Ammissione di testimonianza scritta

Farolfi Alessandro

Inquadramento

L'art. 257-bis c.p.c. consente, nel testo vigente, che con l'accordo delle parti il giudice, dopo aver valutato la natura della causa ed ogni altra circostanza, possa disporre che alcuni testimoni rendano per iscritto la propria deposizione. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di testimoni che sono chiamati a confermare la consegna di materiali risultanti da d.d.t. o il contenuto di altri documenti di spesa.

Questo tipo di prova non ha molta diffusione, per la particolare circospezione che sussiste in ordine alla valutazione probatoria delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi, formate al di fuori di qualunque contraddittorio e senza che eventuali richieste di chiarimenti o l'audizione personale consentano di saggiare l'attendibilità del testimone.

Nella formula successiva è riportato il modello di dichiarazione scritta che il teste deve compilare, secondo il regolamento attuativo dell'art. 257-bis c.p.c. Va notato che in caso di semplice conferma di documenti di spesa già prodotti nella causa il teste può invece rendere una dichiarazione scritta di contenuto libero e semplificato (v. comma 7 della stessa disposizione).

Si è rilevato che una delle novità più significative recate dalla l. n. 130/2022, figurano quelle introdotte dall'art.4, comma 1, lett. c), che, riformulando l'art.7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, ha sostituito al divieto di prova testimoniale la prova per testimoni in forma scritta. Alla luce del dato normativo, nel processo tributario l'ammissibilità del nuovo mezzo di prova è subordinata a due condizioni che sono estranee al processo civile: a) la prima si riscontra nella previsione che il giudice debba ritenerlo necessario ai fini della decisione; b) la seconda consiste nella circostanza che la prova testimoniale scritta verta «soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale» nei casi in cui «la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso».

Il c.d. correttivo al d.lgs. n. 149/2022 è intervenuto unicamente, come in altre parti del codice, per consentire l'apposizione di firma digitale del teste e la trasmissione telematica della deposizione scritta in alternativa alla spedizione materiale della deposizione.

Formula

TRIBUNALE DI ...

NELLA CAUSA N. ... / ... R.G. PROMOSSA DA:

... con l'Avv. ...

CONTRO

... con l'Avv. ...

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova testimoniale rispettivamente richiesti da parte attrice e convenuta ad eccezione dei seguenti capp. ... (per parte attrice, in quanto ...) e capp. ... (per parte convenuta, in quanto ...);

dato atto che le parti hanno ciascuna avanzato istanza e l'altra aderito alla richiesta di escussione dei propri testi mediante dichiarazione scritta, ex art. 257-bis c.p.c.;

stante la natura della causa e considerato il numero dei testimoni richiesti, ciascuno su numerose circostanze diverse ed eterogenee fra loro, con conseguente opportunità di accoglimento della richiesta per motivi di economicità e speditezza della fase istruttoria;

DISPONE

l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di cui in premessa;

che ciascuna delle parti predisponga il modello di testimonianza in conformità ai capitoli ammessi e lo notifichi ai propri testimoni entro gg. ... unitamente al presente provvedimento;

che ciascun testimone renda la propria deposizione compilando il modello in ogni sua parte, con risposte separate su ciascuno dei capitoli ammessi ed allo stesso pertinenti, precisando quelli su cui non è in grado di rispondere ed indicandone la ragione, apponendo infine la propria firma autenticata da un segretario comunale, cancelliere giudiziario o Notaio su ciascuna facciata del modulo, ovvero apponendo al documento informatico la propria firma digitale;

i testimoni dovranno restituire il modello come sopra sottoscritto al proprio difensore che procederà al successivo deposito nel fascicolo informatico della deposizione scritta; il teste è avvertito che il mancato rispetto del termine o la mancata restituzione del modello può comportare la condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 Euro e non superiore a 1000 Euro.

Rinvia, infine, la causa all'udienza del ..., ad ore ... per l'esame delle dichiarazioni scritte rese dai testimoni.

COMMENTO

La dottrina ha fin da subito rilevato che la testimonianza scritta presenta alcuni vantaggi e svantaggi: i primi sono fondamentalmente legati all'evitare lo spostamento dei testimoni ed al far risparmiare tempo alla giustizia, gli svantaggi, invece, si colgono, soprattutto, sotto il profilo dell'attendibilità del teste, delle minori garanzie rispetto ad una deposizione resa sotto giuramento dinanzi al giudice, nonché dell'aumento della possibilità di testimonianze contraddittorie. Proprio questi svantaggi, unitamente alla necessità che vi sia un accordo di tutte le parti del processo, hanno sino ad ora frenato la diffusione di questo istituto. Questo, nonostante che l'art. 816-ter c.p.c. consenta agli arbitri di disporre la prova testimoniale per iscritto, con un'applicazione che nella prassi è certamente meno sporadica.

La testimonianza, in forma scritta, può essere concordata dai litiganti anche in momento successivo a quello di ammissione delle prove dove l'esigenza e opportunità delle dichiarazioni scritte emergano in conseguenza di sopravvenienze processuali. È solo necessario che il teste da escutere e i capitoli da proporre al testimone siano stati ritualmente ammessi al processo, nell'ordinanza ex art. 183, comma 7 c.p.c., nel rispetto delle preclusioni processuali (così Trib. Milano 11 dicembre 2013, che si è altresì schiarato a favore dell'applicabilità degli stessi requisiti di ammissibilità e delle stesse preclusioni dettate per la prova testimoniale “classica”).

Il consenso delle parti necessario ai fini dell'ammissione della testimonianza scritta deve essere espresso e non tacito; deve perciò escludersi tutte le volte in cui la parte sia contumace (Trib. Catanzaro 14 febbraio 2011).

Nel nostro ordinamento non esiste un istituto modellato sulla falsariga dell''affidavit', invece previsto dagli ordinamenti di common law; essi possono essere assimilati a dichiarazioni di terzi estranei al processo, che si collocano al di fuori della disciplina della testimonianza scritta di cui agli artt. 257-bis c.p.c. e 103-bis disp. att. c.p.c. Ciò posto, si tende ad ammettere generalmente l'utilizzabilità di tali dichiarazioni scritte, pur non riconoscendone l'efficacia di prova testimoniale né di prova piena, ma rimettendone l'efficacia alla libera valutazione del giudice di merito. Come tali, gli affidavit possono, in concomitanza con altre circostanze, fornire utili elementi di convincimento (App. Milano 1° marzo 2022).

L'esistenza di una regolamentazione analitica ha indotto la giurisprudenza prevalente a qualificare come prive di efficacia probatoria quelle dichiarazioni scritte di terzi che vengano acquisite al processo senza che rivestano la forma di cui agli artt. 257-bis e 103-bis disp. att. (cfr. in tal senso: Cass. n. 24976/2017; cfr. anche Trib. Genova 16 giugno 2015).

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