Verbale interrogatorio formale

Farolfi Alessandro

Inquadramento

L'interrogatorio formale ha lo scopo di provocare la confessione della controparte. Tale messo istruttorio si distingue, perciò, dall'interrogatorio libero. Il primo, infatti, è rivolto a provocare la confessione della controparte ed è, pertanto, redatto per articoli separati, specifici e di contenuto confessorio. Il secondo, invece, può essere promosso in ogni tempo dal giudice quando ritenga necessaria la presenza personale delle parti, al fine di ottenere chiarimenti o, ad esempio, evidenziare un contegno di non contestazione rispetto ad alcuni fatti. L'interrogatorio libero ha altresì la funzione di perseguire l'eventuale conciliazione, potendo quindi precedere la formulazione della proposta conciliativa di cui all'art. 185-bis c.p.c. Al riguardo si è però precisato che non è contestabile quale motivo di ricorso di legittimità l'omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza non considerato che era stato chiesto di disporre l'interrogatorio libero; tale motivo è da ritenersi infatti inammissibile, sia perché non è configurabile il vizio denunciato rispetto a violazioni di carattere processuale, suscettibili di dar luogo ad errores in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia perché è rimesso al giudice il potere discrezionale di disporre l'interrogatorio libero sulla base di valutazioni di utilità sottratte al controllo in cassazione. (Cass. n. 31204/2023).

Si è recentemente precisato da parte di Cass. n. 656/2024 che la confessione non può avere ad oggetto il titolo sotteso a un rapporto di credito, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso efficacia confessoria alla dichiarazione – resa dal creditore opposto in sede di interrogatorio formale – secondo cui l'assegno bancario posto a fondamento del decreto ingiuntivo era stato emesso dal debitore opponente a garanzia della restituzione di un prestito concesso in favore di altro soggetto, anche in considerazione del fatto che tale circostanza non valeva, di per sé, ad escludere la sussistenza dell'obbligo di restituzione in capo al debitore medesimo).

Formula

TRIBUNALE DI ...

NELLA CAUSA N. ... / ... R.G. PROMOSSA DA:

... con l'Avv. ...

CONTRO

... con l'Avv. ...

Successivamente oggi, ..., ad ore ..., avanti al giudice ..., per l'attore compare l'Avv. ... Per il convenuto, presente personalmente, compare l'Avv. ... I legali delle parti chiedono darsi inizio alla prova. Il G.I., preso atto, dispone in conformità alla richiesta. Il convenuto, dichiaratosi disponibile a rendere l'interpello deferitogli viene interrogato sui capitoli di prova formulati dall'attore ed ammessi.

Sul cap. 1 risponde ...

Sul cap. 2, previa autorizzazione del G.I., procede alla consultazione della propria agenda e così risponde ...

A questo punto il Giudice, respinta la richiesta del legale di parte attrice in merito ad ulteriori circostanze, poiché non contenute nel capitolato ammesso, chiede chiarimenti aggiuntivi sul cap. 2 [1].

ADR ...

IL GIUDICE

dato atto di quanto sopra, esaurito l'interrogatorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del ..., ore ...

(oppure) richiamato il calendario fissato ex art. 81-bis disp. att. c.p.c., fissa per l'assunzione delle ulteriori prove l'udienza del ..., ore ...

1. Ai sensi dell'art. 230 ult. comma c.p.c. «non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte». La possibilità della controparte di porre domande ulteriori all'interrogando, nel corso della prova, appare più limitata dell'analoga facoltà prevista rispetto ai testi dall'art. 253 c.p.c., sia per la maggiore solennità della prova per interrogatorio formale, sia per il suo possibile esito confessorio con valore di prova legale.

COMMENTO

Secondo Cass. n. 19833/2014, «La mancata risposta può essere utilizzata quale argomento di prova o presunzione semplice a favore della parte che ha dedotto l'interrogatorio formale soltanto in relazione alle altre prove acquisite, per cui la mancata valorizzazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice, non è suscettibile di censure di legittimità» (tale tesi, pur maggioritaria, è contrastata da un indirizzo minoritario rivolto a conferire maggiore rilevanza al contegno passivo della parte sottoposta ad interrogatorio formale).

L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (Cass. n. 20476/2015).

In tema di interrogatorio libero si è tuttavia precisato che «la natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova» (Cass. n. 20736/2014). Peraltro, la mancata valutazione delle risultanze dell'interrogatorio libero (da cui il giudice può semplicemente dedurre motivi sussidiari di convincimento per rafforzare o disattendere le prove già acquisite al processo) costituisce espressione del potere discrezionale del giudice del merito e, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell'omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. n. 5290/2008). Sul tema, da ultimo si è osservato che nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, sussiste l'incapacità a testimoniare del lavoratore i cui contributi siano stati omessi; ciò non esclude, tuttavia, che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa. Tali dichiarazioni, rese in sede d'interrogatorio libero o non formale non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite. (Cass. n. 2357/2020).

Più in generale, Cass. n. 3118/2022 ha ritenuto che la confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.

Si è recentemente ritenuto che la quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.) (Cass. n. 19283/2022).

Fra le prime applicazioni della Riforma Cartabia, si è ritenuto che in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., il g.i., rilevato che si appalesa superfluo procedere ad interrogatorio libero e tentativo di conciliazione (in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, come pure tenuto conto della natura tecnica del contenzioso) e tenuto conto che il g.i. dispone di poteri direttivi intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo ex art. 175 c.p.c., dispone che la prima udienza di comparizione delle parti sia dematerializzata ex art. 127-ter c.p.c. e che sia sostituita dal deposito di brevi note scritte. (Trib. Modena 27 luglio 2023).

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