Modulo per esprimere la testimonianza scrittaInquadramentoL'art. 257-bis c.p.c. consente che con l'accordo delle parti il Giudice, dopo aver valutato la natura della causa ed ogni altra circostanza, possa disporre che alcuni testimoni rendano per iscritto la propria deposizione. Potrebbe essere, ad esempio, il caso di testimoni che sono chiamati a confermare la consegna di materiali risultanti da d.d.t. o il contenuto di altri documenti di spesa. Secondo la preferibile dottrina, l'istituto potrebbe essere applicato anche nel procedimento sommario di cognizione e negli altri procedimenti speciali, come pure nel rito del lavoro. Questo tipo di prova non ha molta diffusione, per la particolare circospezione che sussiste in ordine alla valutazione probatoria delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi, formate al di fuori di qualunque contraddittorio e senza che eventuali richieste di chiarimenti o l'audizione personale consentano di saggiare l'attendibilità del testimone. Nella presente formula è riportato il modello di dichiarazione scritta che il teste deve compilare, secondo il regolamento attuativo dell'art. 257-bis c.p.c. Va notato che in caso di semplice conferma di documenti di spesa già prodotti nella causa il teste può invece rendere una dichiarazione scritta di contenuto libero e semplificato (vds. comma 7 della stessa disposizione). Formula
COMMENTOSecondo l'art. 103-bis disp. att. c.p.c. «La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del Giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'art. 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli artt. 200,201 e 202 del c.p.c., con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'art. 252, comma 1, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto». La testimonianza, in forma scritta, può essere concordata dai litiganti anche in momento successivo a quello di ammissione delle prove dove l'esigenza e opportunità delle dichiarazioni scritte emergano in conseguenza di sopravvenienze processuali. È solo necessario che il teste da escutere e i capitoli da proporre al testimone siano stati ritualmente ammessi al processo, nell'ordinanza ex art. 183, comma 7 c.p.c., nel rispetto delle preclusioni processuali (così Trib. Milano 11 dicembre 2013, che si è altresì schiarato a favore dell'applicabilità degli stessi requisiti di ammissibilità e delle stesse preclusioni dettate per la prova testimoniale “classica”). Il consenso delle parti necessario ai fini dell'ammissione della testimonianza scritta deve essere espresso e non tacito; deve perciò escludersi tutte le volte in cui la parte sia contumace (Trib. Catanzaro 14 febbraio 2011). Nel nostro ordinamento non esiste un istituto modellato sulla falsariga dell'affidavit, previsto dagli ordinamenti di common law; essi possono essere assimilati a dichiarazioni di terzi estranei al processo, che si collocano al di fuori della disciplina della testimonianza scritta di cui agli artt. 257-bis c.p.c. e 103-bis disp. att. c.p.c. Ciò posto, si tende ad ammettere generalmente l'utilizzabilità di tali dichiarazioni scritte, pur non riconoscendone l'efficacia di prova testimoniale né di prova piena, ma rimettendone l'efficacia alla libera valutazione del giudice di merito. Come tali, gli affidavit possono, in concomitanza con altre circostanze, fornire utili elementi di convincimento. (App. Milano 1° marzo 2022). L'esistenza di una regolamentazione analitica ha indotto la giurisprudenza prevalente a qualificare come prive di efficacia probatoria quelle dichiarazioni scritte di terzi che vengano acquisite al processo senza che rivestano la forma di cui agli artt. 257-bis e 103-bis disp. att. (cfr. in tal senso: Cass. n. 24976/2017; cfr. anche Trib. Genova 16 giugno 2015). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||