesse a fini di giustizia dell'esibizione deve essere contemperato con i diritti e la riservatezza del terzo;

b) il terzo può fare opposizione e ciò introduce un vero e proprio subprocedimento che può altresì instaurarsi per iniziativa del giudice che dispone la citazione in giudizio del terzo;

c) se il terzo rifiuta di esibire il documento o la cosa richieste la parte interessata non può trarre alcun vantaggio probatorio (diversamente dal caso in cui riguardi la controparte, il cui rifiuto è sempre valorizzabile ex art. 116, comma 2 c.p.c.

Il d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), è stato anticipato nella sua entrata in vigore dalla legge bilancio 2023 (l. n. 197/2022, art. 1, comma 380) a far tempo dal 28 febbraio 2023. La riforma provvede a riformulare il comma 3 dell'art. 210 c.p.c. al fine di dare maggiore effettività a tale ordine e, prevedendo una sanzione pecuniaria, indurre indirettamente al suo maggiore rispetto. La nuova norma prevede, pertanto, che «se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il Giudice la condanna a una pena pecuniaria da Euro 500 a Euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma 2. Se non adempie il terzo, il Giudice lo condanna a una pena pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.500».

Formula

TRIBUNALE DI ...

RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.[1]

NELLA CAUSA N. ... / ... R.G. PROMOSSA DA:

... con l'Avv. ...

CONTRO

... con l'Avv. ...

Ill.mo Sig. Giudice ...,

il sottoscritto Avv. ..., in nome e per conto di ..., nel procedimento fra le parti in epigrafe,

PREMESSO CHE

Risulta con certezza che controparte ha depositato sul conto corrente acceso presso la banca di ... la somma mutuatale dallo scrivente in data ... al fine di provvedere successivamente a saldare taluni debiti insorti con ... [2] ;

stante il rapporto intercorrente con la controparte (amicizia, parentela, colleganza, ecc. ...) non fu possibile redigere un contratto scritto, ma lo scrivente può produrre contabile bancaria da cui risulta che nei giorni immediatamente precedenti prelevò in più tranche la somma complessiva di ...;

risulta a questo punto indispensabile l'acquisizione al processo, al fine di dare dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, in mancanza di altre possibili soluzioni, copia degli estratti conto bancari relativi al rapporto intercorso fra ... e la banca di ... nel periodo dal ... al ...;

l'istante si dichiara disposto ad anticipare le spese eventualmente occorrenti per l'esibizione che si chiede di ordine al terzo, ex art. 210 c.p.c.;

TANTO PREMESSO

CHIEDE

che la S.V. voglia ordinare alla banca l'esibizione del seguente documento ... (indicare in modo specifico il documento richiesto, non essendo consentito un generico rinvio a libri contabili, registri, ecc. ...).

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

1. Per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c., si rinvia al d.m. n. 110/2023

2. Formula esemplificativa da adattare alle circostanze del caso concreto. Si deve ricordare che l'ordine di esibizione verso banche per ottenere estratti conto o copie di contratto tende ad essere frequentemente respinta per assenza del requisito della indispensabilità, avendo già il diritto sostanziale di ottenere detti documenti ex art. 119 TUB (così, ad es. Trib. Lanciano 8 giugno 2016 e Trib. Bari 12 gennaio 2016).

COMMENTO

L'ordine di esibizione è il “grimaldello” offerto dal codice alla parte per cercare di indurre la controparte o un terzo ad esibire e quindi acquisire al processo un documento o altra cosa di cui il richiedente sia sprovvisto e che sia necessario per la prova dei fatti di causa. Costituendo in un certo senso una deroga al principio della disponibilità e dell'onere della prova, la sua ammissione richiede specifici presupposti, sovente oggetto di rigida interpretazione, quali la specificità della richiesta e la indispensabilità a fini probatori del documento o cosa in possesso della controparte o del terzo. Tale deroga è contemperata dal fatto che l'ordine di esibizione non può essere emanato d'ufficio, ma richiede una istanza di parte, soggetta come le altre richieste istruttorie a ben precise decadenze processuali.

Con riferimento particolare alla posizione del terzo, la giurisprudenza ha da tempo rilevato che l'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del Giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del c.p.p. circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'art. 605 ss. c.p.c. Secondo Cass. n. 18833/2003, «il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il Giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2 c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta. (Nella specie, l'ordine era comunque diretto nei confronti di un terzo e la S.C. – nel confermare la sentenza di merito – precisa che nessun elemento di prova poteva comunque essere tratto contro gli attori)».

Si ritiene che il potere di ordinare ad un terzo, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di documenti di sua proprietà ed in suo possesso, determinando una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c., non può essere esercitato dal Giudice del merito oltre i limiti previsti dal citato art. 210 del codice di rito. Inoltre, concretizzandosi lo stesso nell'esercizio di una facoltà discrezionale dello stesso Giudice del merito, non può essere sindacato in sede di legittimità il suo mancato esercizio (così Cass. n. 12782/2003).

Si tratta di un istituto che continua a trovare motivo di approfondimento da parte del S.C., in particolare nell'ambito del contenzioso bancario. Da ultimo Cass. n. 23861/2022, ha ritenuto che il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4 d.lgs. n. 385/1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.

Degno di nota, per la sua applicazione pratica, in linea con quanto appena affermato, il principio secondo cui il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 del c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (Cass. n. 30661/2023).

In altre ipotesi l'ordine di esibizione viene in rilievo quando la documentazione sulla scorta della quale determinare la prestazione dovuta ad uno dei contraenti sia detenuta o predisposta dalla controparte, come avviene ad esempio nell'ambito dei rapporti di agenzia. Cass. n. 17575/2022, ha al riguardo ritenuto che in tale ambito, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente – al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2, d.lgs. n. 303/1991 riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate – ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il Giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.

Sempre in tema di agenzia si è recentemente affermato che l'art. 1749 c.c., come modificato dall'articolo 4, del d.lgs. n. 65/1999, ha imposto al preponente lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più dettagliato, delle provvigioni dovute. L'agente è, dunque, titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica e inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nell'esclusiva disponibilità del preponente ed indispensabili ai fini previsti dagli articoli 1748 e 1751, il preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli a disposizione dell'agente che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare l'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza. (Cass. n. 34925/2023).

Più in generale, sul rapporto fra ordine di esibizione al terzo e tutela della riservatezza, si è detto che in tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso exd.lgs. n. 196/2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione) (Cass. n. 5068/2021).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario